Title: Venere ed Imene al tribunale della penitenza: manuale dei confessori
Author: J. B. Bouvier
Translator: Osvaldo Gnocchi-Viani
Release date: October 23, 2005 [eBook #16920]
Most recently updated: December 12, 2020
Language: Italian
Credits: Produced by Massimiliano Zattera and the Distributed proofreaders Europe team (http://dp.rastko.net/)
Produced by Massimiliano Zattera and the Distributed
proofreaders Europe team (http://dp.rastko.net/)
per
Monsignor BOUVIER
vescovo di Mans.
Traduzione dal latino di O. Gnocchi Viani
Ristampa anastatica dell'edizione di Roma, 1885.
PARTE PRIMA—Dissertazione sul VI comandamento del decalogo
CAPO I—Della Lussuria in genere
» II—Delle diverse specie di lussuria consumata
Articolo I—Della fornicazione
§ I—Della fornicazione semplice
§ II—Del concubinato
§ III—Della prostituzione
Articolo II—Dello stupro
» III—Del ratto
» IV—Dell'adulterio
» V—Dell'incesto
» VI—Del sacrilegio
Appendice—Dei preti provocatori di turpitudini
CAPO III—Delle diverse specie di lussuria consumata contro natura
Articolo I—Della polluzione
§ I—Della polluzione volontaria considerata in se stessa
§ II—Della polluzione volontaria considerata nella sua origine
§ III—Della polluzione notturna
§ IV—Dei movimenti disordinati
§ V—Norme dei confessori verso coloro che si dànno alla polluzione
Articolo II—Della sodomia
» III—Della bestialità
CAPO IV—Dei peccati di lussuria non consumata
Articolo I—Diletti voluttuosi del pensiero
§ I—Dei baci
§ II—Dei toccamenti impudichi
§ III—Degli sguardi impudichi
§ IV—Dell'abbigliamento delle donne
Articolo III—
§ I—-Dei turpiloqui
§ II—Dei libri osceni
§ III—Delle danze e dei balli
§ IV—Degli spettacoli
§ I—Delle cause della lussuria
§ II—Degli effetti della lussuria
§ III—Dei rimedi della lussuria
PARTE SECONDA—Supplemento al Trattato sul Matrimonio
QUESTIONE I—Dell'impedimento per impotenza
Nozioni preliminari
QUESTIONE II—Del debito coniugale
CAPO I—Del debito coniugale chiesto e reso
Articolo I—Dell'atto coniugale considerato in se stesso
§ I—Dell'accoppiamento per sola voluttà
§ II—Dell'atto coniugale compiuto per evitare l'incontinenza
Articolo II—Della richiesta del debito coniugale
§ I—Di coloro che peccano mortalmente esigendo il debito coniugale
§ II—Di coloro che peccano venialmente esigendo il debito coniugale
Articolo III—Del ricambio del debito coniugale
§ I—Dell'obbligo di rendere il debito coniugale
§ II—Dei motivi che dispensano dal rendere il debito coniugale
§ III—Di coloro che peccano mortalmente rendendo il debito coniugale
§ IV—Di coloro che commettono il peccato di Onan
§ V—Di coloro che peccano venialmente rendendo il debito coniugale
CAPO II—Dell'uso del matrimonio
Articolo I—Quando i coniugi peccano usando del matrimonio
» II—Dei contatti fra coniugi
CAPO III—Norme dei confessori verso le persone coniugate
In questo libro, destinato esclusivamente ai preti e ai diaconi, noi abbiamo tentato di raccogliere ciò che sarebbe pericoloso ignorassero i sarcerdoti, esercenti il ministero della confessione, e ciò che non può essere spiegato negli atti pubblici dei seminarii, nè confidato indistintamente a giovani alunni senza peccare di indecenza. Questo trattato si svolge intorno al VI comandamento del Decalogo e ai doveri matrimoniali, e contiene una quantità di questioni di pratica quotidiana che non di rado lasciano indecisi e inquieti i più dotti confessori, i quali non le han mai finora trovate esposte e discusse con ordine e lucidità: gli autori di teologia morale che fino ad oggi essi hanno potuto avere fra le mani, o sono troppo rigidi, o sono incompleti e insufficienti. Perciò abbiamo stimato far cosa utile ai giovani preti e ai diaconi il trattare dei peccati contro la castità e dei mutui doveri degli sposi.
Dopo aver letti molti libri di teologia su queste materie, ci proponemmo di contenerci su una via di mezzo tra la soverchia severità e la soverchia indulgenza. Nè agimmo in ciò a capriccio, ma abbiamo specialmente fatto fondamento sui giudizii dei migliori autori. Perciò chiunque non volesse sottoscrivere alle nostre sentenze, potrà consultare altre opere, bilanciare le diverse opinioni e scegliere con cognizione di causa quanto gli sembrerà più probabile.
Ciò che è certo, è che i nostri intendimenti sono ispirati da retto fine; e ne chiamiamo giudici i lettori. Ci affrettiamo però a pregarli di non accusarci di mollezza nè di voler abusare delle nostre decisioni, de' nostri principii, delle nostre eccezioni, nè di favorire una perniciosa rilassatezza nei costumi.
Raccomandiamo ai lettori cautela e specialmente la prudenza, che è l'occhio di tutte le altre virtù: pesino bene con maturo giudizio motivi e circostanze. Del resto, li supplichiamo instantemente, in nome della verità, a indicarci gli errori, nei quali possiamo essere caduti.
Molti ci hanno espresso il desiderio di vedere questo nostro libro, annesso alle nostre opere complete che portano il titolo Istituzioni teologiche. Ma la grave ragione che ce lo fece pubblicare separato fin dal principio, sussiste sempre per indurci a mantenere questo Manuale diviso da Opere destinate a correre liberamente fra le mani di tutti i seminaristi senza distinzione alcuna.
Sul VI Comandamento del Decalogo
Questo lubrico argomento essendo sempre, per la nostra fragilità, pericoloso non lo si deve studiare che per necessità, con animo vigilante, con retto fine, e invocando la suprema assistenza di Dio. Chiunque facesse troppo a fidanza colle proprie forze, e si gettasse perciò in questo argomento senza discrezione e senza prudenza, non ne uscirebbe certamente illeso, poichè dice la Scrittura (Eccl. 3, 27): Chi ama il pericolo, in esso perirà.
Conviene invocare frequentemente il patrocinio della Vergine Santissima, specialmente al primo insorgere delle tentazioni, e usare una giaculatoria come la seguente:
«O Vergine purissima, monda il mio cuore e la mia carne colla tua santissima verginità e la tua immacolata concezione. Così sia.»
Il sesto e il nono precetto del Decalogo, espressi in testa al 20. dell'Esodo, v. 14 e 17, evidentemente equivalgono, e perciò giudicammo di trattarli sotto uno stesso titolo.
Come si proibisce, sotto il titolo di furto, qualsiasi usurpazione della cosa altrui, così sotto il titolo di lussuria[1], si condanna ogni azione ogni peccato contro la castità.
[1] Il testo latino ha moechiam, che letteralmente vorrebbe dire adulterio, vocabolo che quì, in italiano, non possiamo usare imperocchè il nostro adulterio ha un significato speciale e determinato, mentre il moechia della lingua latina ne ha uno molto ampio e generico, corrispondente precisamente alla nostra parola impudicizia, o meglio ancora a lussuria. Ecco perchè adoperammo nella traduzione quest'ultimo vocabolo. (Nota del traduttore).
La castità detta cosi perchè proviene dal verbo castigare, che indica freno alle concupiscenze (dice S. Tomaso, 22, q. 151, art. 1), è una virtù morale che modera i diletti venerei a seconda dei dettami della ragione.
Essa è una virtù speciale, imperocchè ha un oggetto distinto: le è annessa la pudicizia, che deriva dal pudore la quale per un verecondo rispetto della dignità umana rifugge talora anco da cose che potrebbero essere lecite.
Triplice è la castità, cioè: castità coniugale, castità vedovile e castità verginale.
La castità coniugale modera l'uso del matrimonio secondo i dettami della ragione; la castità vedovile consiste nell'astinenza da ogni atto venereo, dopo disciolto il matrimonio; la castità verginale aggiunge alla astinenza perfetta, l'integrità della carne. La verginità dunque può essere considerata come uno stato materiale e come una virtù. Come stato, consiste nell'integrità della carne cioè nel non aver mai consumato atto venereo; come virtù, è la perfetta astinenza da ogni azione volontaria e da ogni diletto opposti alla castità, col proposito di mantenersi sempre in questa astinenza. Lo stato verginale è dunque una cosa molto distinta dalla virtù verginale.
Lo stato verginale può essere rotto da atti involontarii, per esempio, da commercio carnale violento; e una volta distrutto, non lo si può più ristabilire, imperocchè non è più possibile far ritornare la carne nella sua primitiva integrità.
Non si possono chiamare vergini nemmeno i coniugati nè coloro che si corruppero all'infuori del matrimonio, abbenchè sieno poscia diventati penitenti e santi.
La virtù verginale invece, lesa da un peccato che a lei e contrario ma che però non è stato consumato, nè predisposto pel matrimonio, può essere riparata colla remissione del peccato, o colla riassunzione del proponimento di mantenersi per sempre in castità. E siccome la virtù non risiede in una data condizione corporale, ma in una condizione dell'anima, così la virtù della verginità non scompare in forza di atti involontarii, abbenchè questi ledano la carne. Per questa ragione, l'aureola gloriosa destinata in cielo ai vergini non potrà esser mai conseguita da coniugi o da chi, all'infuori del matrimonio, avrà consumato un atto carnale, quantunque costoro possano essere santi; ma otterranno questa aureola di gloria soltanto coloro che avranno sempre conservata la virtù della verginità, ovvero l'avranno ricuperata. Non cessano quindi d'esser virtuosamente vergini coloro, che soggiaciono involontariamente ad una forza, a cui si mostrarono renitenti.
Contraria alla castità è la lussuria, sia essa consumata o non consumata, naturale o contro natura. Perciò parleremo:
1. Della lussuria in genere;
2. Delle specie di lussuria naturale consumata.
3. Delle specie di lussuria consumata contro natura;
4. Dei peccati di lussuria non consumata;
5. Delle cause, degli effetti e dei rimedii della lussuria.
Della lussuria in genere
La lussuria—che viene dal verbo lussare—è così chiamata perchè la proprietà di questo vizio è quella di indebolire e rompere le energie dell'anima e del corpo: percìò si chiama talvolta anche dissolutezza; e dissoluti appellansi coloro che a questo vizio si abbandonano. Esattamente la si definisce: Appetito disordinato dei piaceri venerei.
Denominansi venerei questi piaceri, perchè si connettono alla generazione, a cui presiedeva, secondo i pagani, la Dea Venere.
PROPOSIZIONE.—La lussuria è per se stessa un peccato mortale.
Questa proposizione viene comprovata dalla Sacra Scrittura, dal consenso dei Santi Padri e dei teologi, e dalla ragione.
1. Sacra Scrittura: Epist. ai Gal. 5, 19 e 21: «É evidente che coloro i quali compiono opere carnali, come la fornicazione, l'impurità, l'impudicizia, la lussuria, e altre cose simili, ch'io vi esposi come or vi espongo, non entreranno nel regno de' Cieli,»
2. Santi Padri e teologi sono unanimi nell'insegnare che il peccato della lussuria è, per natura sua, mortale.
3. La ragione dice che i piaceri venerei furono dalla ment del Creatore unicamente destinati alla propagazione del genere umano; quindi lo invertire la natura è un grave disordine e perciò un peccato mortale. Per cui si domanda: Se la lussuria sia per sè un peccato tanto mortale da escludere, la leggerezza di materia, vale a dire se egli può essere, per pochezza di sostanza, veniale.
R. 1. Le specie di lussuria consumata, sia naturaIe, sia contro natura, a cui accennammo, non ammettono leggerezza di materia.
Infatti, non ripugna forse manifestamente che si possa abbandonarsi a fornicazioni o a polluzioni volontarie, le quali non abbiano in sè che una leggiera sostanza peccaminosa?
R. 2. Il piacere puramente organico, quello cioè che nasce naturalmente dai nostri organi, come sarebbe, per esempio, la soddisfazione di contemplare una bellezza, d'ascoltare una melodia, di toccare un oggetto molle e morbido, ecc., è un piacere ben distinto dal piacere venereo, e può benissimo essere materialmente lieve, imperocchè questo diletto non è in sè cattivo, avendolo lo stesso Iddio annesso ai sensi per un fine legittimo; non può dunque essere un peccato mortale, se non in ragione del pericolo che ne potrebbe risultare insistendo in esso: ma può benissimo darsi che in certe persone cotesto pericolo non sia affatto grave. Così è di quei baci, che non sono che un'innocente soddisfazione organica. Di questo parere sono Sant'Antonino, Sanchez, Henno, Comitols, Sylvius, Boudart, Billuart, Collet contro Cajetano, Diana, la Scuola di Salamanca e San Liguori, l. 3, n 416, ecc.
Dunque, non pecca mortalmente quegli che si diletta soltanto nel contemplare una bella donna, nel toccarle la morbida mano, senza altro sentire, senza esporsi al grave pericolo di andar più in là. Ma ben di rado va immune da peccato chi s'arresta a lungo in tali compiacenze, ordinariamente pericolose, in ispecial modo se provenienti dal tatto. Quegli che si arresta in tali compiacenze non può andare esente da grave peccato, se non nel caso dl inavvertenza o di mancanza di consentimento. Ma vi sono molte persone, siffattamente costituite, che basta loro il menomo piacere organico volontario per essere esposti ad un grave pericolo.
R. 3. Il piacere venereo, può essere destato direttamente o indirettamente, per sè stesso o nella sua causa, come se alcuno compisse un'azione dalla quale scaturisse, indipendentemente dalla sua volontà, il piacere. Generalmente i teologi ammettono che il solo piacere, indirettamente prodotto, possa essere materialmente lieve. Per esempio: non pecca mortalmente chi fa una cosa venialmente cattiva, od anche lecita, dalla quale prevede che gli verranno delle involontarie emozioni carnali, che non saprà efficacemente reprimere. In questo caso, vuolsi che ll peccato sia veniale, non per insufficienza di materia, ma per mancanza di assenso.
R. 4. Il piacere venereo, voluto direttamente, lo si può verificare negli sposi e negli scapoli: negli sposi, è lecito semprechè sia coordinato all'atto coniugale. Se poi avviene all'infuori di codesto atto, e per opera d'uno solo dei coniugi, senza che vi sia grave pericolo d'incontinenza, è reputato comunemente peccato veniale, perchè si mantiene sempre in un ambiente lecito. Ma su ciò ci diffonderemo altrove.
La questione or si riduce a sapere se il piacere venereo voluto direttamente, all'infuori del matrimonio, sia lieve di materia.
Generalmente gli autori sostengono, contro Caramuel e pochi altri, che un tale piacere non è mai peccato veniele per insufficienza di materia, e si sforzano di comprovarlo:
1. Coll'autorità di Alessandro VII, il quale nell'anno 1664 condannò la seguente proposizione: «Si opina probabilmente che un bacio, dato per sentire un diletto carnale da esso proveniente, escluso però il pericolo di ulteriori brame e di polluzioni, non sia che un peccato veniale.» Cotesta proposizione fu condannata, per il motivo che per diletto carnale si suole intendere un diletto o piacere venereo; non è dunque probabile che questo piacere, per quanto sia limitato, sia solamente un peccato veniale.
2. La ragione ci dice che noi siamo così propensi per la nostra indole corrotta al vizio della lussuria che basta spesso una menoma causa per produrre grandi effetti perciò data l'ipotesi di un consenso diretto al piacere venereo, si va incontro sempre all'imminente pericolo di un ulteriore consenso o di una polluzione; cosa che non avviene con altri vizi. Il padre Acquaviva quindi, superiore generale della Compagnia di Gesù, proibiva, sotto pena di scomunica, a tutti i religiosi da esso dipendenti di allontanarsi, nei loro insegnamenti dalla sentenza che ammette non esservi nel piacere venereo leggerezza di materia.
Dunque, è peccato mortale il dilettarsi deliberatamente in qualsiasi emozione carnale, ancorchè eccitata casualmente.
Delle diverse specie della lussuria naturale consumata.
La lussuria dicesi naturale allorquando non è in opposizione all'umana natura, alla propagazione del genere umano. E' dunque carnale l'accoppiamento dell'uomo colla donna, se compiuto per generare, abbenchè avvenga senza matrimonio, e si consumi, versando il seme dell'uomo nella vagina della donna.
Sei sono le differenti specie di questa lussuria, cioè: la fornicazione, lo stupro, il ratto, l'incesto e il sacrilegio, di cui parleremo distesamente.
ARTICOLO I.—Della fornicazione.—La fornicazione è l'accoppiamento, mutuamente acconsentito, fra un uomo libero e una donna libera che non sia vergine.
Noi diciamo.
1. Fra un uomo libero, cioè, fra un uomo, al quale non viene inibito l'atto colpevole, nè da vincolo matrimoniale, nè di parentela, nè di affinità, nè d'ordine sacro o di voto, ma soltanto dal precetto della castità.
2. E una donna libera che non sia vergine, il che sarebbe una fornicazione semplice, molto diversa dallo stupro, di cui fra poco tratteremo.
8. Mutuamente acconsentito; e perciò la fornicazione si distingue dal ratto.
V'hanno tre specie di fornicazione, cioè fornicazione semplice, concubinato e prostituzione, delle quali parleremo in tre distinti paragrafi.
§ I.—Della fornicazione semplice.
La fornicazione semplice è quella che si esercita transitoriamente con una o con più donne.
Nicolaiti e i Gnostici, eretici impuri dei primi secoli, appoggiandosi a ragioni diverse, proclamavano lecita la fornicazione semplice; Durando, invocando il diritto naturale, la reputava soltanto peccato veniale, che non diventava mortale, se non pel solo diritto positivo; Caramuel, spingendosi piú oltre asseriva non essere essa una cosa intrinsecamente cattiva, ma soltanto proibita dalla legge positiva.
PROPOSIZIONE.—La fornicazione semplice é intrinsecamente cattiva ed è peccato mortale.
PROVA. Questa proposizione, da tutti i moralisti cristiani ammessa, è provata dalla Sacra Srittura, dalla testimonianza dei Santi Padri, dall'autorità dei Concilii e de' Sommi Pontefici, e dalla ragione.
1. Dalla Sacra Scrittura: Fra i molti testi che si potrebbero da noi citare, prescegliamo i seguenti: (I. ai Corint. 6, 9 e 10) Non possederanno il regno di Dio nè i fornicatori, nè gli adoratori degli idoli, nè gli adulteri. Ai Gal. 5, 19 e 21, come sopra. Agli Ef. 55: sappiate che nè il fornicatore nè l'impudico non ha eredità nel regno di Cristo e di Dio. Il beato Giovanni nell'Apocalisse. 21, 8, dice che la vita futura dei fornicatori è in uno stagno di fuoco e di zolfo.
Non v'ha dubbio che, secondo questi testi, le impurità l'adulterio, il culto idolatra, sono intrinsecamente cattivi, e sono peccati mortali.
2. Testimonianza dei Santi Padri: (S. Fulgenzio, Ep. I, cap. 4) Non vi può essere fornicazione senza grave peccato. S. Crisostomo, omel. 22. ai Corint. Quante volte avrai fornicato con male donne tante volte ti sarai da te stesso condannato.
3. Autorità dei Concilii e de' Sommi pontefici: Concil. vien. Clemente, l. 5, tit. 3, cap. 3, condanna questa proposizione del Beghini: «Quando non è suggerito dalla natura, è peccato mortale financo il bacio della donna; ma quando la natura comanda e soprattutto quando la tentazione domina, non è peccato mortale nemmeno l'atto carnale.» Il Concil. Trid. sess. 24, cap. 8 della riform. matr., dichiara grave peccato il concubinato.
Innocenzo VI, nel 1679, condannò la seguente proposizione di Caramuel: «E' chiaro che la fornicazione non ha in se malizia alcuna, ed è cattiva solo perchè è proibita: l'opinione contraria ci sembra in opposizione alla ragione.»
4. La ragione poi dice: L'unione carnale è lecita se coordinata alla generazione della prole; questo è il suo scopo; ma non basta procrear figli, bisogna nutrirli, allevarli, istruirli, da ciò, l'obbligo naturale nei genitori di compiere tutti quei doveri che richiedono una lunga coabitazione. Ora, la semplice fornicazione è evidentemente contraria a questi doveri, imperciocchè, di sua natura, è un atto passeggiero, e non obbliga i fornicatori ad alcun vincolo di coabitazione. Dunque la fornicazione è intrinsecamente cattiva.
Inoltre, il bene della società dipende da una retta istituzione delle famiglie; e la retta istituzione delle famiglie suppone il matrimonio; dunque anco la semplice fornicazione, che distrugge i diritti, i doveri e i vantaggi matrimoniali, è, di sua natura, pessima cosa.
La fornicazione poi con persona eretica o infedele, è peccato ancor più grave, in quanto che ridonda in obbrobrio alla vera religione.
Ma tu dirai, 1.: Dio ordinò ad Osea, c. I. v. 2. di prendere in moglie una donna fornicatrice; e negli Atti Apost. 15, 19, la fornicazione è proibita per la stessa ragione, che è proibito il cibo della carne delle vittime e degli animali soffocati, e del sangue; dunque la fornicazione non è cosa cattiva se non in virtù della legge positiva.
R. Nego la conseguenza. Infatti, 1. Dio ordinò ad Osea non già di fornicare, ma di prendere in moglie una donna che avea fornicato, il che è ben altra cosa. 2. La fornicazione è espressamente proibita dagli Apostoli perchè i pagani pretendevano che fosse lecita, e nei loro Atti non dicono che essa non sia proibita dal diritto divino e naturale: l'antica legge l'aveva già condannata più volte, 1. col sesto comandamento del Decalogo, 2. perchè la giovane che si lasciava togliere la sua verginità veniva lapidata come malfattrice in Israel (Deut. 22, 21,) 3. perchè Dio aveva detto a Mosè: Tra le figlie e figli d'Israele non vi sieno nè meretrici nè fornicatori (Deut. 23, 17).
Tu dirai, 2. Coloro che fornicano volontariamente non fanno offesa ad alcuno; dunque non fanno cosa cattiva in sè stessa.
R. Nego la conseguenza. La fornicazione non è già cosa cattiva perchè rechi offesa a qualcuno, ma perchè viola un ordine istituito da Dio.
Tu obbietterai che meglio è generare colla fornicazione che non generare affatto; e che perciò generando in questo modo, non si viola l'ordine voluto da Dio.
R. Nego la conseguenza. Noi abbiamo già visto che secondo l'intenzione del Creatore, non basta il procrear figli. Di più, l'esposta obbiezione tenderebbe a provare essere lecito l'adulterio, imperocchè meglio sarebbe allora generare figli per adulterio che non generarne punto.
Si connettono alla fornicazione la prostituzione ed il concubinato, e perciò ne parleremo ora brevemente.
§ II.—Del concubinato.
Il concubinato è il commercio fra un uomo libero e una donna libera, i quali convivono come se fossero in matrimonio, o sotto lo stesso tetto, o in separate abitazioni.
È certo che il concubinato, inteso così, è un peccato molto più grave della semplice fornicazione, perchè c'è l'abituale disposizione dello spirito a peccare e perciò è questo un caso che dev'essere nettamente svelato nella confessione.
Il Concilio di Trento, sess. 21, c. 8, Della rifor. mat. decretava gravi pene contro i concubinarii, e (nella sess. 52, c. 14 Della rifor.)contro i preti che si danno vergognosamente a questo vizio; ma queste pene devono essere pronunciate con sentenza, e molte fra esse non furono mai accettate in Francia, come, per esempio, quella della espulsione dei concubinarii dalla città o dalla diocesi, invocando, ove il bisogno lo richiedesse, il braccio secolare. Cionondimeno, questo male è presso di noi giudicato tanto grave quanto lo è presso altri popoli.
Si domanda se il concubino può essere assolto prima che lasci la concubina.
R. 1. Se il concubinato è stato pubblico, nè il concubino, nè la concubina possono REGOLARMENTE essere assolti, benchè appaiano contriti, se prima non avvenga una pubblica separazione imperocchè è necessaria una riparazione proporzionata allo scandalo, e questa riparazione non si può regolarmente ottenere che colla separazione.
Per ciò, parecchi autori concludono che quegli il quale è reputato concubinario, benchè tale non sia mai stato, o abbia cessato di esserlo da molto tempo, nondimeno è obbligato, per evitare scandalo, di allontanare o abbandonare la donna sulla quale pesa una pessima fama. Così Billuart, t. 13, p. 351.
E ciò diventa tanto più vero quando si tratta di preti, ai quali deve importare sommamente di conservare buona fama, ed una volta che questa è lesa; non la possono ricuperare se non rompendo immediatamente ogni relazione colla donna sospetta.
Dissi regolarmente poichè se il concubinario, benchè messo alle strette, non possa lasciare la donna, o, lasciatala, è rimasto solo, non abbia chi lo aiuti nelle sue necessità, allora dev'essere assolto, e munito all'occorrenza degli ultimi sacramenti della Chiesa, semprechè sia riconosciuto contrito, e pubblicamente prometta che, appena lo possa, allontanerà da sè quella donna, rompendo con essa qualunque relazione; in questo caso si ripara allo scandalo come si può, imperocchè nessuno è tenuto all'impossibile.
A più forte ragione devono amministrarsi i sacramenti della Chiesa alla concubina pentita della sua vita passata e fermamente deliberata di non più peccare nell'avvenire benchè non le sia ancora possibile lasciare l'abitazione del suo concubino, o perchè inacerbirebbe maggiormente la propria condizione, o perchè si esporrebbe a qualche imminente pericolo, o perchè non troverebbe altrove un rifugio.
Eccettuati questi casi, si deve sempre esigere la separazione, anche in extremis; e la confessione del moribondo non può essere accolta prima che sia stata data a Dio ed agli uomini una soddisfazione col rigetto della concubina, ovvero coll'allontanarsene spontaneamente.
R. 2. Ma se il concubinato è occulto—cessato che sia o no il commercio—si deve innanzi tutto consigliare la separazione, imperocchè è impossibile, perdurando la coabitazione, di non essere indotti in qualche pericolo. Ma siamo d'avviso che non si debba esigere la separazione minacciando il diniego d'assoluzione, specialmente se si prevede con ciò uno scandalo, la perdita della riputazione o qualche altro danno.
Noi supponiamo che il proponimento di non più peccare si ritenga sincero; e che si abbia speranza ch'esso non muti. Così Navarrus, Billuart, S. Liguori, e più altri
Se poi, non ostante questo proponimento, c'è ricaduta, devesi sospendere l'assoluzione, ed ingiungersi ordinariamente la separazione, imperocchè in questo caso non si ritiene più probabile un proponimento perseverante.
Ma se il commercio illecito non è cessato volontariamente, che si deve fare?
R. 1. Se il penitente è agli estremi di vita, e detesta i suoi peccati, dev'essere assolto e munito dei Sacramenti, sotto le condizioni espresse più sopra nella spiegazione data alla parola regolarmente, senza però essere obbligato ad una promessa davanti a testimonii.
R. 2. Se poi la morte non è imminente, il penitente che vive segretamente in concubinato, non può essere ORDINARIAMENTE assolto se prima non compie la separazione, senza la quale egli è sempre nella occasione prossima di peccare, occasione che un alto precetto naturale e divino ci inculca di fuggire. Perciò Alessandro VII condannò la seguente proposizione: «Non è obbligato il concubinario ad allontanare la sua concubina se questa gli fosse tanto utile da abbellirgli il banchetto della vita, se senza di lei trascinerebbe una miserrima esistenza perchè i cibi apprestatigli da altra donna non gli farebbero pro, e perchè assai difficilmente potrebbe trovare un'altra domestica» In questa proposizione si suppone il proponimento implicito di non peccare: ma ciò è falso, imperocchè il pericolo esiste sempre.
Dissi ordinariamente, per la ragione che vi hanno dei casi nei quali si deve impartire la assoluzione sulla sola promessa di separazione ed anche sul solo proponimento di non peccare in seguito; cioè:
1. Se, da speciali indizii, il penitente lo si ritiene contrito, e se egli prometta alla prima o alla seconda ammonizione, di cessare d'aver commercio colla concubina.
2. Se dal rifiuto della assoluzione ne dovesse seguire grave scandalo o grave infamia, come avverrebbe ad una giovane, sospettata disonesta, se non la si vedesse più ad accostarsi alla santa Comunione o come avverrebbe ad un prete se il non vederlo più a celebrare la messa parrocchiale producesse scandalo fra il popolo.—In questi casi, la vera contrizione si presume.
3. Non si deve esigere la separazione se è impossibile come quando per esempio, una figlia od un figlio di famiglia pecca con un domestico od una domestica della casa paterna. Quelli che si trovano in tale condizione devono dapprima essere esperimentati colla sospensione dell'assoluzione; e quand'essi rimovessero da sè l'occasione di colpe prossime, o mostrassero di ritrarsi sinceramente dal peccato, si dovrà loro accordare l'assoluzione.
4. Quando due concubinarii vivono segretamente, ovvero sono solamente sospetti di relazione impudica, non si può pronunciare la loro separazione senza provocate nel tempo stesso uno scandalo e infamarli bisogna allora tentare il ravvedimento, sospendendo loro l'assoluzione, ma concedendola poscia, se perseverano in ogni modo nei loro propositi.
Dice Billuart t. 13. p. 352, che in questo caso, egli non condannerebbe nè il penitente nè il confessore.
Nè io sarei certamente più rigoroso di lui.
§. III. Della prostituzione.
La prostituzione può essere considerata come uno stato o come un atto. Come stato è la condizione della donna pronta per tutti, e generalmente veniale; come atto, è l'unione carnale di un uomo con una tal donna, o di una tal donna coll'uomo che capita.
E' certo che la prostituta pecca più gravemente che la semplice fornicatrice od anche la concubina, tanto riguardo alla disposizione dell'animo, quanto allo scandalo e al nocumento che si reca alla generazione. Perciò le meretrici furono sempre considerate come la feccia e l'obbrobrio della specie umana. Non basta dunque che una meretrice dica al confessionale quante volte abbia fornicato, ma deve dichiarare il suo stato di prostituta.
Silvius, Billuart e Dens ed altri teologi insegnano, come probabile, che l'uomo, il quale usi con una meretrice, non è obbligato a dichiarare questa circostanza, perchè, tutto considerato, tale fornicazione non ha ai loro occhi una gravità più saliente.
Non è inutile che qui riferiamo quanto il Codice penale (Francese) statuisce contro i corruttori:
«Chiunque avrà attentato ai costumi, eccitando, favorendo o facilitando abitualmente la dissolutezza o la corruzione di giovani dell'uno o dell'altro sesso al di sotto dell'età di 21 anni sarà punito colla prigione da 6 mesi a 2 anni e con un'ammenda da 50 lire a 500.
«Se la prostituzione o corruzione è stata eccitata, favorita o facilitata dai loro padri, madri, tutori o alrre persone incaricate della loro sorveglianza, la pena sarà da 2 anni a 5 anni di prigione, e da 300 lire a 1000 d'ammenda. (art. 334).
Inoltre, a termini del'art. 335 dello stesso Codice, se è reo il tutore, a questi sarà tolta giudicialmente, per un tempo determinato, la tutela ed ogni partecipazione ai Consigli di famiglia; se è reo il padre o la madre, questi saranno privati dei diritti enumerati nel Cod. Civ. l., tit. IX.
Si domanda se è lecito tollerare le meretrici.
R. Due sono i pareri in proposito dei teologi.
Molti dicono che la cosa è permessa affine di evitare peccati maggiori, come sarebbero, la sodomia, la bestialità la incontinenza segreta e le seduzioni a danno di donne oneste. «Togliete dalla società umana le meretrici, e la libidine vi conturberà tutte le cose» dice S. Agostino Dell'Ord. l. 2, cap. 4, n. 12 (t. I, p. 335) Egualmente opina S. Tomaso, Opusc. 20, l. 4, c. 24, ed altri autori non pochi.
Molti altri invece sostengono opinione opposta, asseverando che per esperienza si verifica che la tolleranza delle meretrici è occasione di rovina a molti giovani, eccitando in essi gli ardori della libidine; e così i peccati di lussuria, piuttosto che diradarsi, si moltiplicano. Vedi su ciò Concina. t. 15, p. 238, e S. Liguori, l. 3, n. 434.
Benchè quest'ultima opinione non sembri la più probabile, noi siamo pertanto di parere che devono essere assolti i pubblici amministratori che in buona fede si domandano se è veramente possibile il non tollerare questo male. Nel dubbio, non spetta ai confessori il decidere su ciò che devono fare coloro a cui è commessa la trattazione di pubblici e difficili affari come sarebbero i giudici, i magistrati, i comandanti d'escrcito, re, ministri, ecc.
Nel Trattato dei Contratti, t. 6, p. 316, IV ediz. alla parola Locazione, si discute se sia permesso appigionare locale alle meretrici.
ARTICOLO II.—Dello stupro.—Generalmente si chiama stupro ogni commercio carnale illecito. Perciò nel lib. Levit, 21, 9 e nel n. 5, 13 si qualificano con tal nome tanto l'unione carnale illecita d'una figlia d'un sacerdote[2] quanto l'adulterio. Se poi l'unione avviene per violenza, allora è per noi, un caso riservato, come riferisce Euchir. p. 7, e nel foro civile va soggetto alla pena della reclusione.
[2] Come ognun sa, ai tempi ai quali si riferiscono i Libri citati, i sacerdoti si ammogliavano, e potevano quindi aver leggittimamente dei figli.
Art. 332 Cod. pen. (Francese). «Chiunque avrà commesso il crimine di stupro o sarà colpevole di qualsiasi altro attentato al pudore, consumato o tentato con violenza, contro individui dell'uno o dell'altro sesso sarà punito colla reclusione.
«Se il crimine è stato commesso sulla persona d'un fanciullo al disotto dell'età di 15 anni compiti, il colpevole subirà la pena dei lavori forzati a tempo.»
Art. 353. «La pena sarà quella dei lavori forzati a vita, se i colpevoli appartengono alla categoria di coloro che hanno autorità sulla persona contro la quale hanno commesso l'attentato; se sono i suoi istitutori o i suoi servitori salariati; o se essi sono funzionari pubblici, o ministri d'un culto; o se il colpevole, chiunque sia, è stato aiutato nel suo crimine da una o più persone.»
Lo stupro—considerato come una colpa particolare—è da molti definito come una violenza; e, meglio, da altri come illecita deflorazione d'una vergine.
Per vergine qui non s'intende già una persona che non peccò mai contro la castità, ma bensì una persona che conservò l'interezza della carne, cioè, conservò intatto il segno materiale della verginità. Tutti sanno quanta sia l'importanza che universalmente si dà alla integrità della carne.
Egli è certo che la violenta deflorazione d'una vergine, sia per l'oltraggio che si fa alla castità, sia per la grave malizia e ingiustizia ch'essa implica, deve necessariamente essere precisata nella confessione. Qual è infatti la giovane onesta che non preferirebbe perdere una grossa somma di danaro, piuttosto che essere stuprata?
Se mai accadesse che un uomo fosse a forza sverginato da femmine perdute, ciò pure sarebbe uno stupro o qualche cosa simile, e dovrebbe essere con precisione dichiarato al confessionale. Ma siccome questo caso è appena appena possibile, così parleremo del solo stupro d'una fanciulla.
Col vocabolo violenza non si allude soltanto alla forza fisica, ma benanco alla forza morale, come il timore, la frode, le preghiere importune, le grandi promesse, le blandizie, i contatti voluttuosi, e tutto quanto secondo il giudizio d'un uomo astuto, può far cadere una giovane inesperta in peccato.
I teologi hanno disparate opinioni sul quesito «se lo stupro d'una vergine, liberamente consenziente a lasciarsi deflorare, sia uno speciale peccato di lussuria, distinto dalla semplice fornicazione.» Soto, Sanchez, Lessius, S. Liquori e parecchi altri dicono di no: essi asseriscono che è un peccato di fornicazione, specificato in causa del disonore che ne deriva, e delle angoscie dei parenti, delle risse, dell'odio, dello scandalo ch'esso può partorire.
I più però fra i teologi, e tra questi S. Tommaso, S. Bonaventura, Sylvius, Collet, Billuart e Dens, dicono che questa fornicazione, a parer loro, contiene una malizia che si oppone alla castità in un modo tutto distinto e speciale; e comprovano il loro giudizio così:
1. Essa reca ingiuria ai parenti della fanciulla, l'incolumità della quale era affidata alla loro custodia;
2. La giovane evidentemente si espone al pericolo di non far più un conveniente matrimonio, e pecca perciò contro la prudenza;
3. «Ella si mette sulla strada della prostituzione, dalla quale potevala tener lontana il timore di perdere il distintivo materiale della verginità;» sono parole di San Tommaso, l. 2, q. 154, art. 6;
4. I peccati si specificano contrapponendoli alle virtù contrarie; ora, la verginità è una virtù tutta speciale, ed è un bene annesso specialmente a codesta virtù la incolumità della carne: dunque, ecc., ecc.
Queste ultime ragioni non possono essere distrutte nè dal consenso della giovane, nè dal consenso dei di lei parenti; il che demolisce ogni ragione di fondamento nei sostenitori dell'altra opinione, che è basata sopra questo assioma: Non s'ingiuria chi sa e vuole. Ma è però allora necessario che ci sia in chi sa e vuole la facoltà di rinunciare a un qualche cosa: ora, una zitella non ha menomamente la facoltà di fare una rinuncia contraria alla propria verginità. D'altra parte, il peccato del quale si tratta non si specifica già per l'ingiuria o l'ingiustizia che ne risulta, ma bensì per un disordine tutto particolare, cioè, che si oppone alla virtù in un modo tutto proprio.
Dunque lo stupro, ancorchè volontario, è uno speciale peccato di lussuria che sta da sè. Ed avendo il Conc. Trid. sess. 14, can. 7 definito essere necessario, per diritto divino, dichiarare al confessionale le circostanze che mutano specie al peccato, sorge qui quest'altra questione di pratica giornaliera, cioè, se coloro i quali sono colpevoli di stupro volontario, sia di fatto, sia col desiderio, o pel piacere, sieno tenuti di manifestare la circostanza della verginità. Generalmente i teologi affermano essere ciò necessario come conseguenza del principio ammesso.
«Nonpertanto—dice Sylvius, t. 13, p. 835—l'opinione contraria non manca di probabilità, e perciò non reputiamo da condannarsi coloro che non chiedono, ad una giovane penitente, se essa sia vergine o deflorata.»
Billuart, e con esso, t. 13, p. 357, Wiggers, Boudart e Daelman, sostengono che la circostanza della verginità nello stupro volontario non aggiunge una speciale malizia alla fornicazione, ma è solamente una malizia veniale, che non è quindi necessario di svelare nella confessione. Infatti se questa malizia fosse, di sua natura, mortale, a più forte ragione sarebbe tale in questo caso in cui—come dice S. Tommaso—la perdita dell'imene della verginità mette la giovane sulla via della prostituzione, e reca grave offesa ai suoi parenti. Ma la fanciulla non sembra, per questo solo fatto, messa in prossimo pericolo di prostituirsi; e se, ignari e consapevoli i parenti, essa acconsente liberamente al suo sverginamento, nessuna ingiuria vi ha in ciò per essi.
Inoltre se la malizia dello stupro volontario fosse semipre mortale la ragazza, accusando se stessa di godimenti venerei, sarebbe tenuta di dichiarare se fosse o no vergine, in guisa che, nel caso di un peccato puramente intimo e forse dubbio, ella dovesse in qualche modo fare una confessione generale. Similmente, l'uomo che desidera il godimento di una donna, è obbligato di dichiarare s'egli la giudicava vergine o deflorata. Se poi il penitente o la penitente non si spiegassero spontaneamente su di ciò, allora dovrebbe incombere l'obbligo al confessore di interrogarneli; ma siccome ciò è molto increscioso, così i più fra i confessori respingono questa pratica.
Di più, gli autori generalmente insegnano che la circostanza della verginità in un uomo che volontariamente si fa stuprare, non aggiunge malizia mortale alla semplice fornicazione. Nè la differenza fra la perdita volontaria della verginità nella donna o nell'uomo sembra tanto rilevante da essere peccato mortale lo sverginamento in un caso, e nell'altro no.
Billuart, t. 13, p. 360, assevera che prima di abbracciare questa opinione, si trovò in serii imbrogli e diede ad altri non poche molestie interrogando i penitenti su questi casi, e raramente ne riuscì soddisfatto.
Io stesso confesso che nei primi anni del mio sacerdozio mi avvenne la stessa cosa e non una volta sola. Perciò prudentemente ora mi astengo dal movere codeste invereconde domande, quante volte mi sembrano importune, e ciò per le seguenti ragioni:
1. Per la probabilità della opinione or ora esposta;
2. Per la difficoltà di uniformarsi ad altra opinione;
3. Pel timore di scandolezzare i penitenti e di ispirare loro avversione contro il tribunale della penitenza;
4. Per la buona fede nella quale sono i fedeli circa l'obbligo di dichiarare la circostanza di cui si tratta. D'altronde, per volere la pienezza della confessione non si è obbligati ad esporsi a tali inconvenienti.
ARTICOLO III.—Del ratto.—Il ratto, in generale, è il forzare una persona qualunque, ovvero i suoi parenti, allo scopo di saziare su di essa una libidine. Questa definizione si adatta egualmente al ratto per violenza e al ratto per seduzione, ed è in conformità alle nozioni che dell'uno e dell'altro abbiam dato nel nostro Trattato sul matrimonio[3]
[3] La seconda parte di questo volume è precisamente il supplemento del Trattato, al quale qui allude l'Autore. (Nota del traduttore)
Noi diciamo: 1. Non tenendo qui conto della circostanza del trasferimento da un luogo ad un altro (che generalmente i teologi richiedono) imperocchè una donna può essere forzata nel luogo stesso ove si trova, diciamo che la forza, che si può anche dir violenza, può essere fisica (e questa ognuno la capisce) e può essere morale, cioè se fatta ad una minorenne incutendo un timore assolutamente o relativamente grave, o con importune preghiere o con blandizie o incitamenti alla sensualità.
La fornicazione con una minorenne consenziente all'insaputa de' suoi genitori, e senza che vi sia trasferimento da un luogo ad un altro, non è propriamente un ratto, perchè qui non esiste violenza: ma è un oltraggio ai parenti, a cui era affidata la custodia della castità della loro figlia.
Noi abbiam detto: 2.° una persona qualunque, imperocchè ogni essere umano sia vergine o no, sia libero o coniugato, sia laico o consacrato a Dio, sia maschio o femmina, può essere oggetto di ratto.
Similmente, quegli che usasse violenza alla sua fidanzata, o, essendo minorenne, la sottrasse, senza il volere de' suoi parenti, sarebbe un vero ratto, perocchè l'essere fidanzati non conferisce nessun diritto a far ciò.
Abbiam detto: 3.° o i suoi parenti; e con queste parole si allude al ratto per seduzione, come esponemmo nel Trattato sul matrimonio.
Abbiam detto: 4.° allo scopo di saziare una libidine, e non allo scopo di arrivare al matrimonio. Del ratto, considerato sotto quest'ultimo aspetto, abbiamo parlato altrove.
Il ratto, così definito, è una specie distinta di lussuria, e deve essere spiegato al confessore, imperocchè questo peccato, oltre che essere un male contrario alla castità, è anche una grave ingiuria verso la persona a cui si fa violenza.
Esso differisce dall'adulterio, perchè viola la giustizia in un modo ben diverso da quello con cui la viola l'adulterio. E' egualmente un grave peccato contro la giustizia il deflorare una giovane dormiente o ubbriaca; non è questo un ratto, ma è una frode: dicasi pure così, anche della violazione carnale, non violenta, d'una persona non avente l'uso della ragione, oppure che non sa che ciò sia peccato. Dunque, il ratto ha in sè una malignità speciale, e per questo è un peccato speciale contro la castità.
Secondo il Conc. Trid. sess. 24, cap. 6, Della rif. mat., i rapitori e chi li aiuta, incorrono istantaneamente nella scomunica se il ratto è violento; ma no, se il ratto e per seduzione. Questa scomunica vige in Francia.
Il rapitore d'altronde è obbligato per diritto naturale di condurre la giovane in luogo sicuro, se essa lo vuole; o di dotarla decentemente, e di dare inoltre una conveniente soddisfazione ai di lei parenti.
In mancanza del rapitore, coloro che cooperarono efficacemente al ratto sono obbligati, per quanto è possibile, a riparare interamente alla ingiustizia, sia verso la giovane, sia verso i di lei parenti.
Si domanda ciò che far deve una donna, oppressa dalla forza, affine di non peccare innanzi a Dio.
R. 1. Deve, internamente, non acconsentire al piacere venereo, qualunque sia la violenza esterna che su lei si compie: se no, peccherebbe mortalmente.
2. Ella deve difendersi con tutte le sue forze, colle mani, coi piedi, colle unghie, coi denti, o con qualunque altro strumento, in guisa però di non uccidere nè di mutilare gravemente l'aggressore, perchè la vita e i principali membri del corpo valgono in questo caso più dell'onore, che nella donna qui non è infine che soltanto materialmente offeso. Molti altri però affermano il contrario, appoggiati a ragioni esposte nelle Instituzioni della nostra teologia, t. 5, p. 392, quarta ediz.
3. Se ella spera di poter essere soccorsa, deve gridare e invocare l'opera altrui, imperocchè se ella non resiste esteriormente il più che può, parrebbe ch'essa acconsentisse. E meglio sarebbe mille volte morire, piuttosto che piegare di fronte a questo pericolo.
Una giovane, ridotta a queste strette, temendo di poter acconsentire al piacere delle sensazioni veneree, deve gridare, anche con evidente pericolo della propria vita, ed in allora ella sarà una martire della castità. Così pensano generalmente gli autori, contro il parere di pochi probabilisti.
Ma, escluso il pericolo prossimo dell'assentimento, generalmente si ritiene che la giovane non deve gridare, se gridando mette in evidente pericolo la vita e la fama, perchè la vita e la fama sono in questo caso beni d'un ordine più elevato. Ma che cotesto pericolo non esista è quasi impossibile, come disse Billuart, t. 13, pag. 368.
ARTICOLO IV.—Dell'adulterio.—«Adulterio, come indica lo stesso nome, è l'uso del talamo altrui» dice San Tommaso, 22, q. 154, art. 8. L'adulterio può essere compiuto in tre modi, cioè:
1. Fra un marito ed una donna libera;
2. Fra uno scapolo e una moglie;
3. Fra un marito e una moglie altrui.
L'adulterio, in tutti tre i casi, è un peccato speciale di lussuria, e gravissimo, come insegnano la Sacra Scrittura, i Santi Padri, la pratica della Chiesa, il consenso dei popoli e la ragione.
1. La Sacra Scrittura: Deut. 22, 23. «Se un uomo avrà giaciuto colla moglie d'altri, entrambi, cioè l'adultero e l'adultera, sieno messi a morte, e si tolga in Israel questo scandalo.» Nei precedenti versetti biblici, nei quali si tratta della semplice fornicazione, che è pure dichiarata una cosa cattiva, non si minaccia una sì grave pena. In molti altri luoghi della Scrittura mostransi i fornicatori e gli adulteri come peccatori speciali e degni di gravissime pene; v. 9, I. ai Cor. 6, 9: «Sappiatelo bene; nè i fornicatori……… nè gli adulteri……… possederanno il regno di Dio.»
2. I Santi Padri sono unanimi nell'insegnare, essere l'adulterio un grave peccato, ben distinto dagli altri peccati di lussuria.
3. Pratica ecclesiastica: La Chiesa decretando le pene canoniche, statuiva doversi esse imporre assai più gravi agli adulteri, che ai semplici fornicatori.
4. Consenso dei popoli: la storia d'ogni nazione attesta che l'adulterio fu sempre e dovunque ritenuto un grande peccato, differente dalla semplice fornicazione.
Così giudicarono i più celebri legislatori, come Solone presso i Greci, Romolo presso i Romani, e gli autori del nostro Codice penale (Francese), i quali all'art. 337 decretarono:
«La donna convinta d'adulterio subirà la pena della prigione per tre mesi, al meno, e due anni al più.» Il complice della donna subirà la stessa pena con la multa inoltre da 100 lire a 200.
Art. 324 Cod. Pen. «L'omicidio commesso dallo sposo sulla sposa, o da questa su quello, non è scusabile, se la vita dello sposo o della sposa che perpetrò l'omicidio non è stata messa in pericolo nel momento stesso in cui avvenne l'omicidio.
«Nondimeno, nel caso d'adulterio, l'omicidio commesso dallo sposo sulla sposa, come anche sul complice, nel momento in cui egli li sorprende in flagrante delitto nella abitazione coniugale, è scusabile.»
Peraltro, l'art. 326 condanna l'uccisore alla pena del carcere da uno a cinque anni.
5. Finalmente, secondo i dettami della ragione, l'adulterio, oltre la malizia annessa alla fornicazione, ne implica un'altra e ben grave, cioè, l'infrazione della fede coniugale, il turbamento portato nella famiglie, e pérciò un,enorme ingiustizia.
Ne consegue che, se un marito si accoppia con una donna libera, compiesi uno speciale e grave peccato di lussuria, ma è ben più grave se si compie da uno scapolo con una donna maritata, imperocchè qui vi ha il pericolo di introdurre dei falsi eredi nella famiglia altrui; ma è ancor molto più grave, se compiesi fra un marito e una moglie d' altri, per la ragione che questo è un doppio adulterio. Tutte queste circostanze devono dunque essere disvelate in confessione.
Si domanda se una moglie la quale, consenziente il marito, si dà ad un altro, sia rea d'adulterio.
R. Alcuni probabilisti dissero di no, o almeno sostennero non essere necessario di dichiarare al confessore la circostanza dell'adulterio. Ma si noti che Innocenzo XI condannò la seguente proposizione: «Il commercio carnale con una donna maritata, consenziente il marito, non è adulterio, perciò basta dire al confessore che si è fornicato.»
Questa decisione pontificia è basata su una ragione evidente, imperocchè il marito, per la forza stessa del contratto e per la ragione del matrimonio, ha il diritto di usare della moglie in relazione alla procreazione della prole, e non può quindi cederla, nè prestarla, nè noleggiarla ad altri senza peccare contro la natura stessa del matrimonio; il suo consenso dunque nulla toglie alla malizia dell'adulterio: precisamente come il prete, che non può validamente rinunciare al privilegio canonico che pronuncia la scomunica contro gli ingiusti percuotitori dei sacerdoti, appunto perchè tale privilegio è insito al carattere sacerdotale.
In questo caso però si ritiene che il marito abbia rinunciato alla reintegrazione a lui dovuta e alla riparazione dell'offesa. Il commercio carnale con una persona fidanzata ad un'altra, o d'una persona fidanzata con una persona libera; non è propriamente un adulterio, perchè qui non esiste violazione di talamo altrui; è però uno speciale peccato d'ingiustizia da doversi determinare in confessione, in riguardo al vincolo iniziato dalla promessa di nozze.
ARTICOLO V.—Dell'incesto.—L'incesto è il commercio carnale, nonmatrimoniale, fra consanguinei ed affini, in gradi proibiti.
Non v'ha dubbio che ai genitori è dovuto un naturale rispetto come pure alle persone che con essi hanno vincoli di consanguineità o di affinità. Per ciò l'accoppiamento illecito fra essi è doppiamente cattivo, primieramente perchè è contrario alla castità, e in secondo luogo perchè viola il rispetto dovuto a consanguinei o ad affini. Questo peccato fu sempre ritenuto come un genere speciale di lussuria, e gravissimo. Nel Levit, 20, è punito colla pena di morte. San Paolo, I, ai Corint, 5, 1, dice: «Vociferasi fra di voi fornicazione, e di tale fornicazione quale si rinviene presso i Pagani, come è quella di giacere colla moglie del proprio padre.» Ecco la ragione per cui questo genere di unioni carnali sono aborrite assai più che la semplice fornicazione.
Disputano i teologi se gli incesti sieno tutti d'una specie o no; molti opinano essere essi di specie diverse imperciocchè nell'unione carnale fra consanguinei v'ha una malizia speciale che non si rinviene nel commercio venereo fra affini. L'accoppiamento, per esempio, colla propria madre o colla propria figlia è ben diverso da l'incesto fra parenti consanguinei o affini d'altri gradi più remoti. Così Concina, t. 15, p. 282, il quale dice che questa opinione è la più comune e la più probabile.
Cionondimeno a noi sembra più probabile e più comune l'altra opinione, imperocchè ogni incesto è contrario alla virtù, cioè, al rispetto dovuto ai parenti: possono quindi diversificare per maggiore o minore gravezza, ma non per speciale malizia: tutti gli incesti quindi sono della medesima specie.
Checchè si pensi teoricamente di codesta controversia, è certo che corre l'obbligo di dichiarare in confessione, se l'incesto avvenne fra affini o consanguinei, in linea retta o collaterale, ed in quale grado; senza di che la peccaminosità di questo atto non sarebbe sufficientemente chiarita. Infatti, chi può credere che il commercio venereo colla madre, colla sorella, ecc., sia abbastanza qualificato colla generale denominazione di incesto? Devono essere ben determinati i gradi di parentela, nei quali non è permesso il matrimonio.
Nonpertanto, parecchi teologi pensano con ragione, non doversi sollecitare il penitente a svelare i gradi più remoti delle linee collaterali, come per esempio, il terzo e quarto grado di consanguineità o affinità, imperocchè questa circostanza non si ritiene mortalmente aggravata.
Vi sono poi gli incesti fra gradi proibiti di parentela spirituale o legale; e non solo differiscono specialmente fra loro, ma diversificano eziandio dall'incesto fra consanguinei e affini; la loro difformità e evidente. L'incesto nella cognizione spirituale è un oltraggio al sacramento del battesimo o a quello della cresima, mentre l'incesto nella parentela legale non ha che una mera somiglianza con quell'oltraggio ai genitori che si rinviene nell'incesto fra gradi proibiti di consanguineità o affinità. Si equipara all'incesto l'accoppiamento carnale fra persone che per impedimento di onestà pubblica non possono congiungersi in matrimonio.
Alcuni vogliono che il peccato carnale d'un confessore colla sua penitente si identifichi all'incesto, altri ciò negano. Ma qualunque sia in proposito il giudizio, è certo che questa circostanza è molto aggravante e che è necessario perciò dichiararla in confessione, sopratutto se il confessore abbia sedotto una giovane (od anche un giovane) amministrando il Sacramento: è questo un orrendo delitto contro il proprio sacro ufficio. Ma un peccato ancor più grave e più oltraggioso alla giustizia egli commetterebbe, se traesse in peccato una sua parrocchiana, della quale gli fosse affidata la cura e la salute dell'anima. Una tale azione è così mostruosa nell'ordine morale delle cose, che, non solo è paragonabile al parricidio, ma lo supera.
Un tutore che corrompesse la sua pupilla, commetterebbe una specie d'incesto, e avrebbe l'obbligo di specificare il caso in confessione.
Finaimente partecipano all'incesto tutti gli atti venerei fra persone dello stesso sesso, collegate da consanguineità, affinità o in altro modo; e le circostanze d'un tale commercio carnale devono essere dichiarate.
Qui giova notare che l'incesto consumato, sia in primo, sia in secondo grado di consanguineità e affinità, è un caso, per la nostra diocesi, riservato, come consta dall'Enckirid p. 7. Di più egli produce affinità.
ARTICOLO VI.—Del sacrilegio.—Il sacrilegio, in quanto si riferisce a lussuria, è la violazione d'una cosa sacra con atto carnale. Non c'è dubbio: esso è una specie distinta di lussuria, perocchè oltre un peccato contro la castità, ne contiene evidentemente un altro contro il rispetto dovuto a Dio.
Per cosa sacra s'intende una persona a Dio consacrata, un luogo destinato al culto divino, ed altri oggetti specialmente santificati.
1. Una persona a Dio consacrata: si consacra una persona a Dio con un voto solenne emesso in una professione religiosa, col ricevimento dell'ordine sacro, o col semplice voto di castità. Quegli dunque che si è così consacrato a Dio, si fa reo di sacrilegio ogniqualvolta, esternamente o internamente, commette un peccato contro la castità: dicasi lo stesso di chi pecca con una persona sacra, ovvero desidera di possederla. Se poi entrambl sono persone sacre, il sacrilegio è doppio, perchè si viola doppiamente il dovece religioso.
I teologi non sono punto unanimi sulla questione, se ci sacerdote che ha fatto anche solenne professione religiosa, commetta doppio peccato di sacrilegio, delinquendo lontro la castità. Molti negano, e dicono che questo religioso viola bensì due voti, ma aventi ciascuno uno stesso scopo, e perciò egli non verrebbe a peccare che contro una sola virtù. Altri non pochi invece affermano che, a seconda appunto di quei voti, egli è obbligato a conservare la castità tanto pel voto solenne quanto per le prescrizioni della Chiesa: Per ciò, se lede con qualche peccato questa virtù, viola contemporaneamente la duplice sua obbigazione e per conseguenza commette doppio peccato. Ciascuna di queste opinioni è probabile: dunque si adotti in pratica quella che sembra meno incerta.
Quegli che ha riconfermato più volte il suo voto di castità, o che ha aggiunto un voto semplice a un voto solenne, non commette, violando, un peccato multiplo, imperocchè l'obbligazione è una sola. Nonpertanto, quegli che emise voto solenne, non si accusa sufficientemente, dicendo di aver fatto voto di castità; per la ragione che la circostanza della solennità del voto, se non muta specie al peccato, l'aggrava però notevolmente. Tale è l'opinione probabile di molti teologi.
Quegli che, direttamente o indirettamente, per esempio, col consiglio, colla persuasione, coi discorsi lascivi o coi perversi esempî induce una persona consacrata a Dio a peccare contro la castità, si fa reo di sacrilegio, benchè con questa persona egli non compia atto di libidine. La commessa violazione del voto viene imputata ad esso, che scandalosamente la provocò: così Dens, t. 4, p. 418.
Se poi una persona sacra fosse la causa per cui una persona libera si è macchiata con peccato di lussuria, essa sarebbe rea di scandalo, ma non di sacrilegio, imperocchè fece voto della propria e non dell'altrui castità. Così Billuart, Dens, ecc.
2. Luogo destinato al culto divino, che dicesi luogo sacro. Per luogo sacro s'intende quel luogo che per autorità pubblica è destinato ai divini uffici o alla sepoltura dei fedeli, come sono le chiese e i cimiteri benedetti.
In questa designazione si comprendono, tutto l'interno delle chiese, come cappelle, confessionali, tribune, ecc., ma non le parti esterne, come le mura, il tetto, le gradinate d'ingresso, i campanili se sono separati dalle chiese o dai cimiteri, e il coro dei frati se è pure separato dalla chiesa: ordinariamente si fa una eccezione per le sagrestie, benchè qualcuno sia di diversa opinione.
Disputano i teologi se gli oratorii debbansi o no annoverare fra i luoghi sacri. Se essi sono pubblicamente destinati alla celebrazione dei divini uffici, se i fedeli al suono delle campane o in altro modo chiamati vi convengono indistintamente, o se non appartengono a privati cittadini, il caso non sembra presentare difficoltà alcuna: devono essere reputati sacri. Così pensano generalmente gli Autori da noi consultati. Altri ancora professano che gli oratorii privati non devono essere annoverati fra i luoghi sacri, perchè:
1. Non sono compresi nella denominazione di chiese;
2. Non godono dei privilegi ecclesiastici;
3. La sola volontà dei loro proprietarî può convertirli ad usi profani.
Cionondimeno, non è facile certamente il concepire come un atto venereo compiuto in uno di questi luoghi non implichi una maliziosità speciale; e noi siamo del parere di Concina, l. 15, p. 287, che una tale circostanza debba essere confessata.
Non devono ritenersi luoghi sacri, relativamente al sacrilegio, di cui or parliamo, altri luoghi benedetti, ma non destinati alla celebrazione degli uffici o alla sepoltura dei fedeli, come abitazioni, monasteri, certi oratorii, ecc.
Ogni atto venereo compiuto volontariamente in luogo sacro, anche in modo occulto, implica la malizia del sacrilegio, perchè, giusta il comune parere degli uomini, è un atto irreverente verso il luogo e quindi verso Dio.
Sarebbe egualmente profanato il luogo da un atto di libidine noto al pubblico, e consumato emettendo l'umore seminale, ancorchè lo sperma non sia caduto sul pavimento del luogo sacro: Decret. tit. 68, c. 3, e della Consacr. tit. I, c. 20. Ciò che in questo caso dà luogo alla profanazione non è la pubblicità del sito, ma la notorietà che da essa pubblicità deriva e che obbliga a tenersi lontani da quel luogo fino a che non sia purificato. Billuart, t. 13, p. 404.
Molti dicono che gli sguardi, i baci, le parole oscene, i contatti impudichi in un luogo sacro, ancorchè non v'abbia pericolo di polluzione, implicano la malizia del sacrilegio[4], tanto pel rispetto dovuto a Dio, quanto pel pericolo di polluzione, che può sempre sorgere. Altri però negano ciò, appoggiati a questo assioma: Le cose odiose devono interpretarsi in senso restrittivo; del resto, giustamente parlando, è la sola effusione dello sperma che profana un luogo sacro
[4] Ciò ammesso, non si dovrebbero veder più chiese aperte, se si volessero davvero impedire in esse le quotidiane profanazioni e i continui sacrilegii d'amore. Non c'è chiesa che non sia profanata; bisognerebbe chiuderle tutte per purificarle: ma appena aperte, si sarebbe da capo. «Gli itaiiani s'innamorano in chiesa» diceva Guerrazzi. (Nota del traduttore).
Questa stessa controversia, che s'agita fra dottori, persuade che la circostanza del luogo sacro deve essere rivelata in confessione, specialmente se gli atti venerei fossero enormemente turpi, come sarebbero quelli di mostrare in luogo sacro o di toccare le parti sessuali del corpo.
Quasi tutti i teologi affermano che questi atti contengono la malizia del sacrilegio se sono tali da esporre a prossimo pericolo di polluzione, imperocchè la legge ecclesiastica, proibendo la polluzione in luogo sacro, proibisce eziandio di esporsi al pericolo prossimo di tale ignominia: ora è certo che atti tanto turpi, e volontarii, espongono evidentemente a tale pericolo: dunque, ecc.
Tutti gli Autori però sono d'accordo in ciò, che i peccati meramente interni contro la castità non portano con se una speciale peccaminosità per la circostanza del luogo sacro, a meno che la persona non abbia la volontà di consumarli nel luogo stesso: esclusa questa volontà, non si reca più grave oltraggio al luogo sacro. Così Dins, t. 4 p. 261.
L'accoppiamento carnale, ancorchè leggittimo, fra sposi, in luogo sacro, e senza che vi fosse necessità alcuna, implica la malizia del sacrilegio; così i Dottori, giusta tit. 68, c. 3. Se poi questo accoppiamento avviene in luogo sacro per sola necessità, per esempio, se marito e moglie fossero rinchiusi dentro un luogo sacro come prigionieri in caso di guerra, e se, non accoppiandosi, fossero minacciati dal pericolo della incontinenza, molti negano che il luogo resti profanato e che i coniugi pecchino, imperocchè la Chiesa non può in tali circostanze proibire un atto che in fine per sè stesso è lecito.
Ma i più—e noi con essi—affermano che l'accoppiamento matrimoniale è, in questo caso, illecito e sacrilego, perchè è impossibile che vi sia tale una necessità che possa indurre la Chiesa a trasgredire alla severità della sua legge, legge istituita per onorare Dio. Del resto ognuno, colla preghiera, col digiuno e con altri espedienti, può sedare gli stimoli della carne, come sarebbe obbligato a sedarli se, per esempio, il suo coniuge fosse assente, o infermo, o morto. Non si deve accettare in pratica che questa sola opinione. Vedi Billuart, t. 13, p. 406 e S. Lig. t. 3, n. 458.
3. Per cose sacre intendonsi quegli oggetti, che non sono nè persone nè luoghi sacri, ma che sono consacrati al culto divino, come gli ornamenti e i vasi sacri. E' certo che è un orribile sacrilegio abusare di queste cose per compiere atti turpi, per esempio, servirsi falsamente e con intendimenti lascivi dell'acqua benedetta, dell'olio santo o della sacra Eucaristia.
Alcuni teologi asseriscono che un sacerdote che porta con sè la divina Eucaristia non commette sacrilegio, se internamente o esternamente pecca contro la castità, semprechè non ci sia disprezzo al Sacramento stesso. Ma molti alrri dicono essere esso reo di sacrilegio, perchè colle cose sante bisogna comportarsi santamente; e in questo caso il sacerdote si comporta verso il Santo dei Santi non santamente ma orribilmente.
Egualmente, il prete che amministra i Sacramenti, che celebra la messa, o coperto dei sacri indumenti sta per celebrarla, ovvero sta scendendo dall'altare, e si abbandona volontariamente aila polluzione o si diletta con altri piaceri venerei, è colpevole di doppio sacrilegio. San Liquori, l. 3, n. 463.
P. Concina va più in là e sostiene, contro molti teologi, che quegli il quale porta con sè reliquie di Santi si fa reo di sacrilegio se esternamente o internamente pecca contro la castità, imperocchè—egli prosegue—si tratti di reliquie o di sacra Eucaristia, la ragione è sempre la stessa, colla sola differenza che un sacrilegio sarà più grave dell'altro.
Parecchi opinano altresì che il peccato della carne contenga la peccaminosità del sacrilegio se vi ha la circostanza del giorno domenicale o feriale. Ma molti altri negano questa specie di sacrilegio oppure dicono ch'essa non è mortale, e che perciò non è necessario di determinarla in confessione, pel motivo che il precetto della santificazione del giorno domenicale non è veramente violato da atti di quella natura.
Tutti coloro che amano la gloria del Signore e che hanno a cuore l'onore della Chiesa devono essere compresi d'angoscia udendo che v'hanno preti, e, quel che è più, sacerdoti vincolati al servizio dell'altare, che si avvoltolano indegnamente nel fango;—che celebrano altissimi misteri, che tengono nelle loro mani l'Agnello immacolato, mentro sono ebbri d'ardori lascivi e si insozzano di turpissime macchie; che, preposti alla salvezza delle anime, le uccidono invece, convertendo il divino ministero ad essi affidato in istromento di perdizione. Chi è quegli che, vedendo tanto abbominio nei luoghi sacri, non inorridirà, e non tenterà con tutte le sue forze di estirparlo?
Molti Sommi Pontefici ordinarono che i penitenti denunciassero agli Inquisitori o ai Vescovi locali quei confessori che avessero tentato di sedurli a cose disoneste: così Paolo IV, 16 aprile 1561 Pio IV, 6 aprile 1564; Clemente VIII, 3 dicembre 1592; e Paolo V, 1608, pei regni di Spagna, Portogallo, ecc., ecc.
Gregorio XV, colla sua Costituzione del giorno 30 agosto 1622, ampiò queste disposizioni e le estese a tutti quanti i fedeli in Cristo; egli ordinò doversi denunciare quei sacerdoti che, sia al confessionale, sia in altro luogo destinato per ascoltare i penitenti, attendendo alla confessione, o fingendo di attendere ad essa, eccitassero a cose turpi, tenessero discorsi lascivi; ecc., ecc. Ed ordinò eziandio che i confessori avvertissero i penitenti di questo loro obbligo di denuncia.
Alessandro VII decretò, nel giorno 8 luglio 1630, che il penitente è obbligato a denunciare, anche senza avere premesso un fraterno rimprovero o altra ammonizione, e nel giorno 24 settembre 1655 condannò due proposizioni che contenevano insegnamenti a ciò opposti.
La sacra Congregazione del santo Ufficio rispose nello stesso senso, negli anni 1707 e 1727.
Infine Benedetto XIV nella Costituzione Il Sacramento della penitenza, 1 giugno 1741, statuì;
1. Doversi denunciare, e punire secondo le circostanze, tutti coloro che, nella confessione, o col pretesto della confessione, tenessero discorsi lascivi, o eccitassero a turpitudini con parole, con segni, con movimenti; con contatti, con scritti o con letture.
Doversi avvertire i sacerdoti incaricati di ascoltare le confessioni, ch'essi sono obbligati ad esigere dai loro penitenti la denuncia di coloro che in qualsiasi modo li avessero eccitati a cose turpi.
3. Egli vieta di denunciare, o di procurare di far denunciare da altri, come colpevoli, dei confessori innocenti; e se questa esecranda malvagità avvenisse, decretò che fesse un caso riservato a sè e ai suoi successori, a meno che non vi fosse pericolo imminente di morte.
4. Dichiara che i sacerdoti che si fossero macchiati di cotesto nefando delitto non potrebbero assolvere, nemmeno in tempo di giubileo, i loro complici, eccettuato il caso di morte imminente e di mancanza d'altro sacerdote; e se osassero di farlo, incorrerebbero nella scomunica maggiore, riservata alla Sede Apostolica.
Queste varie Costituzioni pontificie non furono mai pubblicate in Francia; perciò esse strettamente non obbligano, a meno che non ci fossero in contrario speciali statuti diocesani.
Nella nostra diocesi, un sacerdote complice di un peccato contro la castità commesso pubblicamente o di un'unione carnale, o di contatti impudichi, o di baci libidinosi non può mai assolvere da cotesti peccati il suo complice, eccettuato il caso di pericolo di morte imminente, o di non poter moralmente chiamare un altro prete approvato. Quegli che assolvesse contro questo divieto, rimarrebbe immediatamente sospeso e l'assoluzione data sarebbe nulla.
S'egli avesse soltanto internamente peccato, o se il penitente non pvesse acconsentito alle sue libidini, non perderrebbe per ciò il ministero della giurisdizione, ma sarebbe però conveniente ch'egli più non ascoltasse quel penitente, affine di evitare il pericolo. Egli poi non potrebbe assolvere un peccato di lussuria a cui avesse preso parte, prima d'essere sacerdote.
Questo enorme peccato però non è riservato ed è di competenza degli altri confessori approvati ad ascoltare indistintamente le confessioni; per ciò possono essi assolvere tanto il prete complice, quanto il sacrilego, che sieno bene disposti.
Si domanda se sia dovere naturale denunciare il sacerdote corrotto o il corruttore.
R. Bisogna intanto andar molto cauti a prestar fede a quelle donne che inconsideratamente accusano sacerdoti al tribunale della penitenza, imperocchè più volte se ne son viste calunniare atrocemente dei preti innocenti per invidia, per odio, per gelosia, o per altro perverso motivo. Si deve dunque pesare prima con maturo esame le circostanze riguardanti la persona, l'accusa, e il preteso delitto ed occorre vietare che il complice si abbocchi con questo confessore.
Ma se, tutto pesato sulla bilancia del santuario, risulta che il sacerdote è reo, si deve esaminare se si tratta di colpe di antica data, una o più volte commesse e già espiate, ovvero se si tratta d'un abitudine a commettere questo genere di peccato o ad eccitarlo in altri o d'una qualsiasi altra colpa che mostri un uomo di perduti costumi. Nel primo caso, non è obbligatoria la denuncia perchè si suppone, e ragionevolmente si presume, che più non esista il male, nè sia per rinnovarsi; nè v'ha d'altronde ragione sufficiente per ledere la riputazione di un sacerdote.
La difficoltà sta nel sapere se nel secondo caso, esista l'obbligo naturale di fare la denuncia.
PROPOSIZIONE.—Quegli il quale sa che un sacerdote, un prete qualunque, vive in modo vergognoso, o eccita altri a cose turpi è obbligato dalla legge naturale a denunziarlo al vescovo o al vicario generale.
PROVA—Tutti i teologi insegnano trattando della corruzione che un delitto segreto deve essere denunciati al superiore, sia per correggere il colpevole, sia per stornare un male che minaccia il pubblico e i privati: così devono denunciarsi, anche senza previa ammonizione, gli eretici che spargono l'errore, i ladri, i masnadieri, i traditori della patria, gli avvelenatori, i farmacisti che vendono a chiunque sostanze velenose, i falsificatori di monete, i corruttori di giovani e di ragazze, i congiurati a dar morte a qualcuno, ecc., ecc. Ora non c'è dubbio che un prete il quale commette queste enormi ignominie cagiona a sè stesso rovina, alle anime perdizione, e alla religione discredito.
Per queste ragioni, la Chiesa, prima dell'ordinazione, annuncia ai fedeli astanti, a nome del Pontefice, che «se alcuno ha qualche cosa contro gli ordinandi si mostri e—con Dio e per Dio parli con tutta fiducia.» (Pont. Rom.)
E' per ciò che in molte diocesi, il nome dei giovani che devono avere l'ordine sacro si pronuncia pubblicamente durante la solennità della messa, come si fa coi bandi matrimoniali, e ciascuno che conoscesse qualche impedimento all'ordinazione è obbligato a rivelarlo; dunque a più forte ragione, coloro i quali sanno che un sacerdote o un prete qualunque vive in modo vergognoso, o si fa eccitatore di cose turpi, devono parlare. Questa dottrina è espressamente insegnata da S. Tommaso, nella 4 sent. tit. 19, q. 2, art. 3, ove dice: «Se poi questo peccato tocca altri, deve essere denunziato al prelato, affinchè esso metta in guardia il suo gregge.»
Pontas, al vocabolo denunciare, caso 5, insegna la stessa cosa, benchè al vocabolo confessore caso 7, non risolva con eguale precisione un caso simile.
Si può obbiettare: 1. Che i superiori ecclesiastici, ordinariamente, non possono togliere il sacro ministero a un sacerdote così denunciato; 2. Che una tale denuncia rende odiosa la confessione; 3. Ch'essa espone i complici al pericolo dell'infamia e del vituperio; 4. Che tanto ripugna questa rivelazione ai complici, ch'essi spesso preferiscono di non accostarsi ai sacramenti della Chiesa. Perciò, tale denuncia non può essere prescritta che con molta prudenza.
R. alla 1. obbiezione. Nego la conseguenza Benchè un sacerdote così denunciato non posssa essere subitamente rimosso dal ministero sacro, per le mormorazioni, gli scandali ed altri mali che ne verrebbero, non è, per questo, inutile una tale denuncia. Avvertiti i superiori, lo sorvegliano, o lo fanno sorvegliare; lo interpellano, lo ammoniscono, lo esortano e gli ingiungono di fuggire ogni occasione di peccato e di allontanare l'oggetto dello scandalo: lo traslocano, e non gli conferiscono l'avanzamento che potrebbegli essere destinato. Se poi egli perdura nella sua depravazione, raccolgono nuove informazioni, e finalmente lo cacciano ignominiosamente dal santuario come se fosse una peste.
Alla 2. obbiezione. Nego la premessa: infatti, chiunque attentamente riflette a ciò che si deve pensare, davanti a Dio, d'un sacerdote corrotto e corruttore, tosto giudicherà essere egli un demone piuttosto che un ministro di Cristo e ch'egli vive più per perdere che per salvare le anime; e facilmente comprenderà che è obbligo naturale il denunciarlo, come si denuncerebbero i ladri e i masnadieri, a benefizio del prossimo. L'obbligo di denunciare i ladri e i masnadieri non rende certamente odiosa la confessione; egualmente non può essere resa odiosa dalla denuncia contro pravi sacerdoti.
Alla 3. obbiezione. Nego la premessa. La confessione può esser fatta tanto cautamente da non mettere in pubblico il complice. Ordinariamente si fa così:—Se il penitente può scrivere deve mettere il puro nome del denunziato su una scheda; indi consegni la scheda ben chiusa al confessore, il confessore la trasmette al vescovo o al vicario generale con una lettera nella quale espone il fatto, dichiara quale sia il suo parere circa la sincerità del denunciatore, badando però di non manifestare il nome del denunciatore al superiore. Egli stesso poi non deve preoccuparsi di sapere il nome del sacerdote corrotto
Se la persona non sa scrivere, la si deve esortare affinchè,—munita d'una lettera del confessore, attestante la di lui sincerità,—si rechi presso il superiore e ad esso sveli la verità, senza farsi conoscere, se così desidera.
Se questa persona stima molto imbarazzante questo modo di denunciare, può allora designare al confessore il sacerdote impudico, dandogli licenza di denunciarlo.
Vi ha un altro modo di denunciare il reo al superiore; il complice che non sa scrivere, può, con un pretesto qualunque, rivolgersi a persona che sa scrivere, affinchè, gli metta in iscritto il nome del tale sacerdote, dicendo per esempio, che qualcuno glielo richiese. Chiuso e sigillato lo scritto lo rimetterà al confessore.
Il colpevole, redarguito dal superiore, rimprovererà fortemente al complice o alla complice di averlo denunciato!. ma ciò non e un gran male. Non è forse male peggiore il tollerare un prete corrotto?
Alla 4. obbiezione. Nego la premessa, imperocchè molti colle ragioni, colle preghiere, colle esortazioni, col mostrar loro l'interesse e la salvezza della religione delle anime, si lasciano indurre a rivelare le turpitudini dei sacerdoti. D'altronde, se l'obbiezione reggesse, bisognerebbe dire che erano ben sciocchi i Pontefici che ordinavano tali denuncie.
Il confessore, che adempie rettamente il suo incarico deve in questi casi deplorabili, procurare con prudente modo che la denuncia avvenga, o sospendendo o negando l'assoluzione. Se poi accade che un penitente non si possa persuadere con ragione alcuna ch'eglì è obbligato a rivelare, noi pensiamo doversi esso finalmente assolvere, quando però giudichiamo prudentemente ch'egli è in buona fede: non assolvendo in questo caso il penitente si priverebbe esso dei sacramenti, e non si otterrebbe la denuncia del perverso corruttore. Meglio è dunque che il confessore, pur sollecitando il penitente a far la denuncia non gli dica però, ch'esso vi è obbligato sotto pena di peccato mortale.
Lo stesso obbligo di far conoscere un sacerdote corrotto l'hanno le mogli e le ragazze ch'egli eccitò a cose vergognose, e tutti coloro che ebbero notizia di coteste infamie per altro mezzo che non sia stato quello della confessione.
Similmente, per le stesse ragioni, devesi denunciare quel sacerdote, o quel prete qualunque, il quale, per delitti ignoti ai superiori, abbia recato o fosse per recare grave nocumento alla religione o alla salute delle anime.
Delle diverse specie di lussuria consumata contro natura.
La lussuria consumata, contro natura, è l'emissione del l'umore seminale, in modo non consentaneo alla generazione, avvenga poi esso all'infuori dell'accoppiamento carnale, ovvero nell'accoppiamento stesso. Tre sono le specie di codesta lussuria, cioè: la polluzione, la sodomia e la bestialità.
ARTICOLO I.—Della polluzione.—La polluzione che chiamasi anche incontinenza secreta, o mollezza[5], è l'emissione del seme umano, all'infuori d'ogni accoppiamento carnale.
[5] Il testo latino ha mollities vocabolo che, in italiano, sarebbe forse meglio tradurre colle parole sensualità semi-libidine, ma che od ogni modo non renderebbero mai esattamente il significato della polluzione come non lo rendono affatto nè mollezza nè incontinenza secreta.
Il seme umano è un umore vischioso, destinato dal Creatore alle generazioni e alla conservazione della specie: differisce essenzialmente dall'orina' la quale è una secrezione degli alimenti, che si emette, a sollievo della natura, come gli escrementi.
La polluzione si divide in:
1. Semplice e qualificata;
2. Volontaria e involontaria;
3. Volontaria in sè stessa, e volontaria nella sua origine.
La polluzione semplice è quella a cui non si aggiunge una estranea malizia: vale a dire, è quella di chi, obbligato a nessun vincolo personale con altri, si abbandona al piacere venereo unicamente con sè stesso.
La polluzione dicesi qualificata quando, oltre la sua propria malizia, un'altra ve se ne aggiunge, o da parte d'un oggetto a cui si pensa, o da parte di chi è passivo nella polluzione, o da parte di chi è agente.
1. La polluzione acquista la peccaminosità dell'adulterio, dello incesto, dello stupro, del sacrilegio, della bestialità o della sodomia sè, nel compierla si pensa ad una donna maritata, ad una parente ecc., ecc. Così quegli che desiderando la Beata Vergine, si abbandonasse alla polluzione davanti alla sua statua od immagine, commetterebbe un orribile sacrilegio.
2. La stessa peccaminosità acquista se chi è l'oggetto passivo della polluzione è una persona coniugata, ovvero consacrata a Dio col voto o coll'Ordine sacro.
3. Egualmente, se chi opera la polluzione, è per esempio, un religioso o altro sacerdote.
Tutte queste circostanze è necessario rivelare in confessione, perchè fanno cambiare la specie del peccato.
La polluzione volontaria è quella che si compie in modo diretto o di cui si cerca volontariamente la causa. È involontaria, se avvenga senza la cooperazione della volontà, sia vegliando, sia dormendo.
Siccome la polluzione affatto involontaria non può essere un peccato noi qui non ne parleremo se non in quanto può aver relazione a un peccato.
Perciò noi tratteremo:
1. Della polluzione volontaria, in sè stessa;
2. Della polluzione volontaria, nella sua origine;
3. Della polluzione notturna;
4. Dei movimenti sregolati;
5. Norme del confessore verso coloro che hanno l'abitudine di darsi alla polluzione.
§. 1. Della polluzione volontaria in sè stessa.
Molti probabilisti negarono seguendo Caramuel, che la polluzione fosse per diritto naturale proibita, imperocchè la emissione del seme umano puossi paragonare ad una emissione di sangue, di latte, di orina e di sudore, e per conseguenza, se non la proibisce la legge positiva divina, lecito sarebbe e necessario il compierla ogni qualvolta la natura lo richiedesse. Nessun teologo però è di questo parere.
PROPOSIZIONE.—La polluzione, considerata in sè stessa è un peccato contro natura.
Questa proposizione è provata dalla Sacra Scrittura, dalla autorità di
Innocenzo XI, dal consenso dei teologi e dalla ragione.
1. Sacra Scrittura: I. ai Corint. 6. 9. «Sappiate che nè i fornicatori, nè gli adoratori d'idoli, nè gli adulteri, nè i segretamente incontinenti, nè i sodomisti possederanno il regno di Dio.» Ai Gal, 6. 19; «È certo che coloro i quali, come dissi e ripeto, si abbandonano a cose carnali, cioè alla fornicazione, all'impurità, alla impudicizia, alla lussuria e cose simili, non entreranno nel regno di Dio.
Colle parole segretamente incontinenti intendesi alludere a coloro che volontariamente si fanno, o si fanno fare da altri delle polluzioni manuali: questa vergogna va certamente collocata a livello delle impurità e delle impudicizie, l'Apostolo dichiarando, che questi peccati escludono dal regno dei Cieli, non li presenta solo come trasgressioni al diritto positivo, ma evidentemente come cose che deturpano la natura.
2. Innocenzo XI condannava, il 2 marzo 1679, la seguente proposizione di Caramuel: «La polluzione manuale non è vietata dal diritto naturale, e se Dio non la proibisse, spesso essa sarebbe conveniente e qualche volta obbligatoria.»
3. La ragione: E' certo che fu nella mente del Creatore che la destinazione dell'umore spermatico e d'ognì atto venereo fosse quella di provocare e perpetuare la specie umana. Se si permettesse la polluzione per una volta, non si saprebbe capire la ragione, per cui non si potesse permettere ulteriormente: è appunto per questo che non si può permetterla mai. Di più il piacere annesso alla polluzione volontaria espone al pericolo di contrarne l'abitudine; e noi dimostreremo che è un'abitudine questa gravemente colpevole imperocchè conduce a mali enormi: la polluzione dunque, che avviene all'infuori del naturale accoppiamento, è manifestamente contro natura; lo riconobbero gli stessi Pagani, come appare dalle seguenti parole di Marziale, Epig. 42: «Credimi, la stessa natura t'insegna il vero, o Ponticio; ciò che tu perdi colla polluzione manuale, è un uomo.»
Devesi quindi concludere, non essere mai lecito eccitare direttamente la polluzione, nemmeno collo scopo di conservare la salute e la vita; imperocchè non è egualmente lecito il fornicare, collo stesso scopo. Il paragone col sangue, col latte, coll'orina e col sudore, addotto da Caramuel non regge, imperocchè la destinazione di questi umori è ben diversa da quella dell'umore spermatico. Nè giova dire che è talora permesso cavar sangue dalle vene, o tagliar un membro del corpo ed anche i vasi dello sperma, imperciocchè il sangue e i membri sono parti del corpo, subordinate alla salute dell'individuo, e perciò, per salvarlo, possono benissimo essere lese; ma il seme umano non fu creato per la sanità del corpo, ma per la propagazione della specie. Non si va incontro ad alcun pericolo con una cavata di sangue o coll'amputazione d'un membro: ma non è così colla polluzione.
§. II Della polluzione volontaria nella sua origine.
Si suole distinguere due cause di polluzione, una prossima, e l'altra remota.
La causa prossima è quella che porta per se stessa alla polluzione, come il palpeggiare le proprie o le altrui parti genitali il contemplarle, il parlare d'oscenità o amori, il volgere in mente turpi immagini, ecc., ecc.
E' causa remota quella che meno direttamente spinge alla polluzione, come sarebbe il bere e il mangiare smoderato, lo studio delle questioni veneree, l'ascoltare i peccati al confessionale[6] ecc., ecc.
[6] Preziosa concessione in bocca d'un vescovo: il Sacro Tribunale della Penitenza si schiera imperturbabilmente fra le cause delle polluzioni veneree. Che onore!
Queste cause possono essere lecite, venialmente cattive o mortalmente cattive: così, possono sedurre alla polluzione in modo prossimo o in modo remoto.
Egli è certo: 1° che quegli il quale volontariamente, anche per un istante, si abbandona al piacere della polluzione, sia pure senza un dato intendimento e per sola causa accidentale, pecca mortalmente: nessuno negherà ciò; 2° che pecca pure mortalmente quegli che dà motivo prossimo, diretto, alla polluzione, come sarebbe, per esempio, toccando o rimirando libidinosamente le proprie o le altrui parti vergognose in modo che sembri si voglia la polluzione, ancorchè ad eccitar questa veramente non si miri. Anche questo è evidente.
Esaminiamo ora se la polluzione prodotta da causa lecita, o solo venialmente cattiva, sia peccato e quale peccato.
1. Fare un'azione lecita in se stessa, ma senza necessità o utilità, e che si prevede ch'essa ecciterà una polluzione, è peccato mortale, perchè si coopera efficacemente ad un risultato mortale, senza alcuna ragione scusante.
2. Quegli che per vantaggio proprio o d'altrui fa una azione in sè lecita ma che, per ragione di sue particolari disposizioni, ha una prossima influenza sulla polluzione, pecca mortalmente, semprechè esso sia esposto a dare il suo consenso ad un pericolo prossimo di essa, imperocchè nessuno nega che l'esporsi a tale pericolo sia peccato mortale, a meno che ci sia la scusa di una grave necessità.
3. Se poi urge una grave necessità, e il fine a cui si tende è buono, non v'è peccato, imperocchè è permesso, per grave causa, fare la polluzione in guisa che ne conseguano due effetti, uno buono e l'altro no, e che si dia tutto il proprio assenso al primo, negandolo all'altro. Così un chirurgo, il quale guarda o tocca le parti genitali d'una donna, sia per curarne una infermità o per agevolare un parto, si espone certo all'occasione d'una polluzione, ma esso perciò non pecca, purchè non vi presti consenso alcuno, contuttochè si esponga ad un prossimo pericolo di acconsentirvi.
4. Non pecca colui il quale, per sua o per altrui utilità, fa una azione, dalla quale prevede che ne può seguire una polluzione, alla quale però egli non si mette nel pericolo prossimo di acconsentire, perchè si suppone ch'egli non provi nè secondi il male che ne può venire. Così S. Tommaso e in generale i teologi.
E' permesso di studiare le cose veneree, per un fine onesto; di ascoltare le confessioni delle donne: di conversare con esse utilmente e onestamente; di far loro visite; di abbracciarle decentemente come se fossero parenti; di cavalcare; di usare moderatamente delle bibite riscaldanti, prescritte dalla salute; servire gli infermi; metterli nei bagni; esercitare la chirurgia, ecc., benchè si preveda che ne possa seguire polluzione; ma non ci si deve pensare se non col fermo proposito di non acconsentirvi e colla fondata speranza di perseverare in questo proposito.
Se però, per nessuna utilità o ben lieve, ci fossero da compiere azioni influenti sulla polluzione, bisogna astenersene; se no, si commetterebbe peccato veniale o mortale, a seconda della gravita o leggerezza della polluzione che si provocherebbe. Per esempio: se l'uso del caffè, dell'acquavite, del vino puro, ecc. non suggerito dalla salute come ordinariamente lo è, eccita in te polluzione, devi astenerti da esso, sotto pena di peccato veniale se l'eccitamento è soltanto probabile, e di peccato mortale se, per qualche causa a te particolare, l'eccitamento è diretto e l'effetto quasi moralmente certo.
5. È peccato mortale fare un'azione venialmente cattiva, la quale influisca in modo prossimo sulla polluzione: ciò risulta da quanto or si dirà. Se alcuno, per ragioni di sua particolare debolezza, è solito provare polluzione guardando voluttuosamente una donna in qualche parte sensuale del corpo; o toccandole una mano; premendole le dita; conversando con lei; abbracciandola onestamente, ma senza una ragione; assistendo a balli, ecc., deve astenersi da tutti codesti atti sotto pena di peccato mortale.
6. Se dei peccati veniali in materia di lussuria, e a più forte ragione in altra materia, influiscono sulla polluzione soltanto remotamente, come, per esempio, se negli atti or ora esposti essa non avvenga che di rado, la castità non si trova che venialmente lesa. Quanto al sapere se essa sarebbe mortalmente violata, o nella polluzione in sè stessa, o nella causa della polluzione medesima, si può rispondere con una duplice negazione: non nel primo caso, quando si suppone mancare qualsiasi assenso attuale; non nel secondo caso dell'ipotesi, se la causa è lieve, e quindi soltanto lievemente influisce sulla polluzione. Così pensano, con S. Tommaso, molti teologi contro pochi.
7. Un peccato mortale, diverso dalla lussuria, come, per esempio, l'ira, l'ubriachezza, che solo remotamente influisce sulla polluzione, non si considera che come un peccato veniale di lussuria, perchè l'influenza non dovendosi qui riferire che alla ragione, non può che supporsi essere una influenza lieve. Così S. Lig., l. 3, n. 484, e molti altri dopo di esso.
Evidentemente si dovrebbe dire il contrario, se questo peccato, per speciali circostanze annesse, per esempio la sua frequenza, lo si giudicasse influire sulla polluzione in modo prossimo.
§ III.—Della polluzione notturna.
Per polluzione notturna s'intende quella soltanto che avviene nel sonno. Se il sonno è imperfetto, la polluzione può essere semi-volontaria, e non ne conseguirebbe che un peccato veniale. Se poi il sonno è perfetto, la polluzione non è in modo alcuno volontaria, e non ne deriva peccato: non potrebbe essere peccaminosa se non nella sua origine.
E' certo che quegli il quale predispone una cosa colla intenzione che da essa derivi una polluzione durante il sonno, per esempio, giacendo in letto in un dato modo, coprendosi ben bene, palpeggiandosi, ecc., pecca mortalmente.
Eccettuati questi casi, si deve esaminare quale sia la causa della polluzione notturna e come essa influisca sulla polluzione stessa.
Triplice è la causa secondo S. Tommaso, 22, q. 154, art. 5, ed altri teologi: corporale, spirituale intrinseca e spirituale estrinseca.
I. Cause corporali sono:
1. La sovrabbondanza di materia seminale, della quale la natura, troppo gravata, si scarica colla emissione spontanea;
2. Le immagini della fantasia provenienti dalla stessa sovrabbondanza di materia seminale, o da altra disposizione di corpo;
3. L'intemperanza nel bere e nel mangiare, o le qualità eccitanti dei cibi e delle bevande;
4. I motivi che sciolgono il seme, come, per esempio, l'equitazione, la vista di cose lascive, o il pensare ad esse nella veglia;
5. Un certo prudore di umori, un sangue molto caldo, i nervi irritabili, i palpeggiamenti nei sogni, la morbidezza del letto, ecc.;
6. La debolezza degli organi, che può nascere da un difetto di costruzione, o dalla contratta abitudine alla polluzione; debolezza che frequentemente provoca uno spargimento di seme che spesso reca grave nocumento alla salute.
II. La causa spirituale intrinseca, che S. Tommaso chiama animale, perchè risiede nell'anima, è il pensiero, prima del sonno, di cose lascive; e vi si comprendono i desideri, le protratte fantasie voluttuose, i cattivi discorsi, il frequentar donne, l'assistere a spettacoli e a balli, la lettura di libri osceni, ecc.
III. La causa spirituale estrinseca è opera del Demonio, il quale—secondo S. Tommaso e tutti gli altri dottori—illudendo la immaginazione e commovendo gli spiriti genitali, eccita la polluzione. Questo genere di polluzioni, quando provengono da causa estranea alla volontà, e se vi manca il consenso attuale, non si possono imputare a peccato.
Similmente non sono peccati le polluzioni che avvengono nel sonno per naturale sovrabbondanza di umore simile, per debolezza di organi, per disposizione nervosa, o per il non soddisfacimento d'un'abitudine, semprechè non nascano con deliberato proposito e non sieno perciò in alcun modo acconsentite.
Nelle altre polluzioni è da esaminare se la loro origine sia lecita, se venialmente o mortalmente cattiva, se prossimamente o remotamente influente su di esso: per ciò si giudicherà prudentemente se vi sia peccato e quale peccato sia. Se una cosa, benchè lecita, influisca prossimamente sulla polluzione, non basta la sua utilità, ma richiedesi la necessità, affinchè possa la cosa essere scusata: ove poi l'influenza sia remota, basta una semplice scusa ragionevole.
Si domanda: 1. Cosa deve fare chi, svegliandosi, si avvede di aver compiuta una polluzione.
R. Deve elevare la mente a Dio, invocarlo, fare il segno della santa croce, non compiere cosa alcuna che provochi in seguito l'emissione del seme, rinunciare ad ogni voluttuoso diletto: così operando, può stare colla coscienza tranquilla: ma egli però non è obbligato a far resistenza all'impeto della natura, qualora ei senta che nei vasi spermatici la secrezione dell'umore è già avvenuta; in questo caso è una necessità che l'emissione, subito o no, abbia luogo, altrimenti il seme, già uscito dai reni, si corromperebbe internamente a detrimento della salute.
Si domanda: 2. Se sia permesso compiacersi della polluzione non colpevole, in quanto essa è di sollievo alla natura, o desiderarla sotto questo rispetto.
R. Generalmente i dottori insegnano essere lecito compiacersi dei buoni effetti della polluzione involontaria, sia avvenuta nel sonno, sia nella veglia, perchè sotto questo riguardo, essa non dà un risultato cattivo. E un maggior numero di dottori e con maggiori probabilità insegnano essere lecito per le stesse ragioni, compiacersi di un tale effetto, che la polluzione deve produrre.
Ma è lecito compiacersi della polluzione, volontariamente compiuta o da compiersi, considerandola come un sollievo della natura? Molti affermano, e dicono che da nessuna legge essa è proibita: così S. Tommaso, in 4, Sent. tit. 9, q. I, art. I, dice: «Se la polluzione si gradisce come una scarica o un sollievo della natura, non credesi che sia peccato.» Si avverta che non dice se si gradisce l'effetto della polluzione ma se si gradisce solo la polluzione. Questa opinione sembra a noi molto probabile in teoria, ma molto pericolosa in pratica, e non è quindi a tollerarsi.
Si domanda: 3. Che si deve dire del gocciolìo!
R. Il gocciolìo è una lenta emissione di seme imperfetto o di consimile umore vischioso, senza che vi siano movimenti gravi di concupiscenza. Se ha luogo senza piacere venereo, come se proviene da debolezza d'organi o dal diletto di un prurito insopportabile, lo si deve considerare come si considera l'emissione del sudore: così dicono Cajetanus e i teologi in generale. Ma se avviene volontariamente e copiosamente, o con una notevole commozione degli spiriti genitali, è peccato mortale, perchè implica il pericolo prossimo della polluzione. Così Sanchez, S. Liquori, ecc. Se poi avviene in modica quantità, senza piacere e senza commozione notevole dello spirito, o non è peccato, se la causa risiede nella ragione e nella utilità, o, tutt'al più, è peccato veniale. Ciò è conseguenza di quanto abbiam detto della polluzione indirettamente voluta.
Si domanda: 4. Se sia permesso, per opera di medicamenti prescritti dai medici, sciogliere ed espellere il seme morboso, già sciolto dai reni, e perciò implicante pericolo di vera polluzione.
R. Generalmente i dottori lo affermano, purchè ciò tenda solo a provvedere alla salute, e la polluzione non sia direttamente eccitata, nè desiderata, nè che vi si acconsenta allorchè avviene all'infuori del desiderio, e infine che il seme sia veramente diventato morboso. Così Sanchez, Layman, S. Liquori, ecc., contro P. Concina, Bonacina, La Croix, De Lugo, e molti altri.
§ IV.—Dei movimenti disordinati.
Questi movimenti sono certe commozioni delle parti genitali che più o meno dispongono alla polluzione. Possono essere gravi o lievi: sono gravi se inducono un pericolo prossimo di polluzione; lievi, se il contrario.
E' peccato mortale il compiacersi volontariamente in questi movimenti, ancorchè sieno lievi e nati involontariamente, imperocchè v'ha qui un piacere venereo che probabilmente non implica leggerezza di materia, ed induce nel grave pericolo di andare più oltre. A più forte ragione sarebbe peccato mortale l'eccitarli deliberatamente Vanno poi immuni da peccato, se essi non dipendono dalla volontà nè in se stessi, nè nella loro causa, come spesso avviene, e se non vi si acconsente menomamente. Ove poi la causa di essi sia stata deliberatamente predisposta, bisogna considerarli come polluzione indirettamente voluta, con questa differenza, che la polluzione è sempre una cosa grave, mentre i movimenti possono essere talmente leggeri e così lontani dal pericolo di polluzione, da doversi considerare come piccoli peccati, poco curandosi altresì della loro origine, purchè questa sia onesta.
Or si domanda specialmente, cosa si debba fare quando tali movimenti nascono senza colpa.
E' certo, come già dicemmo, che non si può acconsentire volontariamente ad essi se non peccando mortalmente. Ciononpertanto, non conviene opporre ad essi una forte resistenza, imperocchè in allora lo stesso ritegno infiamma la fantasia e per relazione simpatica, eccita maggiormente gli spiriti genitali. La cosa più sicura è dunque quella d'invocare con calma Iddio, pregare la Beata Vergine, l'Angelo custode, il proprio patrono egli altri santi, fuggire gli oggetti pericolosi, distogliere tranquillamente il pensiero da idee oscene e portarlo su altre cose, applicarsi seriamente ad affari diversi e in ispecial modo a quelli che maggiormente distraggono.
Si domanda se il rimanere indifferente ai movimenti di concupiscenza nati involontariamente, nè approvandoli, nè disapprovandoli, sia peccato e quale peccato.
R. 1. Tutti ritengono che tale indifferenza è almeno un peccato veniale, perchè il pensiero sarebbe obbligato di provare della ripugnanza pei movimenti disordinati della concupiscenza.
2. Sanchez, S. Liguori, l. 5, n, 6, e molti altri dicono che questo peccato, escluso il pericolo prossimo di polluzione, è solamente veniale, perchè—dicono—i movimenti disordinati devono essere respinti per la ragione che è a tenersi inducano alla polluzione o sveglino il consenso della volontà al piacere venereo Ora, se pericolo non esiste od è remoto, l'obbligo d'evitarlo non è grave: ma essi affermano che, sotto pena di peccato mortale, c'è l'obbligo di resistere positivamente non foss'altro per senso di rincrescimento, se vi ha pericolo prossimo o di cadere nella polluzione o di acconsentire al piacere venereo.
Altri generalmente insegnano che la indifferenza da un lato congiunta d'altro canto con una piena attenzione a questi movimenti disordinati, benchè sieno lievi, è peccato mortale, tanto per la loro disordinatezza, quanto pel pericolo che vi ha di acconsentirvi. Così Valentia, Lessius, Vasquez, Concina, Billuart, e nella pratica Habert, Collet, P. Antoine, Dens, ecc.
E' cosa pericolosa il trasgredire in pratica questa sentenza, benchè il parere contrario, considerato teoreticamente non manchi di probabilità: richiedesi dunque che un positivo rincrescimento, almeno virtuale risieda nel pensiero, verso questi movimenti disordinati, sorti all'infuori della volontà,
Questo rincrescimento si ha come sufficiente, quando la volontà opponesi con fermo proposito al piacere venereo, disdegna i movimenti voluttuosi e si rivolge ad altro.
Quanto or s'è detto, non lo intendiamo detto per coloro che scrupolosi per un nonnulla, sono troppo solleciti a tormentare la propria coscienza, affannosamente scrutando se abbiano o no prestato un consenso, molto più che, così operando, non fanno che esporsi viemaggiormente agli stimoli della carne e perpetuarne quasi la loro efficacia: abbiano costoro il fermo proposito di vivere sempre castamente, sdegnino i movimenti disordinati e non si preoccupino menomamente delle regole che soglionsi seguire negli esami di coscienza e nella confessione; l'esperienza prova essere questo il mezzo più sicuro e più breve per liberarsi da scrupoli mal fondati.
§ V.—Norme dei confessori verso coloro che si danno alla polluzione.
Non vi ha vizio più nocivo, sotto qualunque aspetto, ai giovani, e specialmente se maschi, di quello della polluzione, imperocchè, presi da questa prava consuetudine, indurano lo spirito, inebetiscono, dispregiano la virtù, disdegnano la religione; la loro indole diventa malinconiosa, incapace di energia, inetta a qualsiasi proposito tenace; le forze del corpo mancano, gravi infermità sopravvengono, si appalesa una caducità prematura, e spesso si muore di morte vergognosa.
Gli spaventosi effetti della masturbazione, descritti da Ippocrate, ce li riferisce Buchanan, t. 4, p. 567: «Questa malattia nasce dal midollo spinale; essa colpisce i giovani sposi ed i libidinosi; non hanno febbre, e, benchè mangino bene, dimagrano e si consumano; par loro di sentire come un formicolìo scendere dalla testa lungo la spina dorsale. Ogniqualvolta essi emettono gli escrementi ed orinano, perdono abbondantemente un umore seminale acquoso; sono inetti alla generazione; spesso, nei loro sogni, sono intenti all'atto venereo; le passeggiate, specialmente lungo le strade faticose, li scalmanano, li prostrano, e procacciano ad essi pesantezza di capo e susurrii nelle orecchie; infine una febbre acuta termina i loro giorni.»
Egualmente Aretes, medico greco, vivente al tempo di Trajano, dice, l. 2, c. I; «I giovani, dediti a questo vizio, vanno soggetti alle malattie e alle infermità dei vecchi; diventano pallidi, lascivi, cupidi, sfibrati, pigri, stupidi, ed anche imbecilli; il loro corpo s'incurva, le loro gambe più non li reggono; sono malcontenti di tutto, inabili a tutto, e molti cadono nella paralisia.»
Questi giudizii fondamentali, tramandatici da medici antichi, sono ammessi pure da tutti i medici più recenti, e vengono confermati da un'infinità di fatti, di cui noi ne riferiremo alcuni.
Hoffman, celebre professore di medicina in una università della Germania, nel suo Trattato Delle malattie provenienti dall'abuso dei piaceri dell'amore, riferisce «che un giovane di 18 anni, il quale amoreggiava carnalmente con una fantesca, fu colto tutto ad un tratto da debolezza e da fremito generale in tutti i suoi membri; aveva il viso rosso e i polsi debolissimi. In brev'ora si riuscì a toglierlo a questo stato, ma egli restò sempre afflitto da un languore generale.»
Tissot, Dell'onanismo, p. 33, così descrive un giovane, pel quale fu richiesta la sua cura:
«La prima volta ch'io vidi questo disgraziato, ne fui spaventato.
«Sentii più che mai allora la necessità di dimostrare ai giovani l'orrendo precipizio nel quale volontariamente si gettano, abbandonandosi a questo vizio vergognoso.
«L. D*, orologiaio, fu savio e prosperoso fino all'età di 17 anni. A quest'epoca si abbandonò alla masturbazione, ch'egli replicava consecutivamente perfino 3 volte; l'emissione del seme era sempre preceduta e accompagnata da un leggero offuscamento del pensiero e da un movimento convulsivo nei muscoli estensori della testa, i quali la tiravano indietro, mentre che il suo collo gonfiavasi straordinariamente
«Non era ancora trascorso un anno, ch'egli cominciò a sentire una grande debolezza dopo ogni polluzione; la sua immaginazione, tutta in balìa a queste oscenità, non era più capace d'altre idee; e la rinnovazione dei suoi atti colpevoli divenne ogni giorno più frequente, fino a che si trovò in uno stato che faceva temere che morisse.
«Troppo tardi egli se ne impensierì; il male era già andato troppo oltre, ed egli non poteva più essere guarito; le parti genitali eransi fatte così irritabili e così deboli che, anche senza l'azione sua personale, i vasi spermatici vuotavansi da sè. La menoma irritazione provoca all'istante il più completo eretismo, il quale era immediatamente seguito da un'emissione di seme, ciò che aumentava quotidianamente la sua debolezza.
«L'organo ch'egli, sulle prime, non provava che durante la polluzione, e che cessava con essa, divenne abituale, e ne era preso spesso senza alcuna causa apparente, in modo sì violento che, durante l'accesso, che talora durava 15 ore e non mai meno di 8, provava in tutta la parte posteriore del collo dei dolori così forti, che ordinariamente gli strappavano non dei gridi, ma degli urli; e in questo frattempo non gli era possibile mandar giù per bocca alcunchè di liquido o di solido.
«La sua voce era diventata rauca; la respirazione, impedita; le forze gli mancarono totalmente.
«Obbligato a rinunciare alla sua professione, inetto a tutto, oppresso dalla miseria, languì, quasi senza soccorso alcuno, per qualche mese: povero disgraziato! tanto più da compiangere, in quanto che, un resto di memoria (che non tardò però a svanire) era ancor là per rammentargli continuamente le cause del suo malore, accrescendolo con tutto l'orrore dei rimorsi!
«Informato del suo essere, mi recai presso di lui; più che un individuo vivente, trovai un cadavere sdraiato su un pagliariccio, magro, pallido, sudicio, puzzolente, quasi incapace d'ogni movimento: spesso gli colava dal naso un sangue smorto e acquoso; e continuamente gli usciva dalla bocca una bava. Colto da diarrea, egli emetteva gli escrementi in letto, senza addarsene. Lo spargimento dell'umore seminale era continuo; i suoi occhi caccolosi, torbidi e spenti, non avevano più la facoltà di girare; il polso era estremamente debole, ma pronto e frequente; la respirazione, molto imbarazzata; la magrezza, estrema, eccettuati i piedi, i quali cominciavano a diventare tumidi, molli e seriosi.
«Il disordine dello spirito non era minore: non aveva più idee, più memoria; inetto a leggere due frasi; senza riflessione, senza inquietudine sulla sua sorte; non aveva altra sensazione che quella del dolore, la quale lo assaliva penosamente, ogni tre giorni almeno. Era un essere molto al di sotto del bruto, ed offriva in sè uno spettacolo, di cui è difficile immaginare tutto l'orrore. Molto a stento si poteva riconoscere ch'egli una volta aveva appartenuto alla specie umana… Morì dopo poche settimane (giugno 1757) col corpo ch'era tutto un tumore molle e sieroso.»
E Buchan, t. 2, p. 202, dice: «La maggior parte dei giovani che si dànno alle donne e al vizio vergognoso della masturbazione, non vi rinunciano ordinariamente se non quando le forze ad essi più non lo permettono, ma allora la malattia è già diventata incurabile. Io ho visto di ciò un esempio eloquente in un giovane di 22 anni, il quale, malgrado i consigli di savie persone, e di persone che pareva esercitassero maggior autorità su di lui, perdurò costantemente nella mala abitudine, e vi si abbandonava perfino in quel tempo nel quale i medici lo sottoponevano ad una cura per guarirlo dalla malattia. Egli morì miseramente, senza che gli si sia potuto procurare un sollievo.»
I confessori dunque devono colle cure più sollecite tentare di prevenire questa pessima abitudine o di svellerla in coloro ch'essi stimano l'abbiano già contrata. Si guardino bene però, interrogando i giovani, e spcialmenmte le fanciulle, di non maliziare imprudentemente la loro immaginazione e di non essere causa, come spesso avviene,[7] di lussuria nei penitenti. Meglio sarebbe esporsi al pericolo di non ottenere una confessione intera, che contaminare delle anime od offenderla a scapito della religione.
[7] Si noti bene questo: come spesso avviene, confessato da un Monsignore.
Per scoprire, senza pericolo, se vi abbia polluzione, giova procedere in questo modo: interrogare dapprima il penitente sui pensieri, sui discorsi lascivi, sulle nudità al cospetto di altre persone, sui toccamenti compiuti sopra se stessi o sopra altri, ovvero compiuti da altri su noi con nostro assenso. Se il penitente non è ancor giunto alla pubertà, non dev'essere interrogato intorno alla polluzione, imperocchè è probabile ch'egli non la conosca, a meno che la di lui corruzione non appaia manifesta da evidenti indizî. Se egli è poi pubere, ed abbia avuto contatti impudichi con altre persone, specialment se questo avevano più anni di lui, ovvero se abbia giaciuto in letto con esse, è moralmente certo che avvenne spargimento di seme, ed è facile capire che ci fu polluzione. Non pertanto, il confessore può domandare, senza commetere imprudenza: «Avete voi provato dei movimenti nel corpo (o nella carne?) e un piacere giocondo nelle vostre parti segrete e una cessazione di quei movimenti appena cessato il piacere?» Se il penitente risponde affermativamente, è ragionevole l'ammettere che ci fu polluzione, imperocchè la vivacità di quei movimenti, congiunta a quel dato piacere, indica chiaramente che ci fu effusione di seme.
Nei maschi, l'effusione è sempre esterna: ma nelle femmine, se è vero—come sembra probabile—ch'esse non abbiano sperma, la polluzione si effettuerebbe in altro modo. Per causa di movimenti disordinati, si verifica spesso nelle donne un flusso interno e ben raramente esterno, di una specie di umore mucoso, che facilmente si spiega riflettendo che esse provano una sensazione vivamente voluttuosa. Peccano mortalmente le donne che eccitano in sè questo flusso o questi movimenti venerei, oppure volontariamente se ne compiacciono. Ma il confessore, saputi con discrezione da una penitente questi movimenti e contatti libidinosi, deve cautamente astenersi da ulteriori interrogazioni offensive al pudore.
Se si ascolta un maschio che abbia fatto delle oscenità con altri più in età di lui, siccome è probabilissimo ch'egli li abbia visti ad emettere l'umore seminale, così e permesso chiedergli se abbia provato qualche cosa di simile anch'esso.
Alla polluzione chiaramente verificata bisogna applicare convenienti rimedi: fisici e morali. I rimedi fisici possono essere utili per guarire dalle pulluzioni volontarie e involontarie; essi consistono in una grande temperanza, in un riguardoso metodo di vita, nell'astinenza da alimenti calorosi e da liquori molto spiritosi, nel far uso di acqua e di latte, giacere su letto non soffice e dormirvi poco, immergersi in bagni freddi, ed altri rimedi che i medici sogliono suggerire, ma che però raramente sono efficaci. I rimedi morali sono specialmente, il fuggire gli oggetti che sogliono indurre nella mente idee lascive, il vegliare sopra sè stessi; padroneggiare i sensi; mortificare la carne; meditare sui mali che provengono dall'abitudine delle polluzioni; pensare alla morte, al giudizio di Dio, all'inferno, all'eternità; fuggire l'ozio, la taciturnità, la solitudine; pregare e frequentare confessori, ecc., ecc.
I confessori possono anche prudentemente consigliare ai giovani molto corrotti la lettura di llbri, scritti su tale argomento da medici, come, per esempio, l'Onanismo del Tissot, e meglio ancora l'opuscolo del Doussin-Dubreoil, intitolato: Pericoli dell'Onanismo: quest'ultimo libro può essere indicato, come rimedio, ai giovani corrotti, senza pericolo alcuno.
L'esecranda abitudine della masturbazione, se è inveterata fa veramente disperare i confessori; ed è infatti assai difficile il giudicare prudentemente se possano o debbano essere ammessi al sacramento della Penitenza e della Eucaristia quei penitenti che si danno in balìa a questo vizio: è a temersi finalmente che, trattandoli severamente, non si accostino più ai sacramenti e si facciano peggiori: trattandoli d'altra parte con soverchia indulgenza, potrebbero addormentarsi placidamente nel fango di cotesto vizio. E' necessario per ciò usare somma prudenza e gran zelo, affinchè questi infelici penitenti s'accostino di frequente al sacro tribunale della penitenza per esempio, ogni settimana, si dolgano delle colpe commesse, e rinnovino sovente il buon proposito di non più peccare.
Bisogna star bene attenti se le ricadute avvengono: 1° per malizia, trascuranza o difetto di volontà; 2° ovvero per infermità o violenza di tentazione. Nel primo caso, si deve differire l'assoluzione fino che appaia una vera emenda; nel secondo, questi disgraziati penitenti, lottanti contro una tirannica libidine, e veramente contriti, devonsi soccorrere ammettendoli alla grazia dell'assoluzione e della sacra Eucaristia.
Con queste norme si diminuiranno a poco a poco le ricadute e si cancellerà l'abitudine. Diversamente, un soverchio rigore li allontanerebbe dai sacramenti, li getterebbe nel baratro della corruzione, e non splenderebbe più speranza alcuna di emendamento. Perciò sarebbe cosa eccessiva e spesso pericolosa una sospensione dei sacramenti per due mesi, senza una nuova ricaduta, come vogliono Juenin, Collet e pochi altri.—S. Liquori, t. 6, n. 463 e molti altri dopo di lui pensano che la sospensione anche di un solo mese è troppo lunga, e che per ciò l'assoluzione in questi casi non deve essere differita oltre gli otto, i dieci o, al sommo, i quindici giorni, semprechè v'abbiano segni di vero pentimento. Non si può tuttavia determinare, come norma generale, il tempo della dilazione: dipenderà dalla prudenza del confessore accorciarlo o allungarlo secondo che stimerà più conveniente alla correzione del penitente. Si avverta bene però, che quei poveri peccatori che desiderano sinceramente di salvarsi, non devono essere messi a fascio cogli induriti nella colpa, nè gettati nella disperazione da una intempestiva severità: a ciò devono star bene attenti i confessori e agire con somma prudenza.
Talvolta devesi consigliare il matrimonio a coloro che possono contrarlo, essendo esso l'unico rimedio, o almeno il più efficace.
Si deve procedere poi colla massima cautela quando si ha a fare con giovani che stanno per far voto di perpetua continenza. Coloro che sono ingolfati nel vizio della polluzione abbandonandovisi di frequente, ordinariamente prometterebbero di darsi alla castità emettendo un voto spensierato, non maturato, imprudente; essi devono per ciò essere dissuasi dalla professione religiosa e molto più dallo stato clericale, a meno che non dieno segni straordinari di conversione, e colla lunga prova di molti anni dimostrino fermezza di proposito ed offrano pegno di perseveranza.
ARTICOLO II.—Della sodomia.—Quella mostruosa nequizia, che prende il nome dagli abitanti della città di Sodoma, è così definita da S. Tommaso, 2, 2, q. 154, art. II: Accoppiamento carnale, usando indebitamente del sesso, come fra uomo e uomo, fra donna e donna.
La enormezza di questa iniquità è potente:
1. Per l'orrore che eccita universalmente;
2. Per la sua deformità, vera e manifesta;
3. Per le punizioni inaudite, inflitte da Dio alle cinque città insozzate da questa contaminazione (Gen., cap. 19);
4. Per l'epistola di S. Paolo ai Romani, l. 18 e seg., che dice, essere stati dati in balìa i Pagani a passioni ignominiose, ad azioni sconvenienti, a brame ardenti, tra femmine e femmine, tra maschi e maschi, in punizione della loro superbia;
5. Per le gravi pene decretate nel Diritto canonico, e specialmente nella bolla Horrendum illud scelus di Pio V contro i preti sodomi;
6. Per lo zelo veemente con cui tutti i santi Padri della Chiesa inveirono contro questo delitto.—S. Ciro, nell'omelia 14, epist. ai Rom., fulmina i sodomiti colla sua eloquenza, e prova essere essi assai più bruti dei cani.
Non importa sapere ove avvenga il contatto venereo fra maschi o fra femmine, se cioè nelle parti davanti o nelle parti di dietro, o in qualsiasi altro posto del corpo, imperocchè la peccaminosità della sodomia consiste nella voglia di usare indebitamente del sesso, e, generalmente, è compiuta, per esempio, coll'applicazione della propria parte genitale al corpo di persona di eguale sesso, giacendo assieme come se si trattasse di far un accoppiamento carnale. Perciò non si reputa sodomia, perchè non vi sarebbe concubito, la semplice applicazione delle mani, dei piedi o della bocca alla parte genitale dell'altro, benchè avvenge la polluzione nell'una e nell'altra persona.
La sodomia implica la malizia che è nell'adulterio, nell'incesto, nel sacrilegio, secondo che i sodomiti sieno coniugi, consanguinei, affini, o consacrati a Dio.
Non pochi teologi dicono che il penitente è tenuto a dichiarare se nell'atto della sodomia è stato attivo o passivo, perchè altro è lasciarsi volontariamente sodomitare, altro è prender parte attiva alla sodomia in altrui.
Nel caso poi dell'uomo, passivo—e della donna, attiva, lo invertimento della natura sarebbe ancor più grave.
Molti autori però, con maggior probabilità, negano essere necessaria la dichiarazione di queste particolarità essendo sufficentemente indicata la qualità del peccato dalla semplice confessione del fatto. Così pensa puranco il P. Concina, non sospetto di soverchia indulgenza.
Siccome in questa materia è convenientissimo evitare le questioni superflue, così noi ci asteniamo sempre da simili interrogazioni.
V'ha una specie di sodomia, che può accadere anche fra persone di sesso diverso, quando il commercio carnale avviene all'infuori dell'accoppiamento delle parti genitali, per esempio, quando si mettono in opera la parte deretana, la bocca, le mammelle, le coscie, ecc. Benchè questo genere d'infamia non sia punito egualmente come la sodomia propriamente detta, è certo ch'esso è sempre una grande ignominia contro natura.
Nella nostra diocesi entrambe codeste sodomie, ancorchè non consumate, ma solo tentate con qualche atto che condurrebbe ad esse, è un caso riservato.
ARTICOLO III.—Della Bestialità.—La bestialità è l'unione carnale con un essere che non è della specie umana. Così S. Tommaso. Esso è un gravissimo peccato, secondo il Levit. 20, 15 e 16, che dice: «Chiunque si accoppierà carnalmente con un giumento o con una pecora, sarà punito colla morte: sarà uccisa eziandio la bestia. La donna che si sarà accoppiata con un giumento, muoia con esso. Che il loro sangue ricada sul loro capo.»
Questo nefando delitto, essendo, secondo le regole della ragione, assai più esiziale di quanti altri sono peccati contro la castità, è reputato gravissimo ed è da tutti abborrito. Un tempo le leggi civili condannavano alle fiamme assieme alla bestia colui che non si vergognava di perpetrare tanta nequizia. Oggi, il colpevole di questo o di consimile delitto, perpetrato in pubblico, verrebbe condannato alla pena del carcere e ad una multa pecuniaria.
La diversa specie e il diverso sesso degli animali non mutano la natura del peccato, imperocchè la malvagità di esso risiede nel disordine contro natura. Non è quindi necessario enunciare in confessione la specie, il sesso o altre qualità della bestia, ma soltanto se il delitto fu consumato colla effusione del seme, ovvero se fu solo tentato. In qualunque modo, è questo, nella nostra diocesi, un caso riservato.
Tutti i teologi parlano dell'unione con il Demonio in forma d'uomo, di donna o di animale, ovvero raffigurato semplicemente nella immaginazione, e dicono essere consimile tale peccato al peccato della bestialità, e siccome esso implica una malizia particolare, deve questa essere confessata; la malizia è qui una superstizione consistente in un patto con il Demonio. In questa nefandezza rinvengonsi necessariamente due specie di malizia, una contro la castità, l'altra contro la religione. E' chiaro poi, che se un atto sodomitico si compie col Demonio sotto la forma apparente d'uomo, è questa una terza specie dello stesso peccato. Se il Demonio si presenta sotto l'aspetto d'una consanguinea o di una donna maritata, vi ha incesto o adulterio; se invece sotto l'aspetto di un animale, vi ha bestialità.
L'orrore che ispira un fatto incredibile, quale è quello del congiungimento carnale col cadavere di una donna, ci costringe a chiedere in quale categoria di peccati si deve porre tale congiungimento.
Alcuni vogliono riporlo fra i peccati di bestialità, altri fra quelli di fornicazione, ed altri finalmente fra i peccati di polluzione. E' tanto orribile questo delitto che, messa in disparte la questione speculativa, a noi sembra chiaro che la circostanza della donna morta devesi necessariamente dichiarare in confessione, come devesi dichiarare se questa donna, in vita, era una consanguinea, un'affine, una donna maritata, o una professante voto religioso.
Dei peccatori di lussuria non consumata.
E' lussuria non consumata quella che non va fino alla emissione dell'umore seminale. E' lussuria non consumata: i pensieri voluttuosi; i baci, i contatti e gli sguardi impudichi; gli abbigliamenti femminili, le pitture e le sculture che sono indecenti; i discorsi e i libri osceni; le danze, i balli e gli spettacoli.
Di queste cose tratteremo brevemente dal punto di vista pratico.
ARTICOLO I.—Diletti voluttuosi del pensiero.—Sotto questo titolo comprendonsi tutti i pensieri cattivi in fatto di lussuria, cioè, desiderî, compiacenze e voluttà della immaginazione.
Il desiderio lussurioso è un atto della volontà che accenna ad un'azione cattiva, per esempio, alla fornicazione, o che cerca veramente di compierla, e allora il desiderio si chiama efficace. Il desiderio è invece inefficace quando, pensando al conseguimento di una data cosa, si dice fra sè, per esempio: «Io vorrei fornicare con quella tal persona», sapendo che ciò è impossibile. Il desiderio dunque riguarda sempre il futuro.
La compiacenza lussuriosa al contrario riguarda sempre il passato, ed è la soddisfazione nel ricordare una cattiva azione, come, per esempio, il compiacersi ricordando cattivi discorsi o un congiungimento carnale. Della stessa specie è il rincrescimento di non aver fatto, in una data occasione, una cosa cattiva, per esempio, sedotta una ragazza, allorchè si viene a sapere che sarebbe stato facile il sedurla.
La voluttà immaginativa[8] (pensieri voluttuosi è il libero compiacimento in una cosa cattiva che il pensiero s'immagina reale, senza però che vi sia il desiderio di effettuarla; per esempio, allorchè colla immaginazione si finge di fornicare; e senza aver l'intenzione di compiere realmente l'atto, ci compiaciamo, con libero assenso, nella sua apparente illusione.
[8] Il testo latino ha delectatio morosa, che, essendo un termine tecnico della Teologia morale, si suole anche tradurre in italiano letteralmente colle parole dilettazione morosa. Noi in testa al presente articolo, lo traducemmo colle parole: Diletti voluttuosi del pensiero.
Questa dilettazione dicesi morosa[9], non per la durata reale del compiacimento, poichè basta un unico istante per consumare internamente ll peccato, ma perchè il pensiero si sofferma e riposa su qualla idea, che si sa essere peccato.
[9] Da mora che vuoi dire indugio: da ciò, il termine legale, essere in mora. (Nota del traduttore).
Ciò detto:
1. E' certo che il desiderio d'una cosa cattiva é peccato della stessa indole e della stessa specie della cosa che si desidera, perchè la volontà è la sede del peccato; e dove esiste desiderio di conseguire una cosa cattiva, la volontà è piena.
Da ció consegue che questo peccato si specifica considerandone l'oggetto. Le qualità dell'oggetto dasiderato e le sue circostanze che mutano la specie del peccato, o lo aggravano senza mutarnè la specie, devonsi dichiarare in confessione; per esempio, l'aver desiderato una consanguinea o una affine è una circostanza da dichiararsi unitamente al grado della consanguineità o della affinità, ancorchè, per un'astrazìone dèlla mente, si sia desiderato l'abbracciamento carnale senza badare al vincolo dl consanguineità o di affinità, imperocchè la malizia dell'incesto non può essere, per astrazione, separata dall'oggetto ma la cosa sarebbe altrimenti, se il penitente ignorasse la circostanza della consanguineità o dell'affinità.
Non basta dunque che il penitente dica in generale d'aver avuto cattivi desideri, d'aver desiderato cose impure: egli deve specificare ciò che ha desiderato, cioè se desiderò l'accoppiamento carnale, o dei semplici contatti o il solo atto di guardare, con una persona in genere, e di qual sesso, ovvero, se con una determinata persona, libera, o in qualche modo vincolata, ecc.
2. Non è meno certo che il libero compiacimento della volontà sopra un atto di lussuria di già avvenuto, implica la malizia contenuta nell'atto stesso, imperocchè la volontà abbraccia l'intero oggetto rivestito di tutte le sue circoetanze, e perciò si presenta rivestita di tutta la malizia. Dicasi lo stesso,—ed è evidente,—se alcuno si duole di non aver fatto cosa cattiva in un'occasione passata.
3. È egualmente certo essere peccato mortale il libero compiacersi della mente in una cosa venerea che la immaginazione si figura come reale. In questo caso, la cosa è mortalmente cattiva. e quegli che con libero consenso aderisce ad essa, per esempio, figurandosi di fornicare realmente contraviene per ciò stesso alla legge di Dio.
Nel libro Della Sap., l. 3. leggesi: «I pensieri cattivi separavo da Dio;» e nei Proverbii, 4, 23: «Poni ogni cura a conservare intatto il tuo cuore.»
Molti autori dicono che la dilettazione morosa non si qualifica per l'oggstto esteriore, ma per l'oggetto raffigurato nella mente; ed in ciò differisce dal desiderio. La ragione di questa differenza è, che il desiderio mira l'oggetto reale e trae con sè necessariamente tutte le note malizie ad esso inerenti, indipendentemente da qualsiasi particolare astrazione, mentre la semplice dilettazione risiede nel semplice oggetto immaginato. Perciò, quegli che volontariamente si diletta nel pensiero dell'abbracciamento carnale con una donna maritata, consanguinea, affine, o monaca considerandola però semplicemente come femmina, e non altro, probabilmente non cade nella peccaminosità dell'adulterio, dell'incesto o del sacrilegio. Così C. De Luogo, Bonacina, Layman ed altri non pochi citati da S. Liquori, l, 5 n. 15, il quale dice essere questa opinione assai probabile. Ciononpertanto, molti altri asseriscono essere più probabile l'opinione opposta, imperocchè ad essi non sembra fondata l'esposta differenza fra il desiderio e la semplice dilettazione, e dicono che questa, come quello, abbraccia tutto l'oggetto non ostante le astrazioni che può aver fatto la mente. Così S. Antonino, Cajetanos, Lessius, Sanchez Suarez, Sylvius, P. Antoine, Collet, Dens, ecc.
Entrambe le opinioni sona probabili, la seconda o è più sicura, ma è spesso difficile ottenere dai penitentl la confessione delle circostanze annesse all'oggetto pensato; allora i confessori prudenti, appoggiati alla prima opinione, devono astenersi da importune domande.
4. Quegli che s'avvede di dilettarsi in una cosa venerea, presente alla sua immaginaz.one, e la tollera con indifferenza, probabilmente pecca mortalmente, abbenchè non provi movimenti disordinati, imperocchè aderisce in un certo modo alla cosa cattiva, o almeno si espone al grave pericolo di aderirvi. Tale è, pratica, l'opinione di tutti i teologi.
5. Giova notare la rilevante differenza che corre fra il pensiero di una cosa cattiva e la dilettazione in una cosa cattiva. Ci spiegheremo con un paragone: quegli che volontariamente si diletta, si compiace d'un omicidio che a sua immaginazione gli presenta come affettivo, certo pecca mortalmente. Ma quegli che semplicemente pensa o parla d'un omicidio perpetrato o da perpetrarsi da altri non pecca perciò. Dicasi lo stesso circa le cose impudiche: la semplice idea di questo o quel piacere impudico, non è peccato in sè, come non è peccato il riflettere ad esso; il ricordarlo, prevederlo. Se fosse altrimenti, i medici, i teologi, i eonfessori, i predicatori, che su questa materia studiano o scrivono, parlano o discutono, necessarimente peccherebbero: il che nessuno ammette.
Vi ha però questa differenza fra il pensiero d'un omicidio o d'altra consimile cosa cattiva e il pensiero d'una cosa impudica, che, cioè, quest'ultimo è sempre pericoloso in causa della nostra naturale concupiscenza; non è così dell'altro, perchè in noi non esiste una naturale propensione verso di esso. Per ciò, è peccato veniale, o mortale secondo il pericolo, l'immaginare cose oscene, a meno che ciò non sia scusato da qualche fine onesto.
È ancora da notarsi la differenza che corre tra il sentire la dilettazione, e lo acconsentire ad essa. Il sentire è spesso una necessità, e può essere quindi non peccaminoso, ma l'acconsentire dipende sempre dalla volontà. Una cosa è ben diversa dall'altra.
Molti, confondendo assieme senso o consenso, pensiero d'una cosa cattiva e dilettazione in una cosa cattiva, disordinano le loro idee e tormentansi cogli scrupoli. Essi devono su ciò istruirsi ben bene, affine di togliersi dalle tenebre della confusione e dalle ambascie.
Quegli che prediligono sinceramente la castità posson star certi ch'essi non hanno acconsentito a moto alcuno di concupiscenza ogniqualvolta la loro mente vi si arrestò soltanto nella confusione delle idee o nella incertezza, imperocchè se vi avessero veramente acconsentito, avrebbero avvertito in se stessi un cambiamento di proposito e l'avrebbero ritenuto nella memoria.
Quegli invece che hanno la perniciosa consuetudine di abbandonarsi alla libidine, ove dubitino di avere o no acconsentito ad essa, devono persuadersi di avervi acconsentito perchè se si fossero opposti alla loro inclinazione naturale, avrebbero presenti alla memoria gli sforzi fatti; e siccome i peccati di lussuria moltiplicansi straordinariamente in breve tempo, possono ragionevolmente dire col profeta penitente: «Le mie iniquità sono diventate padrone di me…. esse sono più numerose dei capegli della mia testa». Solm. 39, 13.
Si domanda se sia permessa ai fidanzati e ai vedovi di dilettarsi nel pensiero degli abbracciamenti carnali futuri, o passati.
R. 1. I fidanzati e i vedovi non peccano pensando al diletto annesso agli abbracciamenti, nè prevedendolo nel futuro, nè rammemorandolo come cosa passata, imperocchè è evidente che questo pensiero non è la vera dilettatazione in una cosa venerea. Se c'è peccato, esso sta nel pericolo di commetterlo, andando più oltre: e il pericolo c'è sempre.
R. 2. Se i fidanzati o i vedovi acconsentano alla dilettazione carnale, che sorge prevedendo il futuro accoppiamento, o rammentando gli accoppiamenti passati, peccano mortalmente, imperocchè si figurino il congiungimento venereo come effettivo e vi si dilettano volontariamente. Ora, l'atto carnale raffigurato come reale è, per essi che non sono coniugi, una fornicazione.
R. 3. Il conjuge che si diletta, in assensa dell'altro coniuge, figurandosi l'atto matrimoniale come effettivo, probabilmente pecca mortalmente, in ispecial modo se i suoi spiriti genitali si commovono grandemente, non già perchè acconsenta ad una cosa in sè stessa proibita, ma perchè si espone per solito al grave pericolo della polluzione. Se poi egli si compiace liberamente nel pensiero dell'accoppiamento futuro o passato, senza incorrere nel pericolo della polluzione, molti teologi dicono ch'esso pecca soltanto venialmente. Così Sanchez, Bonacina, Lessïus, Cajetano, La Croix, Suarez, S. Liquori.
Molti altri sostengono, moralmente parlando, che vi ha sempre peccato mortale, tanto pel pericolo, quanto per la disordinata commozione degli spiriti genitali, che non può essere qui connestata da fine legittima. Così Navarrus, Azor, Vasquez, Layman, Nenno, P. Antoine, Collet, ecc.
Devonsi redarguire quindi i conjugi che così si dilettano, ed esortarli ad abbracciare il partito più sicuro. Non si devono però trattare con troppa severità, nè importunarli con domande odiose.
ARTICOLO II.—Dei baci, dei toccameti, degli sguardi impudichi e dell'abbigliamento delle donne.—E' da notarsi innanzi tutto che qui non si tratta dei baci, dei toccamenti, ecc., ecc., fra conjugi, ma soltanto fra persone libere: dei conjugi parleremo altrove.
§ I.—Dei baci.
I. I baci in parti oneste, come sulla mano o sulla guancia non sono, per indole loro, cose cattive, ancorchè fra persone di diverso sesso. Questa è la costante opinione degli uomini, comprovata dalla pratica universale.
Da ciò: 1° I baci che solitamente si danno tra fanciulli, incapaci di libidini, non implicano male alcuno; 2° I baci delle madri, delle nutrici, ecc., ch'esse danno ai loro fanciulli o ai fanciulli a loro affidati non si imputano a peccato; 3° Egualmente dei baci che, almeno ordinariamente, altre persone danno a fanciulli di tenera età, sieno maschi o femmine.
II. I baci, ancorchè onesti, dati o ricevuti per motivo di libidine, fra persone dello stesso sesso o di sesso diverso, sono peccati mortali.
I baci in parti inusitate del corpo, per esempio, sul petto, sulle mammelle; o, come usano i colombi, introducendo la lingua nella altrui bocca, stimansi fatti con intendimenti libidinosi, o almeno inducono nel grave pericolo della libidine, e perciò non vanno esenti da peccato mortale.
III. E' certo che i baci, anche se onesti, che inducono nel prossimo pericolo di polluzione o di veementi commozioni di libidine, sono da reputarsi peccati mortali, a meno che non esista una grave ragione per darli ad altri o per permetterli sopra sè stesso, imperocchè l'esporsi a quel pericolo, senza necessità, è peccato mortale.
IV. Al contrario, è certo che gli onesti baci, soliti a darsi, senza morale pericolo di libidine, in segno di urbanità, di benevolenza, d'amicizia, per esempio, partendo o ritornando, non sono in modo alcuno peccati: così si pensa dovunque.
Egualmente non si può dire pei religiosi o pei monaci, nè pei preti secolari, i quali non possono ordinariamente scambiar baci con persone di sesso diverso senza una certa tal quale indecenza e senza generare scandalo ed offendere la religione.
V. I baci in sè stessi onesti, fatti come comporta l'uso comune, ma per leggerezza o per giuoco, senza grave pericolo di libidine, non sono più di un peccato veniale: essendo supposti onesti, non possono essere cosa cattiva: la loro peccaminosità sta in ragione del pericolo di libidine, ma nel caso nostro si suppone che questo pericolo sia pressochè nullo.
Da ciò consegue:
1. Quegli che chiede in matrimonio una giovane e che, per esempio, alla partenza e all'arrivo, l'abbraccia onestamente, senza pericolo di emozioni libidinose, o almeno senza pericolo di acconsentirvi, non si può accusare di peccato mortale. E molto meno pecca quegli che ha una ragione per coonestare questo atto, per esempio, il timore fondato di apparire troppo scrupoloso o strano, o di essere deriso o di diventare il ludibrio d'altri.
2. Per questa ragione è scusata quella ragazza che non può esimersi da onesti amplessi senza esporsi alla derisione o senza spiacere al giovane che la chiede in isposa.
3. Non devono essere troppo facilmente accusati di grave peccato i giovani d'ambo i sessi, che in certi giuochi si abbracciano vicendevolmente con decenza e senza pravo intendimento: si devono però prudentemente stornare da questo genere di giuochi, per il pericolo che sovente vi è annesso: ma importa alla loro salvezza di non incolparli, così alla leggera, di peccato mortale.
§ II.—Dei toccamenti impudichi.
1. Io qui alludo al toccare sè stessi o altri con intendimenti libidinosi: in questo caso c'è peccato mortale.
2. Se questi contatti avvengono per pura necessità, per esempio, per curare delle infermità non sono in modo alcuno peccati, benchè commovano gli spiriti genitali, o eccitino polluzione, semprechè non vi sia il consenso della volontà; ciò è chiarito da quanto si è detto circa la polluzione.
3. Se, all'infuori d'una legittima causa, toccansi in modo veramente lascivo altre persone dell'uno o dell'altro sesso, non si va esenti da peccato mortale, in forza dell'evidente pericolo di emozioni veneree e di polluzione, in cui s'incorre.
Così devonsi giudicare i toccamenti sulle parti genitali o intorno ad esse; egualmente, se si pone la mano, voluttuosamente, sulle mammelle d'una donna, ancorchè siano coperte dalla veste, perchè, per simpatia, esiste grave pericolo di emozione venerea e di polluzione. Se poi toccansi soltanto leggermente le vesti d'una donna, credesi non vi sia peccato mortale, imperochè cotesto atto non è tale da svegliare direttamente la lussuria.
La Croix, l. 3, n. 902, crede probabile che non commettano peccato mortale le fantesche che toccano le parti genitali dei fanciulli vestendoli, a meno che esse non facciano ciò con deliberato diletto. Non penso però che si possano scusare se fanno ciò senza necessità, perchè qui vi ha pericolo per se stesse e pericolo pei fanciuli, che cominciano a diventar grandicelli, e specialmente se sono maschi. Sorveglino i genitori con somma cura le fantesche di perduti costumi, le quali spesso insegnano malizie ai teneri fanciulli.
4. Non v'ha dubbio che mortalmente peccherebbe quella donna che anche senza passione di libidine, permettesse che la si toccasse nelle parti genitali, o vicino ad esse, o nelle mammelle, imperocchè evidentemente si esporrebbe a pericolo venereo e certo prenderebbe parte alla libidine altrui è perciò tenuta a respingere subito chi la tocca, rimproverarlo, percuoterlo, allontanare con forza le di lui mani, fuggire, o gridare se potesse mai aver speranza di soccorso.—Billuart, t. 31, p. 478.
5. Il dilettarsi toccando SENZA RAGIONE, le parti veneree è peccato veniale o mortale a seconda del pericolo che si corre soffermandosi in questo atto: il pericolo non è euguale per tutti: molti si commovono anche per un leggerissimo fatto sensuale e corrono il pericolo prossimo d'una polluzione; altri invece sembrano di legno e sasso, e non sono perciò obbligati ad avere tante precauzioni come coloro che sono sensibilissimi ai piaceri venerei.
Dissi senza ragione, imperocchè non sono peccaminosi questi toccamenti se si compiono per un motivo ragionevole e senza prava intenzione, per esempio, per pulirsi o per calmare un pizzicore.
Ben più, purchè non v'abbia pericolo di consenso, è lecito toccare se stesso, anche prevedendo commozione venerea o polluzione, d'altronde involontaria, se esiste un grave motivo, per esempio, per curare un'infermità, o, a detta di molti, per calmare un intollerabile prurito, come sovente avviene alle donne. Vedi S. Liguori, l. 3. n. 419.
6. Non si reputano peccati mortali i contatti fatti, per leggerezza o giuocando, sulle parti genitali d'altra persona dell'uno e dell'altro sesso, senza che vi sia grave pericolo, di libidine; qui tutta la malizia risiede nel pericolo, e noi supponiamo che in questo caso il pericolo sia leggiero. Perciò, lo stringere la mano d'una donna, premere le sue dita, toccarle leggermente il collo o le spalle, porre il piede sopra il suo piede, ecc. non è peccato mortale, a meno che, a motivo della personale gracilità dell'uno o dell'altra, non esista grave pericolo di libidine.
Al contrario, il giovine che fa sedere una ragazza sulle sue ginocchia e ve la trattiene, o abbracciandola la preme su se stesso ordinariamente commette peccato mortale, e la donna non va immune dallo stesso peccato, se volontariamente a tutto ciò acconsente.
L'esperienza prova abbastanza che atti di questo genere, anche fra persone del medesimo sesso, generano sovente il grave pericolo di abbandonarsi a cose oscene: cotesti atti devono quindi essere fuggiti o prevenuti; e non devono con facilità essere considerati come peccati non mortali, specialmente quando provengono da passione sensuale.
Questi e consimili atti non sono peccati mortali fra impuberi, perchè non v'ha in essi pericolo di Polluzione. Pure devonsi i giovani tener prudentemente lontani da questo genere di spassi, perchè non è mai troppo presto ch'essi apprenderanno le regole della decenza, e in questa materia é bene sieno cautamente messi in condizione di non commettere neanche dei peccati veniali.
7. Il toccare libidinosamente le parti genitali dei bruti è peccato mortale che appartiene alla bestialità: è pure peccato mortale il palpeggiarle per curiosità, per giuoco, per leggerezza fino a farne versare l'umore spermatico, e ciò non tanto per la dispersione del seme della bestia, quanto perchè tale azione eccita violentemente la libidine in chi tocca la bestia stessa. Così S. Liguori, l, 3, n. 420. Collet, Billuart, e molti altri, contro Diana e Sanchez, il quale ultimo ha poscia modificato la sua opinione.
Secondo La Croix, Sanchez, e S. Liguori non sarebbe peccato mortale il toccar le parti genitali d'una bestia senza intenzioni libidinose, sempre che non avvenga perdita di seme; Concina, Collet, e Billuart, ecc. affermano l'opposto e sostengono che questa azione è gravemente pericolosa.
Colui dunque che predilige la castità deve astenersi da questi atti; e i confessori devono comportarsi con molta prudenza verso coloro che peccano su questa materia, affine di non conturbarli senza frutto o con pericolo.
Quelli che sono da necessità obligati ad aiutare nei loro accoppiamenti gli animali domestici, come i cavalli, i tori e i porci, non peccano, benchè sorgano in essi dei movimenti libidinosi, ai quali però essi non acconsentano. E' questa opinione universale.
§ III.—Degli sguardi impudichi.
L'esperienza dimostra che la vista influisce meno sulla lussuria che il tatto: nullameno non si può negare essere gli sguardi impudichi spessissimo un peccato mortale o veniale secondo l'intenzione, il consenso, o il pericolo:
1. E' certo—ed è evidente—che certi sguardi, benchè in se stessi onesti, sono peccati mortali quando avvengono accompagnati da prava intenzione.
2. Sarà pure un peccato mortale se il guardare impudico eccita i moti della cuncupiscenza e si presta ad essi assenso.
III. Se, senza necessità o una rilevante utilità, guardansi deliberatamente le parti veneree o le parti ad esse vicine d'una persona più grande, di sesso diverso, anche senza passione libidinosa, si pecca mortalmente, imperciocchè questi sguardi eccitano moralmente i movimenti lussuriosi ed anche la polluzione.
Ho detto: 1. deliberatamente, perchè il cadere dello sguardo sulle parti vergognose d'una persona d'altro sesso, leggermente e per caso senza bravo intendimento, non è peccato mortale.
Ho detto: 2. d'una persona più grande perchè lo sguardo sopra fanciulli non eccita la libidine, e non è perciò peccato mortale. Donde le fantesche e le nutrici che così guardano i fanciulli ad esse affidati, non peccano mortalmente, almeno che non lo facciano con compiacenza, o con senso di libidine, o con proprio pericolo.
Similmente gli impuberi che scambievolmente guardansi nudi non peccano mortalmente, perchè non sono essi ancora capaci di libidine; diversamente però dovrebbe dirsi, se essi si esponessero a grave pericolo.
IV. Quegli che si compiace rimirando le proprie parti veneree, pecca mortalmente, perchè è impossibile che non provengano da ciò dei movimenti di libidine: la cosa sarebbe diversa, se si guardasse per mera curiosità e leggermente, ed in special modo se ci fosse luogo a presumere che non si è incorsi in grave pericolo. Se poi ci fosse una necessità od una utilità a far ciò, purchè sia escluso qualsiasi pericolo di libidine, non ci sarebbe peccato alcuno.
E' peccato mortale il dilettarsi guardando le mammelle nude d'una donna avvenente, perchè è insito in questi sguardi un pericolo. Ma non peccano coloro che, senza incorrere in uno speciale pericolo, vedono le madri e le nutrici nell'atto di allattare i loro bambini. Ciò non pertanto, codeste donne devono prudentemente tenersi nascoste per non dare incautamente uno scandalo ad altri e specialmente a giovani.
V. E' spesso grave peccato il fissare gli occhi sopra una bella persona d'altro sesso, perchè una tale attenzione è piena di pericoli: cionondimeno, se, tutto esaminato, il pericolo non sia grave, e manchi l'intenzione lasciva, il peccato non è che veniale.
Non è necessario perciò di camminare ad occhi bassi e di non guardare nessuno bisogna saper tenere, naturalmente e senza sforzo alcuno, una via di mezzo.
VI. Quegli che, senza emozioni lascive e senza attenzione voluttuosa, guarda d'una donna qualche parte nuda ma onesta, per esempio, i piedi, le gambe, le braccia, il collo, le spalle, senza che vi sia uno speciale pericolo, non pecca mortalmente imperocchè tali sguardi, di solito, non eccitano gravemente la lussuria, in ispecial modo se è usanza comune il tener nude quelle parti, come avviene fra le persone d'ambo i sessi che d'estate lavorano assieme nei campi. Così Sylvios, Billuart, S. Liguori, ecc.
VII. Il gettare gli occhi, per curiosità o per leggerezza, sulle parti genitali di persona del medesimo sesso, come avviene fra uomini nuotatori o donne che insieme si lavano, credesi non sia peccato, a meno che non esista un intendimento libidinoso o uno speciale pericolo, imperocchè in quel modo di guardare non c'è grave eccitamento di sensi. E' chiaro che deve dirsi ll contrario se invece si guardasse con un certo compiacimento voluttuoso del pensiero. Così dicono i citati autori.
I nuotatori e i bagnanti però provvedano di non esporsi nudi agli occhi altrui e specialmente a persone di sesso diverso, se vogliono conservar rispetto al pudore cristiano. Si lavino solitari e in luoghi appartati, od almeno tengano sempre coperte modestamente le loro parti pudiche.
VIII. Non è peccato mortale il guardare per sola curiosità o per leggerezza le parti genitali dei bruti e il loro accoppiarsi, imperocchè da ciò non sorge grave pericolo.
IX. Dicasi lo stesso del guardare pitture e scolture poco decenti, che non turbano gravemente lo spirito, come sono le immagini o le scolture d'angeli o fanciulli nudi o quasi nudi che stanno esposte nei tempii cristiani. Ma i Dottori accusano di peccato mortale coloro che dilettansi guardando quadri o statue che presentano completamente nude le parti vergognose di persone d'altro sesso e più adulte, a meno che essi non sieno tutelati contro il pericolo dell'età fanciullesca, dalla vecchiaia o da un temperamento insensibile. S. Liguori, l. 3, n. 334, ecc.
E' da notarsi che i baci e i toccamenti si specificano dal loro oggetto, e perciò, quando sono peccati mortali, devonsi confessare le circostanze di persona. Non così pensano gli Autori se si tratta di sguardi; molti però intendono di specificarli anch'essi secondo il loro oggetto; per ciò, la cosa più sicura è quella di rivelar sempre tutte queste circostanze. Chi oserebbe affermare, per esempio, che non si debba confessare la circostanza di un figlio che guarda libidinosamente le parti genitali della madre, ovvero desidera di guardarle?
§ IV.—Dell'abbigliamento delle donne.
Dell'abbigliamento della donne trattano S. Tomaso; in 2, 2, q. 169, art. 2, Sylvius, t. 3, p. 871, Pontas, Collet, Billuart, ecc.
E' da notarsi che quest'argomento può essere considerato sotto quattro aspetti, cioè:
1. Proteggere il corpo contro le ingiurie dell'atmosfera;
2. Coprire le parti pudibonde della natura;
3. Conservare, a seconda dei costumi del paese nativo, la decenza del proprio stato;
4. Accrescere l'avvenenza e piacere ad altri.
Il 1° e il 2° sono necessari; il 3° è conveniente e lecito, imperocchè la ragione stessa approva che ciascuno conservi sempre, secondo gli usi della sua patria, la decenza del proprio stato.
Parleremo dunque dell'abbigliamento del senso come al n. 4°, e ci occuperemo specialmente dell'abbigliamento delle donne, perchè le donne sono sempre molto più degli uomini proclive verso questo genere di peccati e perchè attirando colla loro toeletta gli sguardi degli uomini, offrono ad essi occasione di spirituale rovina. Per conseguenza:
1. Una donna maritata può decentemente adornarsi colla intenzione di piacere a suo marito; lo dice S. Paolo, I, ai Corint. 7, 34, con queste parole: «La donna maritata pensi alle cose di questo mondo e a piacere a suo marito» e con queste altre. I, a Timot. 2, 9: «Le donne devono ornare il loro abbigliamento con verecondia e con sobrietà.»
Perciò possono adornarsi decentemente, a seconda del proprio stato, per piacere ai loro mariti.
2. La ragazza o la vedova che, giusta la sua condizione, si adorna con decenza per piacere castamente e per provare uno sposo, non pecca, imperocchè il matrimonio è in sè stesso lecito: essa può quindi far uso di quanto è necessario per fare un matrimonio conveniente.
3. Le donne che non hanno marito nè vogliono averlo nè sono in condizione di averlo peccano mortalmente, come dice S. Tomaso, se si adornano colla intenzione di ispirare amore negli uomini, in quanto che, in codesto caso, sarebbe un amore non tendente al matrimonio, e per ciò necessariamente impuro.
A più forte ragione peccherebbero mortalmente le donne che hanno marito, le quali con tali ornamenti volessero ispirare amore in altri uomini.
Se poi così si abbigliano per leggerezza o per vanità o per parata, generalmente non peccano mortalmente, ma solo venialmente. Così S. Tomaso, Sylvius e molti altri.
4. Lo imbellettarsi per nascondere qualche difetto naturale, per piacere al marito, al fidanzato o ad un giovane col quale la donna amoreggia, non è peccato, giusta San Tomaso, S. Francesco di Sales, Sylvius. S. Liguori, ecc.; ma è peccato mortale se lo si fa per piacere agli uomini senza tendere a leggittimo matrimonio: anche i S. Padri dichiarano ciò grave peccato. E' peccato veniale IN SÉ, quando non ci sia che vanità. Così S: Tomaso 2, 2, q. 169, art. 2, contrariamente al suo seguace Tournely, t. 6. p. 304, e a molti altri teologi.
Dissi peccato veniale in sè, perchè potrebbe darsi diventasse peccato mortale a cagione del pericolo, dello scandalo o di altre circostanze annesse.
5. L'adornarsi con capelli altrui, come si usa adornarsi colla lana, col lino, colle pelli degli animali, non è peccato, dice Sylvius, od è soltanto veniale se questo abbigliamento e, relativamente al proprio stato, superfluo o vanitoso. Per lo stesso motivo non è peccato o è peccato soltanto veniale l'andare a faccia scoperta e l'arricciarsi i capelli. Egualmente, se cotesta foggia d'abbigliarsi, quantunque fosse nella comune usanza, pure la si adottasse con cattive intenzioni ed è in questo senso che devono essere interpetrate le parole di S. Paolo, I a Timot, 2, 9: «Non capelli arricciati, od ornati d'oro o di margherite, non vesti preziose» e le altre di S. Pietro, I Epist. 3, 3.
6. E' evidente peccato mortale l'indossare le vesti di un altro sesso con intenzioni lascive, o con grave pericolo di lussuria, o con notevole scandalo: ma non è peccato se, escluso ogni scandalo e pericolo, si indossano per necessità, verbigrazia, per occultarsi, o perchè non si hanno altri vestimenti. Se invece s'indossano per gioco o per sola leggerezza, escluso scandalo e pericolo, è soltanto un peccato veniale. Così Sylvius, interpretando S. Tomaso, dice che il precetto del Deut. 22, 5: «non indossi la donna abiti mascolini nè l'uomo vesti femminee, imperocchè tal cosa è abbominevole in faccia a Dio» è in parte positivo, e per questa ragione obbligava sotto pena di peccato mortale gli israeliti; ma la nuova legge lo abrogò: ed è in parte naturale e sotto questo rispetto obbliga ancora, secondo le circostanze, sotto pena di peccato mortale o veniale.
7. Per la stessa ragione devesi dire che coloro i quali fanno uso di maschere non peccano sempre mortalmente, p. e. se ciò fanno per spasso o per leggerezza, escluso ogni pericolo ed ogni scandalo, specialmente poi quando non indossano vesti dell'altro sesso, ma soltanto quelle d'una altra condizione sociale, come se un servo vestisse gli abiti da padrone, o una domestica figurasse collo abbigliamento di signora. Questa opinione è però contradetta da Pontas e da Collet.
Raramente vanno immuni da peccato mortale quelli che usano strane e singolari vesti o maschere in publici ritrovi, e ciò in causa della indecenza, del pericolo e dello scandalo che provocano. Egualmente dicasi di coloro che fanno professione di comporre e vendere tali vesti e maschere destinate ai soli travestimenti. Ma non è così di coloro che divertonsi guardando i mascherati, a meno che essi stessi non diano, sotto qualche aspetto, uno scandalo come se fossero, per esempio, preti.
8. Mettere a nudo le poppe e coprirle con una veste così fina che esse traspaiano, è peccato mortale, imperocchè è questo un grave incentivo alla libidine; così Sylvius, t. 3. p. 872. Il denudare però moderatamente il seno, conforme a consuetudini ammesse, e senza che ci sia mala intenzione e pericolo, non è peccato mortale. Così S. Antonio, Sylvius, S. Liguori, l. 2, n. 55, ecc.
A più forte ragione, non è di sua natura grave peccato snudare le braccia, il collo e le spalle secondo le usanze del proprio paese, ovvero leggermente coprirli. Ma però, a detta dei citati Autori, ritiensi che pecchino mortalmente coloro che introducono quelle usanze.
ARTICOLO III.—Dei Turpiloqui, dei Libri osceni, delle
Danze o dei Balli e degli Spettacoli.
§ I.—Dei Turpiloquii.
1. Il discorrere intorno a cose oscene non è IN SÈ assolutamente un male, e lo prova l'esempio dei medici, dei teologi, dei confessori, ecc. che possono parlare di queste cose senza peccare.
2. Sono peccati mortali, al contrario, tutte le parole oscene ed anche le semplici frase ambigue dette con intenzioni lascive o con volontario diletto carnale, o con grave pericolo di trascinare sè od altri ad acconsentire alla lussuria. Questo peccato s'aggrava in ragione del numero delle persone che ascoltano e alle quali nuoce. La cosa è evidente.
Così, il parlare gravemente osceno, come il nominare le parti vergognose dell'altro sesso, il parlare dell'accoppiamento carnale e dei modi di questo accoppiamento, ancorchè si parli senza piacere voluttuoso, ma per leggerezza affine di eccitare il riso, è reputato peccato mortale, perchè tale linguaggio eccita, di sua natura, movimenti libidinosi, specialmente nelle persone (sia che parlino o che ascoltino) le quali non sono conjugate e sono ancor giovani: e ciò dice pure S. Paolo, I ai Corint., 15, 33: «I cattivi discorsi corrompono i buoni costumi.» Io dissi, persone specialmente non conjugate, per la ragione che certamente i conjugi non si commoverebbero tanto facilmente essendo essi già assuefatti agli atti venerei.
Coloro però che dicono parole oscene in presenza di persone conjugate ma che non sono però coniugati fra loro, è ben difficile che non pecchino mortalmente.
3. Le parole leggermente oscene e le frasi equivoche proferite per vano sollazzo o per ischerzo non sono peccato mortale, a meno che gli astanti non sieno tanto deboli da sentirne il pericolo. Per lo che quegli intercalari meno onesti ehe i mietitori, i vendemmiatori, i mugnaj ed altri operai sogliono proferire, non sono generalmente peccati mortali, imperocchè ordinariemente commovono ben poco e chi li dice e chi li ascolta. Così S. Antonio, Sanchez, Lessius, Bonacina, Sylvius, Billuart, S. Liguori, ecc. Sarebbe a dirsi diversamente, se ci fosse grave pericolo, o si desse scandalo.
4. Quegli che ascoltano cose oscene, o hanno autorità su coloro che le proferiscono, o non l'hanno: se lo hanno, si debbono ad essi opporre per quanto moralmente lo possono; se non l'hanno, sono obbligati ad ammonirli, o almeno a risponder loro col silenzio; specialmente le donne devono procurare di non sembrare che acconsentano a quelle lubricità, imperocchè se vi acconsentissero rinfocolerebbero negli uomini l'ardore libidinoso.
Non si deve però con facilità osseverare che peccano mortalmente coloro che, per ridere, ascoltano turpiloquii che sono peccati mortali in chi li proferisce, imperocchè può essere che il riso sia piuttosto provocato dal modo con cui si dicono quelle cose, che dalle cose in sè stesse: in questo caso, non si pecca mortalmente, a meno che non ne risulti uno scandalo. Ma lo scandalo è facilmente provocato se coloro che, ridendo, ascoltano questi discorsi osceni, sono religiosi, preti, o persone che godono riputazione di virtù cristiana.
6. Quelli che esercitano autorità su altri, e soprattutto i pastori e i confessori, devono diligentemente procurare che gl'inferiori ad essi affidati non contraggano l'abitudine di parlare o di cantare, poco castamente, memori delle seguenti parole di S. Paolo: «Non si parli tra voi di fornicazione…. e d'altre impurità;… siate come santi, e ritenete sconveniente a voi ogni turpitudine, ogni stolta parola, ogni scurilità.» (Ef. 5, 3 e 4).
7. I colliqui affettuosi tra persone di sesso diverso, specialmente se sono lunghi, sovente ripetuti, e tenuti in luoghi appartati, sono occasioni molto pericolose e sintomi che la castità è vicina a far naufragio: devonsi quindi cautamente evitare, benchè sia permesso il non considerarli sempre come peccati mortali.
8. I confessori più giovani devono soprattutto procurare di non mettersi in rapporti troppo sensibili colle fanciulle e colle spose, perchè ciò produce frequentemente perdizione di anime e discredito alla religione: e quando si avvedessero di qualche primo sintomo di disordinata affezione, non temano di rintuzzarla con violenti propositi, e se ciò non basta, confidino le loro penitenti ad altri confessori: altrimenti, esse saranno incautamente perdute, ed assieme ad esse si perderanno pure essi medesimi.
In nome della gloria di Dio e della loro salute eterna noi scongiuriamo tutti i sacerdoti affinchè, ottemperando fedelmente agli statuti dei Concilii, non tengano mai con sè giovani donne, nè vadano a visitarle, nè parlino troppo famigliarmente con esse, e molto meno le abbraccino o le conducano nella loro camera da letto. Oh! quanti mali provennero da ciò, e quanto obbrobrio alla religione!!!
§ II.—Dei libri osceni.
Qui non si parla de' libri eretici ed empii, ma soltanto dei libri opposti ai buoni costumi, specialmente di quelli che volgarmente si chiamano Romanzi, i quali solitamente contengono amori illeciti e narrazioni così congegnate e disposte da poter eccitare disordinate libidini.
1. Quelli che scrivono libri gravemente osceni peccano mortalmente, imperocchè dànno a molti occassione di rovina spirituale, e non possono quegli scrittori invocare ragione alcuna che li scusi.
2. Similmente è impossibile trovare una giustificazione sufficente per coloro che fanno professione di vendere cotesti libri: peccano mortalmente dunque quei librai che li tengono nel loro negozio, che li espongono e li vendono al pubblico.
3. E', DI REGOLA, peccato mortale leggere libri di questa fatta, sia che si leggono per libidine, sia per leggerezza, per curiosità, o per ricreazione, perchè, di loro natura, commovono i sensi e conturbano la immaginazione, ed accendono in cuore fiamme impure. Dico di regola, perchè non voglio assoverare che pecchino mortalmente coloro che, per sola curiosità, leggono tali libri, se la loro provetta età, per il loro temperamento freddo, o per la abitudine di trattare questioni veneree, non incorrono in grave pericolo.
4. V'hanno libri che raccontano amori leciti o illeciti, i quali non suscitano gravemente la libidine, non commovono i sensi, non espongono a notevole pericolo, come sono molte tragedie, commedie o altri poemi: quelli che, senza grave pericolo per sè e senza scandalo per altri, leggono tali libri per mera curiosità, non peccano mortalmente; se poi ciò facciano per causa legittima, per esempio, per istruire, per acquistare o perfezionare l'eloquenza non peccano, supposto sempre, che non ammettano né trascurino i doveri ad essi imposti dal loro stato. Raramente possono i preti darsi a queste letture senza peccare, perchè facilmente negligerebbero i loro doveri, o darebbero scandalo ad altri. La esperienza prova, non fosse altro, che, cosí facendo, essi prendono a noia la pietá, si sentono incapaci di proseguire nelle loro opere, si estingue in essi lo spirito della devozione e del fervore, ecc.[10].
[10] E sono questi precisamente gli effetti che produce sui preti—specialmente se sono giovani—Lo studio ch'essi fanno sul Manuale dei confessori. (Nota del traduttore)
Questa specie di libri, di cui a questo n. 4° si parla, sono spesso assai più nocivi, ai fedeli di quello che se fossero interamente osceni, imperocchè in quest'ultimo caso susciterebbero nausea. Bisogna quindi allontanare i penitenti da coteste letture.
Coloro che scrivono questa specie di libri, benchè non sieno libri gravemente osceni, pure peccano non di rado mortalmente perchè senza una sufficiente ragione trascinano molti a rovina; ma credesi che così gravemente non pecchino coloro che li vendono, imperocchè, da quanto dicemmo, molti li possono leggere senza peccare o almeno senza peccare mortalmente, e perciò, comperandoli, peccherebbero, tutt'al più, venialmente. I librai poi che li tengono nei loro negozi e li vendono ai richiedenti, possono star tranquilli; essi non peccano.
5. I padri di famiglia, i maestri di scuola, i direttori e tutti coloro a cui sono affidate altre persone devono stornare quanto possono i loro inferiori dalla lettura di questi Romanzi ed assuefarli invece a studii pii, santi e gravi: questo è il solo mezzo per formare uomini eruditi, sensati, amanti della virtù, difensori della religione e della società idonei a dirigere la propria famiglia, e adatti, a qualunque affare.
§ III.—Delle danze o dei balli.
Danze e balli sono vocaboli sinonimi, che esprimono certi modi di divertimento o di ricreazione, noti a tutti. Ci sono tre generi di danze: 1° fra persone dello stesso sesso, fra maschi, o fra femmine, senza atti, gesti o parole impudiche; questo genere di danze è, non v'ha dubbio alcuno, lecito; 2° fra persone dello stesso sesso o di sesso diverso, con modi non onesti o con pravi intendimenti; e ciò è, senza dubbio, da doversi biasimare da tutti; 3° fra maschi e femmine, con modi onesti e senza pravi intendimenti; ed è su quest'ultimo genere di danze che gli Autori non s'accordano punto.
«Gli scrittori di teologia morale—Dice Benedetto XIV, Ist. 75—con unanime giudizio affermano che non commettono peccato alcuno coloro che si danno alla danza…. Ma i S. Padri invece proclamano che le danze nuocono perchè invitano al peccato.»
Cionompertanto i teologi moralisti e i S. Padri con ciò non si contraddicono, per la ragione che i primi parlano delle danze guardate solo in sè medesime, e gli altri avvertono, principalmente che esse ponno indurre in pericolo. Così P. Segneri e S. Liguori, l. 3, n. 429, nei loro commenti a Benedetto XIV, ecc.
Ecco dunque sul tappeto due opinioni controverse, cioè:
1. I balli non sono, per sè stessi, illeciti.
2. I modi consueti di ballare sono pieni di pericoli.
Ciò premesso, è cosa di grave momento lo stabilire in pratica delle regole di condotta per dirigere le anime.
1. È peccato mortale assistere a danze gravemente disoneste, sia per le nudità che vi appaiono, sia pel modo di danzare, o per le parole, pei canti, pei gesti che vi si fanno: per ciò, il ballo tedesco chiamato walser non può mai essere permesso, né generalmente i balli con maschere o con abiti che lasciano nude le parti disoneste del corpo.
2. Coloro che, per debolezza personale, soggiaciono a grave pericolo di lussuria nei balli, devono astenersene sotto pena di peccato mortale, a meno che—cosa impossibile—non vi sieno costretti da urgente necessitá, ma anche in questo caso devono non essere nel pericolo di prestarvi il loro consenso volontario.
A questi peccatori, fino a che non si sieno emendati, o sinceramente promettano di astenersene in seguito, devesi negare l'assoluzione.
3. Coloro che dànno scandalo, benchè danzino non disonestamente peccano mortalmente, a meno che non sieno scusati da una necessità, se pure in questo caso è possibile una necessità. La cosa è evidente. I monaci, i religiosi, i preti inferiori, che danzano in publici balli, non vanno immuni da peccato mortale, quantunque danzino castamente. Tale sembra l'opinione di molti teologi e fra essi Benedetto XIV, il quale nelle Istit. 76, già citate, interdice rigorosamente le danze ai sacerdoti e ai preti, e dimostra la sua interdizione con ragionamenti e con testimonianze.
Lo stesso Pontefice, secondo S. Tomaso, dice: «Se le danze si fanno da preti e sacerdoti, fra loro, non in presenza di laici, per solo sollazzo e leggerezza, sono peccati, ma non mortali.»
4. Non è peccato il ballare moderatamente, o l'assistere a danze oneste per qualche necessità o per convenienze sociali, senza però che vi sia pericolo alcuno di lussuria.
In questi casi non ci potrebbe esere peccato se non allorquanto si offrisse occasione di far peccare altri, o di partecipare agli altrui peccati; ma nella nostra ipotesi vi ha sufficiente ragione per permettere una cosa che avviene all'infuori della propria volontá.
Una donna avvenente, abbigliata con decenza, non è tenuta ad astenersi dall'andare in chiesa o ai pubblici passeggi per il pretesto che puó essere dessa per molti una occasione di peccato. Dicasi egualmente, pei balli onesti ed in sè stessi non pericolo per lei, se per andarvi essa ha una ragione sufficente: il che verrà poi determinato secondo i casi speciali: per esempio, una giovine fidanzata non potrà esimersi dall'assistere ai balli che nella casa paterna o presso i vicini o parenti si fanno onestamente, nè potrà ricusare l'offerta fattale di danzare senza esporsi alla derisione o senza spiacere ai genitori o al suo fidanzato che la invita alla danza. Essa, ballando decentemente e con intenzioni pure, non pecca.—S. Francesco di Sales così dice nella Introd. alla vita devota, 3 part. ch. 23:
«Io vi parlo delle danze, o Filoteo, come i medici parlano delle varie specie dei funghi: i migliori funghi non valgono nulla, dicono essi, ed io vi dico egualmente dei balli migliori: non sono buoni. Cionondimeno, se bisogna, proprio mangiare dei funghi, state attenti a che sieno molto ben preparati. Se per qualche circostanza, che voi non potete proprio evitare, dovete recarvi a un ballo, badate a che il ballo sia bene preparato. Ma come deve essere egli bene preparato? Dev'essere preparato con modestia, con decoro, e buone intenzioni.—Mangiatene pochi e di rado (dicono i medici parlando dei funghi), perchè, quantunque ben preparati, la loro quantità può essere un veleno.—Danzate poco e di rado, o Filoteo, perchè, diversamente facendo, voi vi mettete nel pericolo di appassionarvi ai balli.»
Non è fuor di luogo l'osservare che il pio Vescovo vuole che i balli si facciano modestamente, con pure intenzioni, e di rado: e notisì che a quei tempi, essendo i costumi molto più semplici che adesso, tali divertimenti erano molto meno pericolosi.
5. L'assistere e il prender parte decentemente a danze oneste, senza che vi sia grave pericolo è notevole scandalo, ma però senza che vi sia una ragione sufficiente per giustificare la danza, è peccato, ma soltanto veniale: che sia peccato, nessuno lo mette in dubbio; che poi sia peccato soltanto veniale, risulta dalla stessa ipotesi proposta. I teologi però più rigidi non ammettono quelle ipotesi, e sostengono che in ogni ballo ove danzano promiscuamente uomini e donne c'è sempre il pericolo grave di lussuria; nè doversi prestar fede a coloro che dicono non provare nel ballo movimenti disordinati nè compiacenze voluttuose. Ma non è sopra presunzioni che devono essere giudicati i penitenti, e quando si sieno con prudenza interrogati, non devono essere creduti più rei di quanto appare dalle stesse loro dichiarazioni, a meno che non risulti evidentemente ch'essi si illudano ovvero che vogliono ingannare. Se malgrado una diligente attenzione, il confessore si sarà ingannato e concederà l'assoluzione, sarà sempre innocente davanti a Dio; ma se, al contrario, sopra una semplice presunzione avesse respinto un penitente ben disposto di coscienza, sarebbe colpevole di una grave ingiustizia.
Non bisogna dunque temerariamente giudicare indegni di assoluzione degli uomini e delle donne perchè hanno danzato od assistito a danze; e spesso non è nemmeno cosa prudente esigere da essi, sotto pena di negar loro l'assoluzione, la promessa che non danzeranno più, né più assisteranno a danze.
6. Nonpertanto, le danze, come soglionsi ora fare, sono sempre pericolose; perciò i confessori, i parroci e tutti coloro a cui è affidata la cura d'anime devono tenerne lontani, quanto più possono, i giovani d'ambo i sessi. Non potendo impedire i balli, devono diminuirne per quanto é possibile i pericoli annessi, esigendo, per esempio, di non ballare in giorni di penitenza, durante i divini uffici, nei ridotti ove convengono uomini e donne dissolute d'ogni conio, e a notte avanzata.
I sacerdoti non possono mai dare positiva approvazione a questi sollazzi, o partecipare ad essi, o ad essi assistere; li devono anzi continuamente disapprovare, come pericolosi almeno come poco conformi alle virtù cristiane; ma altro è disapprovarli, altro il ricusare i sacramenti della Chiesa indistintamente a quelli che fanno uso di questi sollazzi.
7. Quel sacerdote che prudentemente giudica, che, usando molto rigore, riuscirebbe a far scomparire dalla sua parrocchia i balli, può sospendere od anche negare l'assoluzione a quelli che accorrono ai balli, imperocchè se v'ha chi non pecca mortalmente in queste danze, tuttavia, favorendole, o ostacolandole l'abolizione, non fanno che apprestar lacci ad altri, e perciò, sotto questo rispetto non vanno facilmente immuni da grave peccato.
8. Se poi nessuna speranza ci fosse di toglier di mezzo questi balli, come bene spesso avviene, una soverchia severità nuocerebbe alla salvezza delle anime. Infatti, molte persone pensano essere questi sollazzi leciti, o non gravemente illeciti, e rifiutano perciò di astenersene, sacrificando ad essi anche la confessione, la Eucarestia e le sacre funzioni. Sciolti in allora d'ogni freno, s'ingolfano in ogni genere di esiziali dissolutezze: e se inoltre v'ha in queste persone ignoranza, corruzione, abitudini con uomini perduti, pregiudizi contro la religione e i suoi ministri, allora indurano sempre più nella perversità e non si correggono più: spesso nel matrimonio si comportano indegnamente, scandalizzano i domestici, educano male i figli, e così l'empietà si sviluppa, e la depravazione dei costumi aumentando ognor più, non lascia loro via alcuna per fare il bene.
Date queste circostanze, devonsi trattare benignamente i penitenti che assistono alle danze, stornarli da questi pericoli colla persuasione e colle preghiere, dare ad essi salutari consigli in proposito; se mai ricadessero, redarguirli paternamente, differire l'assoluzione; e riconosciuti finalmente contriti, benchè non siano ancora immuni di ogni peccato, assolverli, ammetterli alla comunione almeno alla Pasqua: in tal modo, si provvede più efficacemente alla loro salute e si fa del bene alla religione.
Dai suesposti principii scendono queste conseguenze che qui notiamo, cioè:
1. Ove le danze sono in uso e reputansi lecite ovvero cose indifferenti, non sono da proscriversi pubblicamente; è permesso tuttavia predicare contro i peccati che soglionsi in esse commettere, facendolo però con caste parole affine di non offendere menomamente le orecchie pudiche dello uditorio. Conviene altresì parlare con molta cautela delle persone che frequentano quelle riunioni o che le tengono in propria casa; non devono perciò essere queste notate di infamia. E, prudentemente, non devonsi mettere in pubblico tutti coloro che ballano o che ai balli assistono, e dire che essi non sono ammessi, per questo motivo, alla comunione pasquale
2. Il confessore non può dunque respingere indistintamente tutti coloro che non vogliono rinunciare affatto alle danze, peraltro oneste; come non può tutti assolverli senza differenza alcuna, Perciò, deve ben bene pesare tutte le circostanze dei balli, circostanze di luogo, di tempo di durata, di persone astanti, dal pericolo a cui i penitenti si espongono, ecc. ecc.
3. Coloro che tengono pubblici balli, ove convengono giovani d'ambo i sessi senza distinzione alcuna, come sogliono fare molti per mestiere, non possono essere assolti; per la ragione che tali riunioni si reputano semenzai di vizii e di corruttele; e l'esperienza lo prova. Per lo stesso motivo, non possono essere ammessi alla assoluzione i suonatori che presenziano i danzatori in questi balli, a meno che non promettano di abbandonare questo loro mestiere.
4. Non devono essere trattati colla stessa severità coloro che, per straordinari divertimenti celebrati per ordine della pubblica autorità, o abbiano prestato la loro casa, o procurato i suonatori, o, suonando essi stessi, abbiano assistito alle danze: e ciò perchè, se pure ne risulta un pericolo, vi ha ragione sufficiente per ammetterlo, e per esimere, se non da peccato veniale, certo da peccato mortale. Del resto, i parroci e i confessori devono prudentemente dissimulare ciò che, in questi casi, non possono impedire.
5. Io non credo poi rei di peccato mortale quelli che, soltanto qualche volta durante l'anno, per esempio, nella epoca della messe, nei giorni della vendemmia sogliono offrire balli alla famiglia, ai vicini, o ai lavoratori. Li biasimerei, ma alla comunione pasquale li assolverei: egualmente mi comporterei coi suonatori; e a più forte ragione con loro che, senza uno speciale pericolo, avessero, in questi casi, danzato.
6. Nè vorrei rigorosamente negare l'assoluzione a tutti quelli che, nelle pubbliche feste da ballo, danzano qualche volta. Vi possono essere delle ragioni che scusano, non da ogni peccato, ma dal più grave, il peccato mortale per esempio, se un giovane si esponesse, non danzando, alla derisione dei compagni, o se una ragazza venisse sprezzata dal suo fidanzato quando rifiutasse di danzare, per lo contrario, non ammetterci scusa per quei suonatori che in queste pubbliche feste da ballo fanno professione di suonare, perciocchè, senza una giustificazione sufficente, favoriscono in molti l'occassione di peccare.
7. Credo che non si possa assolvere, nemmeno a Pasqua, quegli che vogliono frequentare di giorno e di notte pubblici balli, perchè espongorsi a pericolo evidente, e infatti l'esperienza ci dice che costoro sono quasi tutti gente corrotta.
Non sarà fuor di proposito riferire qui parola per parola la decisione che il dottissimo e sapientissimo Tronson, consultato da un vescovo sulla questione dei balli, emise il 29 maggio 1684, relativamente alle ragazze che vogliono danzare. Così egli si esprime: «1. I confessori devono stornare, per quanto lo possono, le loro penitenti dalla danza, soprattutto se a danzare vi sono dei giovani: 2. Devono negare ad esse l'assoluzione, se il ballo è per esse un'occasione di peccato, sia in causa di cattivi pensieri o d'altro, e se esse non vogliono promettere di astenersene,: 3. Se poi il ballo non è per esse un'occasione di peccato, e se non e in alcun modo scandoloso, stenterei molto a condannare i confessori che dessero ad esse l'assoluzione, supposto che il vescovo non abbia espressamente vietato di darla; 4. Siccome molto spesso vi ha pericolo nella danza e avviene sovente che quelle ragazze stesse a cui non è occasione di peccato, vi si affezionano, i confessori possono dar loro per penitenza di astenersene per un tempo più o meno breve, secondochè essi le troveranno più o meno disposte, e secondo la necessità del caso; o rifiuterassi loro l'assoluzione, se esse non voglion promettere di astenersene. Ad ogni modo, credo che in questi casi sia sempre necessaria molta prudenza.»
Il pio dottore dice allo stesso vescovo che, imbattendosi egli in tali difficoltà, soleva seguire prudentemente il consiglio che S. Agostino dava al vescovo Aurelio, pur deplorando le gozzoviglie che in Africa erano frequenti nei cimiteri col pretesto di celebrare col cibo e colle bevande la memoria dei martiri: «(Epist. 22, t. 2. p. 28). Non è certamente, per quanto io penso, colle asprezze, colle durezze, nè con modi imperiosi che si ponno togliere quegli inconvenienti: ma più coll'insegnare che col comandare, più consigliando che minacciando. È così infatti che bisogna agire coi più: la severità non può esercitarsi che contro ben pochi peccatori.»
Cajetano e Azor insegnavano che i balli non dovevansi proibire nei giorni domenicali e festivi, perchè essi non erano infine che segni di letizia, e perchè specialmente se fatti sotto la sorveglianza del pubblico, non implicavano alcun pericolo; di più, perchè essi aprivano l'adito a matrimonii, e perchè, specialmente nelle campagne, tolto questo svago, si correva incontro a un maggior pericolo, a quello cioè dell'oziosità, dei colliquii intimi e dei propositi insidiosi.
Più rettamente giudica Sylvius, t. 3, p. 801: «Non doversi inibire le danze ai contadini, come se, ciò facendo, dovessero essi peccare mortalmente: doversi invece con buoni consigli e colla persuasione dissuaderli, facendo loro vedere che il più delle volte da quelle danze nascono molti peccati, ancorchè fatte in pubblico; né è facile evitare i falli, permettendole.» E questo è pure il sunto della nostra dottrina.
Ciò che abbiamo detto dei balli—salve le proporzioni—é a dirsi pure dei notturni convegni, volgarmente detti veglie o veglioni. Tuttavia, in questi non ci sono generalmente tutti quei pericoli che si riscontrano invece in certi altri balli. Del resto, per giudicare rettamente gli uni e gli altri conviene ben ponderare tutte le circostanze; se essi hanno luogo fra parenti, fra vicini, fra amici fra persone costumate, sono certamente assai meno pericolosi: guardiamoci bene adunque da una soverchia indulgenza come da una soverchia severità; atteniamoci sempre ad un giusto mezzo.
§ IV.—Degli spettacoli.
Tutti ammettono che gli spettacoli non sono per sè stessi un male, perciò si videro un tempo rappresentate delle tragedie anche nei collegi religiosi. Se le produzioni teatrali dunque non fossero invereconde, nè atte ad accendere la libidine, si potrebbero rappresentare, e a più forte ragione, si potrebbe assistere ad esse. Ma essendo esse generalmente pericolose, o in sè stesse, o per le conseguenze che ne derivano, conviene stabilire delle norme pratiche.
I. Quelli che compongono o rappresentano commedie notabilmente sconcie, peccano assolutamente di grave peccato, in causa dello scandalo dato, benchè da essi non voluto: così anche i teologi non sospetti di severità come S. Antonino, Silvestro, Angelo, Sanchez, S. Liguori ecc. Nè può essere addotto, come ragione scusante, il grosso lucro che da esse se ne ritrae, imperocchè in allora non si capirebbe più perchè non fosse egualmente scusata la prostituzione.
II. E' pure peccato mortale incoraggiare commedie notevolmente oscene col danaro e con gli applausi in teatro, perchè in questi casi c'è positiva cooperazione a cose mortalmente peccaminose. Così pensa, contrariamente a qualche teologo, S. Liguori, l, 3. n. 427, il quale attesta di aver mutato parere dopo di essere stato di opinione contraria.
III. Ordinariamente, anche chi scrive commedie e tragedie non molto oscene o le rappresenta in teatro, pecca di peccato mortale, in causa del pericolo annesso a queste rappresentazioni, o dello scandalo che da esse deriva. Perciò gli attori e le attrici furono nel Concilio d'Arles (anno 314 can. 5), scomunicati, e, «almeno in Francia,» vennero fin qui considerati come infami: perciò ricusati ad essi i sacramenti della Chiesa, anche negli estremi di vita, a meno che non promettano di rinunciare alla loro professione.
Ho detto almeno in Francia perchè in Italia, in Germania, in Polonia ed in altri, paesi, non vengono esclusi dai sacramenti della Chiesa coloro, uomini e donne, che prendono parte a rappresentazioni teatrali; ma è libero ai confessori di accoglierli o respingerli a seconda della natura della rappresentazione scenica a cui avranno partecipato.
IV. Lo assistere a scene teatrali notevolmente sconcie, è peccato mortale in causa di pensieri libidinosi che esse suscitano. Ciò è evidente: se poi ciò avvenga per sola curiosità o per vano sollazzo, stimasi sia soltanto un peccato veniale purchè non v'abbia pericolo di acconsentire alla lussuria; ma questa opinione è troppo indulgente e deve invece reputarsi un peccato mortale, sia per la ragione dei pericolo, dello scandalo, e della cooperazione che si presta ad un'azione mortalmente cattiva.
V. Ma se le produzioni teatrali non sono notevolmente oscene, ne rappresentate in modo osceno, non è peccato mortale l'assistere ad esse, semprecchè non v'abbia uno speciale pericolo e scandalo. L'azione dell'assistere a coteste rappresentazioni non può essere peccato mortale, se non in quanto essa cooperi a far abbracciare la professione d'attore: ora, il semplice assistervi—escluso lo scandalo—non è certo un cooperare a far degli attori. Così Sanchez, S. Liguori e in generale i teologi stranieri.
Non ci sarebbe peccato alcuno, se una causa ragionevole di necessità, di utilità o di convenienza sociale persuadesse qualche persona ad assistere a spettacoli non osceni, nè gravemente pericolosi in sè, imperocchè c'è sempre qualche sufficiente ragione di scusa là dove non si può che molto indirettamente a far peccare altrui o, se si espone sè medesimi in qualche pericolo, è un pericolo molto lontano.
A simili spettacoli possono assistere senza peccato:
1. Le donne maritate, purchè ciò non dispiaccia ai loro mariti;
2. I domestici e le domestiche, per servizio dei loro padroni;
3. I figli e le figlie di famiglia, se tale è la volontà dei loro parenti;
4. I soldati e i magistrati, incaricati di vegliare al mentenimento del buon ordine;
5. I re e i principi, affine di conciliarsi l'affetto dei loro sudditi;
6. Le persone che seguono il principe, ecc.
Tutti costoro non peccano, ma ad una condizione, cioè che assistano agli spettacoli senza intenzioni lubriche e senza acconsentire a emozioni voluttuose, caso mai insorgessero.
Contro gli spettacoli scrissero espressamente il Principe De Conti, Nicole, Bossuet, Desprez-De-Boissy: li hanno pure condannati, l'autore dell'opera intitolata: «CONTE DI VALMONT« Tromageau, Pontas e quasi tutti i nostri teologi. Lo stesso G. G. Rousseau, in una lunga ed eloquente lettera a D'Alembert, li biasimò fortemente. Molti altri si potrebbero citare, come Racine, Bayte, La Mothe, Presset, Riccoboni, i quali enumeravano tutti i pericoli del teatro, e, dolenti di avervi cooperato, opinavano che gli spettacoli potevano abolirsi.
Non intendiamo certamente opporsi a tanti uomini illustri, nè vogliamo in modo alcuno sostenere ch'essi errarono o che furono troppo rigorosi nella loro condanna ai teatri. Diremo volentieri con P. Alessandro (l. 40, in-8°, p. 358) »La frequenza agli spettacoli e alle commedie è pericolosa alla castità, e nociva in molte guise all'anima: talchè un cristiano può appena appena assistervi senza peccare.»
Essendo gli spettacoli pericolosi, ne consegue direttamente che si deve avere ogni cura per allontanare i cristiani, ma non ne deriva perciò che tutti coloro i quali vi intervengono anche senza una causa scusante, pecchino mortalmente e sieno indegni di assoluzione.
Quegli che colle parole o cogli scritti intendono provvedere alla integrità dei costumi o difenderla, esaminino bene ciò che v'ha di lecito e d'illecito nei divertimenti teatrali; espongano diffusamente le circostanze dalle quali provengono conseguenze perniciose; e raccolgono molte testimonianze di S. Padri, di Concilii e di dottori, a conferma della verità che inculcano.
Ora stabiliamo le norme pei confessori. Per quanto è possibile dobbiamo distinguere il peccato mortale dal veniale, imperciocchè chi è reo di peccato mortale deve essere trattato molto diversamente da chi si è macchiato soltanto di peccato veniale.
Io non assolverei:
1. Gli attori e le attrici, nemmeno negli estremi di vita, a meno che non rinneghino la loro professione;
2. Gli scrittori che compongono opere piene di illeciti amori, da rappresentarsi in teatro;
3. Quelli che direttamente cooperano alle rappresentazioni teatrali, come le cameriere che abbigliano le attrici, e coloro che fanno professione di vendere, noleggiare o fabbricare bastimenti destinati al solo uso dei teatri;
4. Quelli che, assistendo alle rappresentazioni sceniche, dànno grave scandalo, come sarebbero tutte quelle persone che godono riputazione di cristiane virtù, a meno che non vi sieno spinte da grave necessità;
5. Quegli che, per proprie circostanze personali, si mettono in un grave pericolo di lussuria;
6. Quelli che, senza un ragionevole motivo di scusa, intervengono con frequenza a tali divertimenti, benchè non incorrano in grave pericolo nè diano scandalo, imperocchè una simile abitudine non può conciliarsi colla vita cristiana;
Assolverei, per lo contrario, e ammetterei alla comunione pasquale:
1. Quelli che ponno dare al peccato un motivo sufficiente di scusa;
2. Quelli che qualche volta soltanto, o solo in determinate citcostanze, assistono a spettacoli in sè stessi non notabilmente disonesti, semprecchè non vi abbia pericolo, nè scandalo;
3. Quelli che cooperano alle rappresentazioni teatrali soltanto in modo lieve e indiretto, per esempio, facendo pulizia nel teatro, restaurando un edificio, ecc., ecc.
Del resto, in molti paesi stranieri i confessori non negano l'assoluzione a quei penitenti che alle produzioni teatrali, che ordinariamente si rappresentano, vi assistono per mera curiosità o per sollievo, e senza gravo pericolo: nè la negano egualmente a coloro che cooperano a rappresentazioni sceniche nè direttamente nè indirettamente oscene.
S. Francesco di Sales, pur confessando che gli spettacoli sono, come i balli, pericolosi; crede non pecchino coloro che vi assistono senza emozioni disordinate. Leggesi nella sua Introduzione alla vita devota (1 parte, c. 23): «I giuochi, i balli, i festini, le pompe, commedie non sono, in sè stesse, cose cattive, anzi sono indifferenti, potendo esse esser fatte tanto convenientemente quanto no, ma ad ogni modo implicano sempre un pericolo: e il pericolo diventa tanto più grave quanto più s'affeziona ad esse. Io dico dunque, o Filoteo, che ancorchè sia permesso giuocare danzare, adornarsi, assistere a commedie oneste, banchettare; nondimeno, l'affezionarsi a queste cose, è contrario alla vita devota, e grandemente nocevole e pericoloso. Il male non istà in esse, ma sta nell'affezione che ad esse si può portare.» E noi, nella nostra dottrina circa i balli e gli spettacoli, non ci allontaneremo dai principii trasmessici da un tanto pio maestro.
Si domanda: Che deve dirsi dei commedianti e dei loro spettacoli ?
R. Circa i commedianti e i loro spettacoli, così scrive S. Tomaso, 2, 2, q. 168, art. 3, al 3: «Fra le cose utili al consorzio umano possono collocarsi alcune lecite occupazioni. La professione di commediante, allorchè serve a procurare un sollievo agli uomini, non è, in sè stessa, illecita; e i commedianti non sono in istato di peccato, ogniqualvolta usino moderatamente della loro arte, cioè, non usino parole o atti illeciti non facciano servire l'arte a cose indebite, nè la usino in circostanze non permesse. Da ciò segue che coloro i quali moderatamente li retribuiscono, non peccano, imperocchè non fanno che dare una mercede al loro lavoro. Ma quelli che sciupano in tali cose il loro avere, o aiutano in qualche modo commedianti che rappresentano cose illecite, peccano, imperocchè diventano fomentatori di peccato.»
A questa opinione di S. Tomaso, sottoscrivono altri teologi.
Ora, se la professione di commediante non è, per sè stessa, illecita, a più forte ragione non è peccato o almeno non è mortale, assistere per curiosità a quei divertimenti dei commedianti che, in sè stessi, non sono osceni nè nuocciono direttamente. Dicasi lo stesso degli spettacoli che si fanno col mezzo di animali, per esempio cavalli, ecc.
Importa nondimeno guardar bene di non dar scandalo come avverrebbe ordinariamente se un religioso, un monaco, un prete assistesse a tali divertimenti, specialmente in presenza di laici; ovvero se il divertimento fosse meno che onesto, o se i commedianti o giuocatori si esponessero a pericoli di morte, come non di rado avviene nei giuochi equestri.
Delle cause, degli effetti e dei rimedii della lussuria.
§ I.—Delle cause della lussuria.
Le principali e più frequenti cause dei peccati di lussuria sono:
1. L'intemperanza nel mangiare e soprattutto nel bere. «Il vino è cosa lussuriosa e l'ubriachezza è turbolenta chiunque si diletterà in queste cose, non sarà saggio» (Prov. 20, 1); «Non inebriatevi di vino, perchè eccita alla lussuria» (Agli Ef. 5, 13); «Lascivia e lussuria sono convesse alla ghiottoneria » (Tertull., lib, del dig.) L'esperienza conferma quest'opinione.
2. L'oziosità che «insegna molte cose cattive» (Eccl. 33, 29); il dormir troppo; la morbidezza o il tepore del letto; i giuochi gli allettamenti e le delizie della vita.
3. La famigliarità fra persone di diverso sesso, anche sotto pretesto di matrimonio; gli sguardi, i toccamenti, gli abbracci, i colloquii teneri giusta queste parole dell'Ecclesiastico, 9, 11: «Molti diventarono reprobi perchè s'invaghirono delle bellezze della moglie altrui, le di cui parole infiammano come il fuoco.»
4. Le danze, le commedie ed altri spettacoli profani; le letture di libri osceni, i romanzi, i turpiloqui, le canzoni amorose; l'abbigliamento immodesto o lussureggiante; il frequentare le bettole: tutte cose che come dice Tertulliano, «sono indizii di una castità morente.»
§ II.—Degli effetti della lussuria.
S. Tomaso, (dopo S. Gregorio) dà alla lussuria otto figlie, 2, 2, q. 153, art. 5, che sono:
Relativamente all'intelletto.
1. La cecità di mente, di cui lo stesso Salomone ci offrì un terribile esempio:
2. La sfrenatezza, per la quale l'uomo commette sconvenienze, senza riflettere, senza deliberare;
3. La sconsideratezza, la quale fa giudicare erroneamente lo scopo che si propone o i mezzi per conseguirlo;
4. L'incostanza, per la quale, chi si è dato alla lussuria vuole e non vuole come il poltrone (Prov. 13, 4), e non sa persistere generalmente nel proposito di una vita migliore
Relativamente alla volontà, le figlie della lussuria, secondo S.
Tomaso, sono:
1. Un disordinato amore di sè stesso, in forza del quale il libidinoso ripone il suo ultimo scopo nelle voluttà della carne, e tutti i suoi pensieri dirige a conseguirle;
2. L'odio a Dio, il quale proibisce i peccati contro la castità e li punisce con gravissime pene;
3. L'affezione al mondo, ove sono quelle voluttà che il lussurioso si propone come scopo della vita;
5. Orrore alla vita futura, ove sa che egli non potrà godere piaceri lascivi, ma dovrà subire invece acerbissimi dolori. Quest'orrore lo fa disperare della felicità eterna imperocchè gli sembra impossibile ch'ei possa rinunciare mai alle terrene voluttà. Quelli che giungono a questa disperazione si abbandonano poi ad ogni genere di lussuria. Per ciò S. Paolo agli Ef. 4, 19: «I disperati si sono dati in balía alla impudicizia e ad impurità di ogni fatta,» e Davide Sal. 9, 26: « Ai loro occhi, Dio non esiste piú: tutte le loro vie sono, in ogni tempo, insozzate.» E' come s'egli dicesse, scrive Syilvius t. 3, p. 821: «Rigettato ogni timore ed ogni rispetto a Dio, conducono una vita impurissima.»
Oltre queste conseguenze morali, altre ve n'hanno corporali, che già indicammo, senza contare le orribili malattie veneree (così chiamate da Venere), le quali tengono sempre dietro all'abuso dei piaceri di lussuria.
§ III.—Dei rimedii ai peccati di lussuria.
Innanzi tutto è necessario levar via le cause già enunciate, di cotesti peccati.
Di più, devonsi specialmente prescrivere i seguenti rimedii.
1. La preghiera frequente e fervorosa.. «Vedendo che io non poteva in altro modo essere continente, se non che rivolgendomi a Dio,… andai a Lui e lo pregai.» (Sap. 8, 21).
2. La lettura di libri di devozione, la meditazione sulla passione di Cristo e sui supplizi riserbati ai libidinosi nell'altra vita. «Qualunque cosa tu imprenda a fare ricordati dell'ultimo tuo fine, e non peccherai mai» (Eccl. 9, 40).
3. Non coltivare il corpo con delicatezze o con lusso. «Le iniquità di Sodoma furono la superbia, la sovrabbondanza degli alimenti e l'ozio» (Ezech. 16, 49).
4. Custodire i sensi e specialmente quello della vista. «Non guardare le fanciulle, se non vuoi che la loro bellezza ti faccia cadere in iscandalo.» (Eccles.).
5. Fuggire l'ozio ed evitare con cura le tentazioni. «Chi ama il pericolo, in esso perirà.» (Eccles. 3. 27). Procurino dunque i parenti che i fanciulli di sesso diverso, sieno pure fratelli e sorelle, non giacciano nello stesso letto, imperocchè l'esperienza ammaestra che ció è pericoloso alla castità.
6. Mortificare la carne e digiunare, imperocchè i contrarii si guariscono coi contrarii. »Non si caccia questa specie di demonii se non colla preghiera e col digiuno.» (Mat. 17, 20.)
7. Fare elemosine ed altre opere di carità, colle quali si impetrano da Dio copiose grazie.
8. Accostarsi frequentemente e con devozione ai sacramenti della Penitenza e della Eucarestia.
9. L'assiduità a mettersi al cospetto di Dio e a ricordarsi dell'Eternità.
10. La residenza alle prime lusinghe della voluttà, dirigendo il pensiero ad altro oggetto, e meglio, se sia un oggetto santo. «Resistete al demonio, ed egli fuggirà.» (Jac. 4, 7).
11. Sentire i consigli d'un prudente confessore, e per quanto è possibile, del proprio confessore ordinario; il quale suggerirà rimedii proporzionati al male e idonei maggiormente a vincere le tentazioni.
Al trattato sul matrimonio
Sono molte le questioni gravissime ad uso quotidiano, risguardanti il matrimonio, che la prudenza comanda di non trattare in un pubblico Corso di Teologia. I preti, tuttavia, che stanno per assumere il formidabile incarico di dirigere le anime, non devono ignorarle, e perciò è nostra abitudine di proporle e svolgerle ai nostri diaconi.
Codeste questioni possono generalmente ridursi a due:
1. Dell'impedimento per impotenza.
2. Del debito conjugale.
Dell'impedimento per impotenza.
È questo un argomento, impudico, osceno, e spesso pericoloso: ciò che noi, stretti dalla necessità, stiamo per dire, non dev'essere letto se non per motivi puri e con retto scopo, affine di poter ben distinguere lebbra da lebbra, applicare al male rimedii convenienti, dar saggi consigli, difendere le anime dal lezzo di turpi vizii e toglierle da esso. In questo genere di studii risiede quasi sempre qualche pericolo; ma quelli che vi si dedicano per sola necessità, possono fiduciosamente attendersi soccorsi divini, i quali daranno ad essi la vittoria contro le tentazioni, devono perciò richiamarsi spesso alla mente ch'essi sono al cospetto di Dio che scruta tutti i loro pensieri, e devono altresì dirigere alla Vergine Beata la breve e pia orazione, che esponemmo nel principio di questo libro.
É essenziale al matrimonio la sua consumazione.
La consumazione avviene colla emissione del seme del marito nella vagina naturale della moglie, ovvero coll'unione del marito e della moglie in guisa che diventino una sola e medesima carne, giusta le parole della Genesi, 2, 24: «E saranno due in una stessa carne.»
Quando il marito sia penetrato nella vagina della sua donna e vi abbia versato dentro il seme, il matrimonio reputasi consumato, sia che la moglie abbia o no emesso il suo succo venereo, cosa d'altronde che non si può accertare, e che non è assolutamente necessaria alla fecondazione nè alla consumazione, come molti asseverano. La impotenza dunque altro non è se non la incapacità a consumare, nel modo suesposto, il matrimonio.
Perciò, coloro a cui manca un testicolo solo, non sono impotenti, perchè possono penetrare nella vagina della donna ed emettere il seme prolifico. Egualmente, non si devono ritenere impotenti i vecchi, ancorchè decrepiti, imperocchè si son visti degli uomini a cent'anni procreare dei figli con donne giovanissime.
Le mogli dette sterili non si possono, per questo motivo, dichiarare impotenti, perchè ciò non ostante, potrebbero ricevere benissimo dai mariti, che s'introducano nella loro vagina il seme spermatico, benchè poi non lo trattengano, o per qualsiasi altra causa, non restino fecondate. Se il seme si versa nel vaso genitale, l'atto matrimoniale è compito, e l'impotenza non esiste punto, ancorchè, per caso, non abbia luogo il concepimento.
Sono per lo contrario impotenti quei vecchi i quali sono così debilitati che non possono penetrare nella vagina, e così decrepiti da non ejaculare umore spermatico: ciò è evidente. Dicasi egualmente di chi è privo d'entrambi i testicoli o li ha totalmente schiacciati, imperocchè in questo caso non possono dare seme prolifico.
Distinguonsi molte specie d'impotenza, cioè, la naturale e l'accidentale, l'assoluta e la relativa, la perpetua e la temporanea, l'antecedente e la susseguente.
L'impotenza naturale è quella che procede da causa naturale e intrinseca, per esempio, nell'uomo, da freddezza impassibile la quale non permette un sufficiente eretismo, ovvero da eccessivo ardore che fa ejaculare lo sperma prima che avvenga l'accoppiamento carnale, oppure dalla mancanza del membro virile o dei testicoli. Nella donna, un grande ristringimento delle parti genitali, talchè sia impedito all'uomo di penetrare nella vagina: caso che avviene di frequente.
L'impotenza accidentale è quella che proviene da causa estrinseca, cioè, da un maleficio del demonio, sia nell'uomo sia nella donna: nell'uomo, quando il demonio gli fa intirizzire i nervi mentre sta per compiere l'atto conjugale; nella donna, quando il demonio stesso le ristringe la vagina o la turba nella fantasia in guisa che al marito non è possibile l'accoppiarsi a lei, ovvero quando essa rende impossibile l'accoppiamento perchè, mentre si sta per compierlo, un subitaneo odio la infiamma contro il marito, e va in escandescenze.
L'impotenza assoluta è quella che rende una persona impotente con qualsiasi altra: tale è l'uomo a cui manchino entrambi i testicoli, o che sia affatto insensibile.
L'impotenza relativa è quella che verificasi con questa o quellla persona, ma non con tutte; per esemipio, una donna può essere di vagina troppo stretta per un uomo, e non per un altro; l'uomo può essere sotto l'influenza di qualche personale maleficio, ovvero può sentirsi indifferente per una giovane e non per un'altra.
L'impotenza perpetua è quella che non può essere guarita col decorrere del tempo, nè con rimedii naturali e leciti, nè colle consuete preghiere della Chiesa, ovvero—come dicono altri—non può essere tolta che col mezzo d'un peccato, col pericolo della morte, o con un miracolo.
L'impotenza è temporanea invece se può esse tolta con qualcuno dei detti mezzi, cioè, col decorrere del tempo, con un rimedio naturale e lecito, o colle consuete preghiere della Chiesa.
L'impotenza chiamasi antecedente, se precede il matrimonio; e susseguente, se viene dopo.
Ciò detto, domandasi se l'impotenza e quale impotenza sia un impedimento dirimente[11] del matrimonio.
[11] Gli impedimenti dirimenti chiamasi nel Diritto Canonico e nel Codice Civile quelli che annullano il matrimonio. (Nota del Traduttore).
PROPOSIZIONE. È impedimento dirimente del matrimonio quella sola impotenza che è antecedente, e perpetua, sia poi assoluta o relativa.
PROVA: I. La sola impotenza antecedente; perchè ogni contratto diventa nullo, quando non si può dare la cosa promessa, venendo a mancare in questo caso l'oggetto del contratto stesso: quegli che è afflitto da impotenza antecedente e perpetua, non può dare ciò che ha promesso: promise l'accoppiamento carnale e naturale, che è scopo nel matrimonio, ed egli, nel caso nostro, non lo può consumare.
La cosa stessa viene provata dal Diritto ecclesiastico al titolo: «Degli insensibili e dei maleficiati» (Decret. 1, 4, tit. 15) e dalla Bolla di Sisto V Cum frequenter, anno 1587.
Questo impedimento essendo nel diritto della natura non può da alcuna autorità essere tolto con dispenza.
II. La sola impotenza antecedente e perpetua, sia assoluta o relativa, è impedimento dirimente del matrimonio, imperocchè nè la impotenza conseguente nè la temporanea possano annulare il matrimonio.
1. Non la impotenza conseguente, imperciocchè è cosa indubitata che, contratto una volta validamente il matrimonio, è per sua istituzione perpetuo;
2. Non la impotenza temporanea, perchè l'essenza del matrimonio non sta nell'uso attuale di esso; e gli sposi, promettendosi fede conjugale, non determinano un tempo alla consumazione del matrimonio. Basta dunque che sia possibile una consumazione avvenire, a meno che, per caso, il consenso di uno degli sposi non dipendesse realmente dalla immediata possibilità dell'atto matrimoniale.
Gli infermi e gli stessi moribondi possono validamente contrarre matrimonio, benchè sieno incapaci all'accoppiamento immediato. Dicesi lo stesso di coloro i quali, in causa di un'eccessiva ardenza di natura, emettono il seme prima di penetrare nella vagina della donna: Cabassut osserva (lib. 3, cap. 15, n. 2) che essi possono aver speranza che i loro sforzi non saranno sempre inutili.
Ho detto,—sia essa assoluta, o relativa,—perchè il matrimonio si contrae con una persona determinata; e se con questa persona esso non può essere consumato, è nullo.
Benchè questo impedimento non si trovi nel Codice civile (francese), è indubitato che i tribunali pronuncierebbero in questi casi le nullità del matrimonio se si verificasse l'impotenza antecedente e perpetua. Così fu sempre giudicato tanto nel foro civile quanto nel foro ecclesiastico E così insegna Delvincourt. t. I, p. 403, difendendo in questo senso con tutte le sue forze una Sentenza delle Corte d'Appello di Treves, 27 gennaio 1808.—Toullier, t. I, n. 525 sostiene calorosamente che questa Sentenza è contraria allo spirito del Codice; e dichiara che una donna possa ottenere dai giudici Sentenza annullante il matrimonio per impotenza accidentale e manifesta del marito; per esempio, se fosse dimostrato ch'esso era eunuco prima del matrimonio; e prova il suo assento coll'art. 312 Cod. Civ., nel quale si stabilisce che il marito può non riconoscere un figlio partorito da sua moglie, se prova ch'egli era assente all'epoca del concepimento, o che per qualsiasi altro accidente non poteva aver contatto carnale con essa.
In quanto a noi, dobbiamo specialmente trattare di ciò che riguarda il loro interno della coscienza, e sotto questo rispetto, non poche sono le difficoltà che offre questa materia. Le riferiremo per ordine, e ci studieremo di risolverle secondo le nostre forze.
Si domanda: I. Se un uomo e una donna, consapevoli tutti due d'essere entrambi impotenti, possono contrarre matrimonio coll'intendimento di prestarsi un vicendevole soccorso e di conservare una perpetua castità.
R. Sanchez e molti con esso; l. 7, disp. 97, n. 13, affermano ciò essere lecito, e si adoperano nella seguente maniera a provare il loro asserto:—Quelli che contrassero matrimonio con tale impotenza, possono abitare assieme come fratello e sorella, escluso che sia ogni pericolo di peccato; dunque, a pari motivo, se ragionevolmente essi non temono un tale pericolo, possono, anche colla consapevolezza della impotenza, contrarre matrimonio coll'intendimento di aiutarsi mutuamente. Così la Beata Vergine e S. Giuseppe contrassero un vero matrimonio colla espressa intenzione di non usare l'accoppiamento carnale.
Ma gli altri Dottori negano generalmente che ciò sia lecito, imperocchè, dicono, non v'ha dubbio che questo matrimonio, se non potesse mai essere consumato, sarebbe nullo; contrarre volontariamente un matrimonio nullo, sarebbe una vera impostura, una profanazione del sacro rito, e per conseguenza un sacrilegio: tali connubii dunque non devono essere mai permessi. In quanto all'esempio addotto, negano la parità di circostanze, imperocchè il matrimonio fra la Beata Vergine e S. Giuseppe era un matrimonio valido.
Si domanda: 2. Che deve farsi se non si è sicuri che l'impotenza sia antecedente o susseguente al matrimonio?
R. Siccome noi qui non dobbiamo trattare la cosa che sotto l'aspetto del foro interno, devesi giudicare a seconda della dichiarazione del penitente: se il penitente dice nettamente che c'è e che ci fu sempre in lui impotenza a compiere l'atto coniugale, devesi pronunciare la nullità del matrimonio.
Si domanda: 3. Hanno facoltà gli sposi di usare l'atto conjugale, ove consti che uno di essi è impotente? Nel foro esteriore si presume sempre, fino a prova contraria, che l'impotenza accidentale sia venuta dopo il matrimonio.
R. Gli sposi non hanno affatto in questo caso la facoltà d'usare l'atto conjugale, imperocchè l'impotenza è, o antecedente, o susseguente,; se è antecedente, il matrimonio è nullo, e perciò ogni atto venereo è vietato: se poi l'impotenza è susseguente, non è più possibile consumare lo atto conjugale, e perciò gli sposi non devono darsi ad atti che non possono raggiungere lo scopo della consumazione, e, come lo diremo fra poco quando si parlerà dei toccamenti fra conjugi, peccano gravemente o leggiermente compiendoli.
Si domanda: 4. Che deve fare la moglie che sa dicerto essere il marito impotente e che ha avuto prole con un altro uomo, quando il marito, credendosi esso il padre della prole, vuole usare l'atto conjugale?
R. Bisogna guardare bene se la moglie ritenga propria come certa nel marito una impotenza, che d'altronde potrebbe anche essere dubbia. Ma supponendo che l'impotenza sia certa, essa non deve prestarsi alle voglie del marito, dovesse anche, per questa ripulsa, cagionare a sè stessa un grave danno: assecondando, farebbe cosa intrinsecamente cattiva. In questa spiacevole ipotesi, essa deve ammonire il marito nel miglior modo che per lei si possa, affinchè esso si mantenga continente, adducendo, per esempio, il pretesto ch'egli è vecchio, che ad essi basta il figlio che hanno, che essa non ama più l'atto conjugale, ecc. ecc. E se un giorno il marito le sembrerà pienamente persuaso di ciò, essa gli potrà dire: «Affine di non essere vinti mai dalle tentazioni, nè stornati dal nostro proposito, ti prego, facciamo insieme voto di perpetua continenza.»
Una volta emesso questo voto la moglie può star sicura; essa potrà allora respingere il marito ogni qual volta ei volesse usare delle facoltà conjugali, e per mettersi essa al sicuro d'ogni sospetto, addurrà il voto di continenza da entrambi emesso.
La moglie tuttavia deve sempre rammentarsi dell'obbligo ch'essa ha di riparare al danno cagionato al marito e agli eredi avendo procreato un figlio spurio. Di ciò abbiamo parlato anche nel trattato sulla Restituzione.
Si domanda: 5. Che deve farsi quando non si sa bene se l'impotenza sia temporanea o perpetua?
R. O si tratta di impotenza naturale ed intrinseca, ovvero d'impotenza proveniente da maleficio. Nel primo caso, a meno che non si tratti di mancanza di parti genitali essenziali, soltanto i medici possono giudicare sulla natura e sulla durata di questa impotenza. Nell'uomo i segni principali di essa sono:
1. La deformità delle parti genitali, per esempio, una eccesiva grossezza, o una singolare piccolezza della verga.
2. Una ineccitabilità di sensi, per cui non è possibile la emissione del seme prolifico;
3. Un'avversione naturale ad ogni commercio carnale ed a qualsiasi cosa venerea;
4. Una cattiva conformazione dei testicoli.
Nella donna, sono indicati due segni d'impotenza, cioè:
1. Una soverchia ristrettezza della vagina o un totale otturamento all'utero;
2. Una cattiva posizione dell'utero o della matrice.
I canonisti e specialmente i vescovi devono anche giudicare della impotenza proveniente da maleficio; essa può riconoscersi da questi indizii:
1. Se la moglie, che d'altronde ama suo marito, non vuole ch'esso le si accosti carnalmente, persuasa ch'egli non possa con essa compiere l'atto conjugle;
2. Se gli sposi, benchè, s'amino a vicenda s'accendono subitamente d'odio fra loro e inorridiscono, allorchè stanno per congiungersi carnalmente.
3. Se al marito, che pure non è impotente con altre donne, non gli è possibile compiere l'atto conjugale colla moglie, con tutto che essa non sia, nè di vagina stretta nè opponga resistenza alcuna.
Checchè dicano alcuni, l'opinione dei quali—giusta S. Tomaso, Supp. 9, 58, art. 2—procede dal germe dell'incredulità o da mancanza di fede, è certo che l'impotenza può provenire da maleficio: ciò ammettono molti Concilii, quasi tutti i Rituali, e così dicono tutti i teologi. Il Dirito canonico prescrive in questo caso le regole da seguirsi (Decret. caus. 33, 9, I, c. 4, e dec. l. 4. tit. 15. c. 6 e 7). Molti autori ecclesiastici trattano espressamente questo punto, e dimostrano questa verità con solide ragioni: così, fra gli altri, Thiers, nell'opera. Trattato delle superstizioni. Solo la Enciclopedia e gli scrittori della medesima scuola combattono, deridendola, questa dottrina della Chiesa.
Dunque se il confessore s'avvede della esistenza d'indizî che indicano l'opera del demonio. deve consultare il vescovo o i di lui vicarii generali. Ma deve star ben attento di non prendere le illusioni della fantasia per opere del demonio.
Si domanda 6. Che deve farsi se, fatte le indagini, esista nondimeno il dubbio ancora circa la perpetuitá della impotenza.
R. Risulta da tutti i teologi e canonisti che la Chiesa concede in questo caso agli sposi un triennio affine di tentare la consumazione del matrimonio. Cosí le Decret. l. 4, tit. 15 c. 5 e la pratica costante dei tribunali ecclesiastici, da Papa Celestino III almeno, in poi: ammettesi pure questa regola nel foro interno.
I canonisti tuttavia non sono concordi sul cominciamento del triennio; alcuni reputano che il triennio cominci dal giorno stesso della celebrazione del matrimonio; altri dal giorno della sentenza del giudice. La prima opinione è la più comune, ed è quella che segue la Rota e, come chiaro appare, è la sola ammissibile nel foro interno.
Se, durante il tempo concesso per l'esperimento, avviene che per un notevole intervallo di spazio i conjugi non possano compiere atti venerei, sia in causa di lunga infermità o di lunga assenza, si deve,—come credesi ordinariamente—supplire a questo tempo perduto, imperocchè la Chiesa richiede un triennio, e in questo caso il triennio non sarebbe completo. Non dicasi lo stesso nel caso in cui i conjugi fossero impediti per una o due settimane soltanto, perchè questo breve tempo deve considerarsi un nonnulla rispetto a un triennio.
Ove poi gli sposi abbiano contratto matrimonio subito dopo che uno di essi ha raggiunta la pubertà, e non possano consumare il matrimonio, il tempo dell'esperimento deve computarsi, non dal giorno del contratto matrimonio, ma dal giorno della raggiunta pubertà, perchè, prima della piena pubertà, e sempre dubbio se la impotenza provenga da causa perpetua o piuttosto da debolezza di forze. Così Sanchez l. 7, disp. 110, n. 10,—Collator d'And. Pontas, Collet, ecc. L'età della pubertà perfetta è quella di 14 anni nelle femmine e di 18 nei maschi.
Del resto, se, non ancora spirato il triennio d'esperimento, i coniugi chiaramente si avvedono che la impotenza è perpetua, devono concludere che il matrimonio è nullo, e sono obbligati ad astenersi tosto da ogni atto venereo.
Non si concede alcun tempo d'esperimento a chi manca di qualche parte del corpo essenziale all'atto coniugale, imperocchè in questo caso non c'è più dubbio alcuno sulla nullità dello stesso.
Si domanda: 7. Quali sono le precauzioni che il confessore deve usare verso i coniugi e quali i consigli ch'esso deve dare durante il tempo dell'esperimento?
R. O la impotenza proviene da causa naturale, o da malificio: in entrambi i casi il confessore deve usare delle precauzioni e dare dei consigli.
I. Deve esaminare se l'impotenza, che si attribuisce ad una causa naturale, nasca da eccesso di libidine o da altre cause sanabili, perchè allora deve ricorrersi ai rimedii naturali, e i medici li possono indicare e prescrivere. Molte però sono le cause naturali che impediscono al marito l'unione carnale colla moglie e che possono essere sormontate anche senza l'opera dei medici; per esempio, la deformità della sposa, il fiato puzzolente, la meschinità delle vesti, la sporcizia, l'odio, il disprezzo ecc. Sono invece forti eccitanti alla consumazione del matrimonio, la bellezza, e tutte le qualità che rendono amabile una donna.
Nel caso in questione, il prudente confessore deve innanzi tutto consigliare gli sposi che, in cosa di tanto momento e che riguarda la salute eterna d'entrambi, si comportino, durante tutto il tempo dell'esperimento, con buona fede e con pura intenzione, senza libidini disordinate, senza odio, senza tedio, nè disgusto, nè molestie, affine di potere di comune accordo trovare quelle posizioni di corpo o quegli espedienti che possono essere meglio adatti ad affettuare l'accoppiamento carnale, o ad indurre la moglie a tenersi più pulita di corpo, e a comparire amabile presentandosi, per esempio, al marito con dolcezze e con ornamenti decenti; cerchi insomma—sono parole dello stesso Apostolo—il modo di piacere al marito.
II. Se l'impotenza proviene da maleficio, v'hanno anco in questo caso precauzioni da prendere, consigli da dare.
Precauzioni del confessore: 1. Non si attribuisca a maleficio ciò che spesso proviene «da verecondia e pudore, o da eccessivo amore, o dall'odio irritato della moglie contro il marito che la sposò contro voglia« sono parole di Zachia, dottissimo medico, riferite da Collat. And. nell'opera Del Matrimonio, tit. 2. pag. 237.
2. Si esamini bene se l'immaginazione sia viziata da pregiudizii o dai ciechi timori. V'hanno per esempio dei contadini dei quali non sanno darsi all'accoppiamento venereo pensando di dover vedere della carne nuda;
3. Non neghi ostinatamente il confessore che l'impotenza provenga da maleficio, imperocchè si potrebbe temere che la sua ostinazione provenisse da un germe di incredulità.
Data questa condizione di cose, il confessore deve consigliare gli sposi:
1. Che facciano, con cuore contrito e umiliato, una piena confessione a Dio e al sacerdote di tutti i loro peccati;
2. Che procurino di soddisfare la divina giustizia col piangere, col fare elemosine, col pregare, col digiunare;
3. Se questi mezzi non bastano a togliere una impotenza proveniente, in modo certo o probabile, da maleficio, devesi ricorrere agli esorcismi ma soltanto dopo aver interpellato il Vescovo e averne ottenuta espressa licenza. Le preci prescritte per fare questi esorcismi non si trovano nel nostro nuovo Rituale, ma se il Vescovo giudica doversi usare questo rimedio, delegherà un sacerdote e procurerà di comunicargli tutte le formule necessarie.
Si domanda: 8. Se la moglie è impotente per strettezza di vagina, è obbligata a subire un taglio, qualora, a giudizio dei medici, sia quello il solo rimedio adatto al caso?
R. 1. Tutti i teologi dichiarano che la moglie non è obbligata a sottoporsi a questa operazione chirurgica, qualora ne possa in lei derivare grave pericolo di morte; in questo caso l'impedimento si ritiene come perpetuo. Da questa ipotesi consegue che, se l'impotenza fosse sparita con tale operazione, malgrado il pericolo di morte, il matrimonio sarebbe per sempre nullo, e si dovrebbe rinnovarlo prima che gli sposi giacessero carnalmente assieme.
R. 2. Supposto che con un taglio non pericoloso fosse tolta l'impotenza, il matrimonio rimarrebbe valido, senza bisogno di un nuovo consenso, e i coniugi potrebbero tosto usare carnalmente assieme, imperocchè, secondo le Decret l. 4. tit. 15 c. 6. l'impotenza, che può essere tolta senza miracolo e senza pericolo di morte, non è perpetua, e non costituisce perciò un impedimento dirimente al matrimonio.
Ma una grave questione si eleva fra teologi, ed è se la moglie è obbligata a sottoporsi ad una tale operazione chirurgica, allorchè è giudicata necessaria e non pericolosa.
Molti dicono essere obbligata a subire il taglio se non è a temersi che un leggero dolore o una leggera malattia, ma no esservi obbligata se v'ha il pericolo di cadere in una malattia grave o di provare dolori acerbissimi, imperocchè—soggiungono—essa promise, è vero, di prestare il suo corpo all'atto coniugale, ma di prestarlo però nella sua condizione attuale; nè può credersi l'abbia promesso per esporsi a grave molestie. Il matrimonio, in questo caso, e dunque valido, perchè l'impedimento potrebbe essere tolto con mezzi naturali e assolutamente leciti ma la moglie è scusata sufficientemente se non intende di prestarsi al debito coniugale.
Altri, per lo contrario, sostengono essere obbligata a subire quella operazione, anche con acerbissimi dolori e col pericolo di contrarre una grave malattia, purchè soltanto non sia messa in pericolo la vita; e così ragionano.—Il matrimonio in questo caso, è valido, come risulta dalle Decretali or citate; il marito dunque non può sposare altra donna; si condannerebbe perciò ad una perpetua continenza. Ora la moglte deve sopportare il grave incomodo dell'operazione chirurgica affine di sollevare il marito da una condizione di cose molestissima.
La prima di queste opinioni è quella più comunemente adottata, ed è pur quella di Sanchez, Collet, Billuart, e Dens.
Collet, con alcuni altri, opinò che fosse ragione sufficiente il solo pudore per scusare la moglie che non vuole subire quell'operazione chirurgica benchè non pericolosa: ma più tardi cambiò parere, come egli stesso lo attesta, appoggiandosi a queste ragioni; cioè che la sposa, colla quale più volte il marito tentò invano di compiere l'atto venereo, non è più veramente vergine; ch'essa deve accorgersi di apparire agli occhi dello sposo come un oggetto molesto, in causa di quel suo difetto corporale, e finalmente che l'ostetrica è oggi quasi dovunque esercitata anche dai chirurghi.
Ordinariamente, non si ingiunge quel taglio sotto pena di non concedere l'assoluzione; noi non abbiamo infatti mai letto che la Chiesa l'abbia comandato benchè spesso sieno occorsi impedimenti di questo genere. Perciò avvenendo questo caso, io esorto la moglie affinchè assieme al marito si rechi da un medico o chirurgo, dotto e pio, gli sveli candidamente il suo stato e lo richieda dell'opportuno rimedio: se il medico o chirurgo dichiara essere necessario il taglio e non essere pericoloso, stimolo la donna a sottomettersi a questi consigli: se poi mi accorgo di riuscire a nulla, non ardisco andar più in là. Ma, scorso il triennio concesso all'esperimento, si deve strettamente prescrivere alla moglie, in qualunque ipotesi, di non permettere al marito alcuna licenza contro la castità.
Talvolta bastano certe unzioni per allargare la vagina della donna; ciò almeno avvenne felicemente una volta, come mi fu asseverato da testimoni degni di fede.
Si domanda: 9. Se il matrimonio sia valido quando la moglie, tutto che di vagina ristretta, pure con un altro uomo sia stata idonea al commercio carnale.
R. Generalmente si insegna che il matrimonio è valido, imperocchè si giudica che la impotenza non era perpetua: tuttavia se la moglie era, rispetto a suo marito, tanto ristretta di vagina, ch'esso non abbia mai potuto unirsi carnalmente ad essa per la via naturale e lecita, allora l'impotenza dovrebbe essere considerata come relativamente perpetua: in questo caso il matrimonio è nullo. Ora, è evidente che la nullità di questo matrimonio non può essere cancellata dal commercio carnale della moglie con un altro uomo, ma si può addivenire per mutuo consenso, ad un nuovo contrattto di matrimonio.
Si domanda: 10. Che si deve dire e fare se uno degli sposi, per maleficio, diventa idoneo con altro maleficio o con qualsiasi altro mezzo illecito?
R. In questo caso il matrimonio è nullo, supposto che l'impedimento non si sia potuto togliere con altri mezzi: infatti al cap. 6 tit. 15 lib. 4. Decret. si legge che l'impedimento, che non può essere tolto se non mediante un peccato, reputasi perpetuo. Per esempio: Pietro ha sposato Paolina, dalla quale si separa in causa d'un di lui impedimento proveniente da maleficio: contrae un altro matrimonio con Geltrude, ma, persistendo quel maleficio, non può nemmeno con questa accoppiarsi carnalmente. Se questo impedimento, scorso il triennio, e persistendo ancora, venisse poi tolto coll'opera di un altro maleficio, il secondo matrimonio sarà nullo come lo era il primo, e, purchè non avvenga scandalo, non è obbligato a stare nè con Paolina nè con Geltrude, ovvero può a suo talento scegliere questa o quella. Questa decisione è contrariata da Pontas, il quale, al tit. Impedimento d'impotenza, caso 15, dice che non è lecito a Pietro riprendere Paolina ma deve ritenere Geltrude.
In entrambi i casi deve essere celebrato un nuovo matrimonio, rinnovando il mutuo consenso.
Del resto, siccome per tale impedimento oggi non può aver luogo separazione civile, è inutile esporre qui su questo argomento le altre questioni che un tempo si agitavano fra i dottori.
Si domanda. Che decisione si deve prendere se, scorso il triennio perseverasse ancora l'impotenza?
R. Una volta nel foro esteriore, chiamati e uditi di nuovo i coniugi, si prescriveva una ispezione sui loro corpi—se non era già stata fatta—mediante persone idonee; e, o si giudicava perpetua la impotenza, e tosto il matrimonio si dichiarava nullo; o esisteva ancora qualche dubbio, e, ciononostante, il matrimonio si scioglieva, affine di non costringere il coniuge che restava danneggiato da questo stato, ad attendere troppo a lungo e forse per sempre. Così Sanchez e molti altri da lui citati l. 7, disp. 94, n. 12. La ragione è che la Chiesa, anche quando l'impotenza non era perpetua, annullava di sua autorità il matrimonio, elevando una tale circostanza ad impedimento dirimente.
In entrambi le ipotesi si concedeva facoltà al conjuge non impotente di passare ad altre nozze: all'impotente poi proibivasi un nuovo matrimonio, a meno che non costasse che la impotenza era, di natura sua, non assoluta.
Ma noi che non dobbiamo occuparci che del foro interno della coscienza, ove consti in modo certo che la impotenza è perpetua, deve esigersi dai conjugi che si considerino scambievolmente soltanto come fratello e sorella, che ciascuno abbia perciò un letto separato, e che si astengano da tutte quelle licenze che sono interdette alle persone non conjugate: così il cap: 5, tit. 15. lib. 4. Decretal. Se poi i conjugi non possono vivere in questo modo senza esporsi al pericolo di peccare, non devono più, di fatto se non di diritto, vivere assieme, malgrado gli inconvenienti e lo scandalo che ne ponno derivare, sempre che però abbiano invano tentati tutti gli altri mezzi per conservarsi casti.
Si domanda: 12. Se gli sposi, afflitti da impotenza perpetua e ignari della nullità del loro matrimonio, che dopo il triennio si sforzano ancora di consumare l'atto carnale, possono essere lasciati nella loro buona fede.
R. Se constasse essere dessi in buona fede e che un avvertimento non li farebbe ricredere, sarebbe forse conveniente il lasciarli nella loro ignoranza, perchè in questo caso si solleverebbe un male minore, cioè, un peccato materiale, per evitare un male maggiore, cioè, un peccato formale. Sembra però improbabile che due saosi credano sempre in buona fede che a loro sia lecito di tentar un atto che essi mai non compiono, nè possono compiere. Ma può darsi che questa ignoranza li scusi, se non interamente, tanto almeno da non essere in peccato mortale. Ad ogni modo, noi crediamo che, generalmente, devono essere ammoniti, e sviati dal peccato, ma tuttavia devesi ordinariamnte usare tanta prudenza da non lasciar loro conoscere la gravezza del peccato.
Si domanda: 13. Che si deve fare se, sciolto il matrimonio per impotenza, si viene a conoscere che il conjuge giudicato impotente, non lo è più?
R. Se l'mpotenza fu tolta con mezzi illeciti, sovranaturali o gravemente pericolosi, l'impedimento si considera come fosse un impedimento perpetuo, e il matrimonio si giudica bene sciolto.
Se poi l'impotenza cessò con mezzi naturali, i canonisti si dividono in due pareri: i Gallicani pretendono che il conjuge che si separò per impotenza dell'altro, non è mai obbligato a ritornare con esso, ancorchè questi provasse che non è più impotente: I. Perchè, se si tratta del marito, come è il caso ordinario, è difficile provare ch'egli non sia più impotente, imperocchè può benissimo darsi il caso ch'egli non sia il padre dei figli che gli partorisce la moglie; 2. Perchè la Chiesa gallicana stabilì che tale impotenza, benchè non perpetua, annulli il matrimonio per il diritto positivo; 3. Perchè si presume che l'impotenza sia stata soltanto relativa.
Il secondo parere, molto generalizzato, e quello di teologi stranieri, i quali secondo S. Tomaso, suppl. 9, 58, art. I—insegnano che il conjuge separato dall'altro per autorità dell'ufficio civile, o del vescovo, e che è già passato a seconde nozze, è obbligato a ritornare col primo conjuge, quando questi non sia più impotente: così statuirono Innocenzo III, e Onorio III come riferirono le Decret. l. 4, tit. 15, cap. 5 e 6.
Se in pratica di esse questo caso—che presso di noi è quasi impossibile—bisogna riferirne al vescovo.
Si domanda: 14. Che deve dirsi dei matrimoni fra impuberi.
R. I matrimoni; fra imbuberi sono, per diritto ecclesiastico, nulli: essi non valgono che come promesse nuziali. Decret. l. 4, tit, 2, cap. 14: Così è stato saggiamente stabilito, perchè a molti impuberi manca quella piena riflessione che si richiede per darsi seriamente ad uno stato di tanto grave momento.
Tre soli casi si accettano, in cui i matrimonii fra impuberi si ritengono validi, cioè:
1. Quando la malizia supera l'età, cioè, se l'uomo si è reso, con atti frequentemente ripetuti, capace di consumare l'atto coniugale prima della pubertà: il che può avvenire, come lo attesta S. Gerolamo coll'esempio del re Achaz, il quale, all'età di 12 anni, generò Ezechìa: questo fatto è riferito nel 4. lib. dei Re c. 16, 2. et. cap. 18, 2.
E' eguale il caso di una donna che abbia concepito a 12 anni.
2. Quando i coniugi, raggiunta la pubertà, proseseguono nella consumazione del matrimonio antecedentemente contratto: non possono allora essere più divisi, imperocchè si suppone in essi un rinnovamento del mutuo consenso. Decret. l. 4 tit. 2. cap. 10, e tit, 19 c. 4.
3. Quando i principi e le principesse, per la pace degli Stati, contraggono matrimonio prima della pubertà, il matrimonio è valido. Ciononpertanto i dottori ritengono necessaria una dispensa del sommo Pontefice, o almeno dal vescovo diocesano. Navarrus, Coll. Andeg., Collet ecc. affermano essere sufficiente quest'ultima.
Consultisi ciò che da noi si è detto nel nostro trattato circa l'etá richiesta per contrarre matrimonio.
Si domanda: 15. Che deve dirsi del matrimonio degli ermafroditi?
R. Gli ermafroditi (parola composta da due vocaboli greci: HERMES, Mercurio AFRODITE, Venere) sono così chiamati perchè ERMAFRODITE, figlio di Mercurio e di Venere, aveva in sè entrambi i sessi. Diconsi anche androgini, cioè, maschio e femmina insieme.
Se si presta fede ai cultori della storia naturale, mai esistettero ermafroditi nel vero senso della parola, imperocchè avrebbero dovuto avere gli organi d'entrambi i sessi per fecondare come uomini e per concepire come donne.
Ermafroditi invece non sono, generalmente, che mostri i quali, nè fecondano, nè concepiscono, e che non possono perciò consumare matrimonio. E' chiaro in questo caso, che essi non possono contrarre valide nozze; e il parroco che conoscesse con certezza la loro incapacità, è obbligato ad opporsi al loro matrimonio.
Se poi in essi prevalesse uno dei due sessi, in guisa da essere possibile la consumazione del matrimonio, possono venir ammessi alle nozze, sotto condizione però ch'essi promettano di non usare mai se non del solo sesso che in essi prevale.
E' a notarsi che gli ermafroditi non possono ricevere nè gli ordini sacri nè abbracciare una professione religiosa fino a tanto che il loro sesso si mantiene dubbio. Così dice espressamente Sanchez e molti altri da esso citati, l. 7, disp. 106 n. 10.
Del debito coniugale.
Questa seconda questione noi la divideremo in tre capi:
1. Del debito coniugale chiesto e reso;
2. Dell'uso del matrimonio;
3. Delle norme da eseguirsi dai confessori verso i coniugati.
Capo I.—Del debito coniugale, chiesto e reso.
E' certo che i coniugi sono strettamente obbligati di serbarsi vicendevolmente fedeli, imperocchè ne fanno solenne promessa davanti al sacerdote, allorchè li interroga e li benedice in nome di Dio, di cui esso e ministro. D'altronde, secondo la stessa istituzione del matrimonio, il marito e la moglie sono due in una medesima carne; ciascuno di essi dunque non può aver commerci carnali con altra persona, senza recare una grave ingiuria al suo coniuge. Perciò, qualsiasi atto venereo compiuto con persona estranea, o occasionato da essa, come l'accoppiamento carnale, i contatti, i baci, il desiderio di compiere questi atti, o il compiacersi volontariamente in essi, riveste il carattere di una duplice malizia, che deve essere dichiarata al confessionale: c'è malizia contro la castità, e c'è malizia contro la giustizia.
Dicasi lo stesso circa quella mollezza lussuriosa che in certo qual modo offende la fede promessa, come, per esempio, l'abusare del proprio corpo, sul quale l'altro coniuge ha dei diritti, acquistati allo scopo di compiere gli atti venerei.
Detto questo, dividiamo il presente Capo in tre articoli:
1. Dell'atto coniugale considerato in sè stesso;
2. Della richiesta del debito coniugale;
3. Del debito coniugale, reso.
ARTICOLO I.—Dell'atto coniugale considerato in sé stesso.—Noi abbiamo provato nel Trattato del Matrimonio L. 4 p. 119 terza edizione contrariamente a molti eretici, che il matrimonio considerato in sè stesso è buono e onesto: ne risulta quindi che l'atto carnale nel matrimonio non ha, per sè stesso, nulla di cattivo, e può essere anzi meritorio, se è esercitato per una ragione soprannaturale, per esempio, colla intenzione di mantenere al proprio coniuge quella fede che fu promessa chiamando in testimonio Dio, oppure se avviene per scopo religioso, per ottenere cioé dei figli destinati a servir fedelmente Iddio, ovvero affine di rappresentare l'unione di Cristo colla Chiesa.
Dunque, se sopravviene in tale argomento qualche difficoltà, non può riguardare che l'accoppiamento carnale compiuto per sola voluttà ovvero soltanto per evitare la incontinenza.
§ I.—Dell'accoppiamento per sola voluttà.
L'atto coniugale compiuto per sola voluttà è peccato, ma soltanto veniale. Che sia peccato lo prova:
1. L'autorità di Innocenzo XI, il quale condannò, nell'anno 1679, la seguente proposizione: «L'atto coniugale compiuto pel solo piacere ch'esso procura è esente da ogni colpa, o fallo, anche veniale.»
2. La Ragione: il piacere annesso al compimento dell'atto coniugale, è il mezzo che conduce al fine, cioè alla procreazione della prole: all'infuori di questo scopo, quel piacere diventa illecito; e a più forte ragione è illecito l'accoppiamento se, sviato dal suo scopo, non si compie che per voluttà. Che il peccato poi sia veniale, la Ragione stessa così lo dimostra:—il piacere che si prova in una cosa buona non è in se stesso cattivo, ma lo è soltanto se avviene per uno scopo che manca di legittimità. Così è del piacere che si prova mangiando: nessuno nega che in certi casi particolari, la mancanza d'un legittimo motivo, per esempio, se si mangia pel solo piacere di mangiare, non sia un peccato, ma è un peccato soltanto veniale. Così pensano S. Agostino, S. Ambrogio, S. Tomaso, S. Bonaventura, in generale, i teologi, contrariamente a coloro che dicono essere invece un peccato mortale. Altri molti, per lo contrario, vogliono, con Sanchez l. 9, disp. 11, n. 1, che non vi sia menomamente peccato.
§ II.—Dell'atto coniugale compiuto per evitare l'incontinenza.
Si domanda se sia peccato e quale peccato il chiedere il debito coniugale pel solo motivo di evitare la incontinenza. Su questo argomento i teologi sono molto discordi, ma le loro opinioni possono infine ridursi a due principali, che molto chiaramente sono esposte da Sanchez lib, 9, disp. 9, e dal P. Antonio, ediz. nuov, 9, 5. dull'obbligo de' conj. tit. 4, pag. 296.
I. Molti dicono non esservi peccato, e così provano il loro asserto:
1. Nel I. ai Corint. 7, 2, leggesi: «Che ciascun uomo abbia la sua moglie; che ciascuna donna abbia il suo marito, affine di non cadere nella fornicazione.» E l'Apostolo aggiunge, v. 5: «Non vogliate sottoporvi tra voi (coniugi) ad astinenze, se non sono mutuamente acconsentite e temporanee, come per esempio, durante il tempo dedicato alle preghiere; e ritornate tosto a voi medesimi per timore che il Demonio non approfitti di voi e vi tragga poi nella incontinenza: e questo ve lo dico non per comandarvelo, ma per essere indulgente: desidero che voi tutti siate come sono io». S. Paolo qui non mette innanzi, che la sola incontinenza, come motivo per permettere l'atto coniugale, e non si può certo dire che l'Apostolo possa concedere la facoltà di commettere un atto peccaminoso.
2. L'autorevole catechismo del Concilio di Trento 2. part. cap. 14, § III, così espone il terzo motivo per cui fu istituito il matrimonio, dopo il fallo dei primi padri: «Quegli che conosce la propria fragilità nè vuole affrontare le battaglie della carne, si valga del rimedio del matrimonio affine di evitare i peccati di libidine. E' a questo proposito che l'Apostolo scrisse: Che ciascun uomo abbia la sua moglie ecc. ecc. affine di non cadere nella fornicazione».
3. Ogni giorno la Chiesa benedice matrimonii di vecchi che certamente non possono aver prole; nè a loro essa dice che non debbano usare del matrimonio, e che evitino in qualsiasi modo l'atto coniugale: essa crede quindi che possano aver assieme commercio carnale affine di calmare la concupiscenza.
4. Un atto per se stesso onesto e che si riferisce ad un fine onesto, non può essere cattivo. Ora, l'atto coniugale è in sè stesso onesto: il calmare la concupiscenza per evitare la incontinenza, è uno scopo pure onesto dunque, ecc. Così S. Antonino ed Aludanus, Soto, Silvestro, S. Liguori, l. 6, n. 882, e molti altri citati da S. Liguori e da Sanchez l. 9, disp. 9, num. 3.
II. Molti altri ritengono che l'atto coniugale, esercitato per esercitare la incontinenza, è peccato veniale, imperocchè dicono:
1. Un atto che non si riferisca ad uno scopo legittimo è peccaminoso: lo scopo dell'atto coniugale è la procreazione della prole: dunque se cotesto atto si compie per uno scopo diverso, per esempio, per evitare la incontinenza, diventa un atto cattivo.
2. Assecondare i movimenti della libidine, senza una causa che sufficentemente scusi, è almeno un peccato veniale: quegli il quale usa unicamente del matrimonio per evitare la incontinenza, asseconda i movimenti della libidine nè ha una causa che sufficientemente lo scusi, imperocchè vi sono altri mezzi per calmare gli stimoli della carne, cioè, la elevazione della mente a Dio, le orazioni, i digiuni, e le altre opere di cristiana mortificazione.
3. La incontinenza sarebbe certamente un grave peccato ma non è perciò lecito di assecondare per un altro verso la passione della libidine. Meglio si comprenderà la cosa con un paragone:—E' proibito ai monaci di mangiare fuori del monastero senza il permesso del superiore: uno di questi, per timore di essere tentato dalla gola e di cadere nella trasgressione della Regola allorchè è fuori del convento, mangia e si sazia nel monastero prima di uscire.—Non commette egli forse un peccato veniale? Egualmente, quegli che esercita l'atto coniugale per evitare la incontinenza, asseconda, benchè leggermente, la libidine, affinchè questa, dominandola, non lo trascini in peccati più gravi: Così S. Agostino, S. Gregorio Magno, S. Fulgenzio, S. Tomaso, S. Bonaventura, Sylvius, Natale Alessandro, Collet, Billuat, Dens, ecc.
A coteste ragioni così rispondono i sostenitori dell'opinione contraria:
1. Che S. Paolo non nega punto, che lo scopo proprio del matrimonio sia la procreazione della prole; tutt'altro; ei dice anzi che il matrimonio la suppone: le sue parole perciò devono essere prese nel senso che si può evitare di cadere nella incontinenza anche usando il matrimonio come mezzo di procreazione della prole.
2. Che anche il catechismo del Concilio di Trento deve essere interpretato in questo senso.
3. Che la Chiesa non distoglie i vecchi dal contrarre matrimonio, perchè se li distogliesse, ne verrebbero mali maggiori, come le fornicazioni, e ed altre incontinenze.
Da ciò risulta infine che il matrimonio fu istituito per l'unione procreatrice della prole, o per rendere il debito coniugale, che non è che in via secondaria ch'esso può essere giudicato come un rimedio contro la concupiscenza; per ciò non è permesso chiedere il debito coniugale a una moglie sterile, vecchia, o incinta; nè essa stessa può richiederlo. Del resto i sostenitori di questa opinione dicono che in entrambi i casi il peccato sarebbe soltanto veniale, imperocchè l'atto coniugale è per sè stesso buono, e qui non sarebbe peccaminoso se non per la sola circostanza di non essere in relazione con uno scopo legittimo-circostanza che non costituisce materia di peccato mortale. Per queste ragioni essi dicono che non abusano del matrimonio quegli sposi che compiono l'atto coniugale senza mirare ma anche senza escludere la procreazione della prole, e che sarebbe spingerli a peccati più gravi il volerli talora strappare da certi peccati veniali.
Dopo tutto, questa controversia è di poco momento, in pratica, pei confessori, ma essa è, di natura sua, atta a rimuovere dal matrimonio persone timorate: perciò è facile il comprendere queste parole dell'Apostolo circa i coniugi: «Essi tuttavia proveranno le tribolazioni della carne» I. ai Corin. 7, 28), e al v, 8, stesso cap. «Io dico poi, che è buona cosa l'essere celibi o vedovi, se vi si sa persistere, come faccio io».
I teologi insegnano anche, come molto probabile, che l'esercitare l'atto coniugale, in parte mirando alla prole in parte mirando al piacere venereo, è un peccato veniale imperocchè si serve in tal modo alla libidine. Così Sylvius l. 4, p. 663, Billuart, Dens, ecc. Di più, Sylvius sostiene essere peccato veniale l'approvare e lo acconsentire al piacere che è annesso all'atto procreatore della prole, perchè tale piacere, sorgendo da indole corrotta, è sempre turpe, ed oscura l'intelletto. Ma Domenico Soto, Sanchez e altri insegnano, come molto probabile, non essere in ciò peccato alcuno, perchè se la natura unì all'atto carnale un senso di piacere, lo fece per favorire la procreazione della prole, come fece per la conservazione dell'individuo col gusto del mangiare e del bere, senza di cui queste necessarissime funzioni sarebbero state neglette.
Si domanda se sia permesso usare del matrimonio per motivo di salute.
R. È certo che non è pemesso contrarre matrimonio nè usare di esso unicamente allo scopo di conservare o di ricuperare la salute, imperocchè questo è uno scopo estraneo al matrimonio, e sarebbe quindi un peccato veniale il far ciò, per la ragione che si compirebbe un atto mancante del proprio e vero scopo.
Così S. Tomaso supp. 9, 94, art. 5, al 4, e in generale i teologi. Ma non è peccato contrarre matrimonio o usare di esso mirando alla procreazione della prole, ma nel tempo stesso, in via secondaria, e quasi accidentale, proponendosi di dar così un sollievo alla natura e di conservarsi sano: nulla v'ha di disordinato in tutto ciò.
ARTICOLO II.—Della richiesta del debito conjugale—I conjugi non sono per se stessi obbligati a richiedere il debito conjugale, imperocchè nessuno è obbligato ad esercitare un proprio diritto. In qualche caso però, vi possono essi essere obbligati; cioè:
1. Se è necessario aver dei figli per prevenire gravi danni alla religione o allo stato: ciò è evidente;
2. Se un conjuge, ordinariamente la moglie, mostra con certi indizii di desiderare l'atto carnale che non osa per pudore di chiedere apertamente; allora l'altro conjuge deve prevenire la richiesta: questo però sarebbe piuttosto il caso di un compimento del debito conjugale tacitamente richiesto, che di una reale richiesta del debito stesso.
Ma sono molti i casi in cui non è permesso chiedere il debito conjugale senza peccare o mortalmente o venialmente. Tratteremo ora questo argomento in due paragrafi.
§ I.—Di coloro che peccano mortalmente esigendo il debito conjugale.
Pecca mortalmente il conjuge che esige il debito conjugale nei seguenti casi:
1. Se, prima o dopo il matrimonio, ha fatto voto di castità, imperocchè in forza del proprio voto è tenuto ad astenersi da ogni atto venereo che non sia debitamente giustificato così statuiscono le Decret. l. 3, tit. 32, c. 12. Ma è obbligato a rendere il debito se l'altro conjuge lo richiede: infatti o esso fece il voto dopo aver contratto matrimonio e allora non ha certo potuto alienare un diritto che spetta all'altro conjuge; o fece il voto prima del matrimonio, e allora contraendo matrimonio peccò gravemente, ma concesse però nel tempo stesso al suo conjuge ciò che in faccia a Dio gli promise, per cui questi, CHE IGNORAVA QUEL VOTO emesso, può accampare i suoi diritti conjugali acquistati, e l'altro non può giustamente rifiutarsi di assecondarli. Così tutti i teologi.
Dissi, che ignorava quel voto, perchè se uno degli sposi avesse conosciuto, prima del matrimonio, il voto emesso dall'altro, si dovrebbe credere ch'egli lo abbia approvato, e non potrebbe perciò lecitamente richiedere il debito conjugale se non con una dispenza. Egualmente se, durante il matrimonio uno degli sposi col consenso dell'altro facesse voto di castità e a più forte ragione se questo voto fosse fatto da entrambi con mutuo consenso: nessuno in questo caso, potrebbe chiedere il debito conjugale.
In proposito Dens, t. 7, p. 196, decide che non è in generale, conveniente che gli sposi, specialmente se sono giovani, si votino a pepertua castità, perchè in tal caso l'amore fra essi scema, il loro vincolo spirituale si allenta, e più acre punge lo stimolo della carne: laonde il confessore non deve nè consigliare né permettere loro tale voto.
Esiste dunque ordinariamente, dopo la consumazione del matrimonio, una ragione sufficiente per domandare la dispensa da cotesti voti, affinchè gli sposi che abitano assieme, vinti dalle tentazioni della carne, non sieno indotti a peccare contro l'obbligo che si sono imposto.
Si noti che la dispensa del voto, emesso da un conjuge, senza saputa dell'altro, non è un caso riservato al sommo Pontefice, imperocchè, per massima, le cose odiose devono essere interpetrate ristrettivamente, ed il solo caso riservato è quello del voto di perfetta castità. Ora, nel caso di cui si tratta, non fu votata la castità perfetta, perchè resta sempre l'obbligo di rendere il debito coniugale che fosse richiesto. Egualmente non è riservato il voto emesso prima del matrimonio, imperocchè in virtù del susseguente matrimonio, il voto, di perfetto, diventa imperfetto. Il vescovo può dispensare da questo voto. Ma la cosa sarebbe diversa—e ciò è evidente—se il voto fosse emesso da entrambi, ovvero da uno solo, ma col consenso dell'altro.
Il voto di non contrarre più matrimonio, o di prendere gli ordini sacri, dopo aver già contratto matrimonio; e il voto di abbracciare lo stato ecclesiastico, emesso dopo la consumazione del matrimonio, non impediscono nè il rendere nè il chiedere il debito coniugale, e in questi casi perciò non è necessaria dispensa alcuna, imperocchè questi voti non vincolano se non dopo la dissoluzione del matrimonio.
E' a notarsi che il voto di castità perpetua, emesso prima o dopo il matrimonio, e che non impedisce di rendere il debito coniugale, diventa voto perfetto morendo l'altro coniuge, e non può essere rotto se non dal solo Pontefice, qualora si volesse contrarre un nuovo matrimonio.
Quegli che, dopo il voto di non sposare, contrae matrimonio, pecca mortalmente, ma può, senza dispensa, rendere e chiedere il debito coniugale. Sciolto questo matrimonio, non ne potrebbe validamente contrarre un altro senza dispensa.
II. Il coniuge che ebbe un commercio carnale, naturale e completo, con persona consaguinea all'altro coniuge in primo o in secondo grado, non ha più il diritto di chiedere il debito coniugale, e pecca mortalmente se lo esigesse, perchè egli avrebbe in questo caso stabilita col suo coniuge una parentela d'affinità, affinità che è un imdimento sopraveniente al matrimonio validamente contratto. Da questo impedimento può dispensare il vescovo da sè o col mezzo dei suoi vicarii generali, ovvero può dar facoltà di dispensa ai confessori.
Nella nostra diocesi, per una speciale concessione di Monsignor Pidoll, tuttavia in vigore, i parrochi primarii possono dispensare ogni diocesano da questo impedimento, ma solamente nel foro della penitenza, impartiscano o no la sacramentale assoluzione (Enchiridion, p. 9.)
Questo impedimento, sopravveniente al matrimonio, essendo stato istituito come una pena, non obbliga la parte innocente, la quale può quindi chiedere il debito, e l'altro coniuge è tenuto a ricambiarlo. Se poi l'incesto avesse avuto luogo anche col consenso del coniuge, questi—come molti teologi pensano—non avrebbe più il diritto di chiedere il debito coniugale. Ma molti altri pensano diversamente, e dicono che questa pena non è formalmente espressa nel Diritto canonico.
E' certo che la donna, violentata, e l'uomo che pecca con donna che ignora essere consanguinea a sua moglie, non vanno incontro ad impedimento alcuno, perchè quì non vi è colpa; e, nell'ultimo caso, l'incesto non è formale, essendo necessaria perciò la consapevolezza: Decret. l. 4, tit. 13, cap. I: Da questo cap. I. Decret. si desume che esime egualmente da impedimento l'ignoranza delle proibizioni della Chiesa, perchè anche quì non c'è consapevolezza. Egli è tuttavia cosa più sicura—come dice Collet. t, 6, p. 89.—impetrare la dispensa del vescovo.
III. Quegli che, durante il matrimonio, battezza o tiene al fonte battesimale la propria prole o la prole del suo coniuge, contrae l'impedimento della parentela spirituale. Così statuisce un Decreto, caus. 30, 9, 1. can. ai conf. e le Decretali, l, 4. tit. 11 c. 2. Nullameno, esso è tenuto a rendere il debito al coniuge che lo richiede, ma questi avrebbe perduto il diritto di chiederlo, qualora, consigliando o esortando, fosse stato la causa per cui l'altro battezzò o tenne al fonte battesimale la prole.
Se, per necessità o per assoluta ignoranza, un coniuge avesse battezzato la sua o la prole dell'altro coniuge, non incorrerebbe in impedimento alcuno: ciò risulta dal cap. citato, lib. 4. Decret. Vuolsi che esista la scusa della necessità rispetto al padre—dicono Pontas, Collator Andag. Collet, ecc.—quando manca il sacerdote, abbenchè vi possano essere dei laici, imperocchè le cose odiose devono essere interpretate rispettivamente, e il Diritto ecclesiastico d'altronde non si spiega chiaramente sul fatto della mancanza di laici. Altri non pochi dicono che il padre non versa in una vera necessità, qualora sia presente un'altra persona qualunque, sia un prete, sia un laico, sia anche una donna, purchè sappiano battezzare. Pare che questo sia il vero significato racchiuso nel vocabolo necessità; infatti cosi dice il Rituale: «Il padre, o la madre, non deve battezzare la propria prole, fuorchè nel caso in cui, imminente essendo la morte, non sia possibile trovare altre persone che vengano a battezzare.» È necessario allora appigliarsi al partito più sicuro, e chiedere la dispensa. Il parroco primario può in questo caso, come abbiamo già detto dianzi, dispensare nel foro della penitenza qualsiasi diocesano.
Quegli che ignora la prole ch'egli battezza o tiene al fonte battesimale sia sua o del suo coniuge, non perde il diritto di chiedere il debito coniugale, perchè non è reo di alcuna colpa: se poi, sapendo che la prole è sua o del suo coniuge, ignora però la proibizione della Chiesa, è pure probabile che non incorra perciò in alcuna pena. Questa opinione sembra essere quella di Dens. tit. 7, p. 262 e di S. Liguori, l. 6, n. 152. Tuttavia sarebbe cosa più sicura di ottenere in questo caso la dispensa.
Da ciò deriva che un padre il quale, sia per ignoranza, sia per necessità, battezza o tiene al fonte battesimale la prole legittima o spuria, propria o d'altri, nata da donna colla quale non è ammogliato, stabilisce con questa donna un impedimento, in forza del quale non ci può essere tra loro matrimonio a meno che non avvenga una dispensa: e la ragione è che la parentela spirituale, contratta fuori dal matrimonio, non costituisce punto per sè stessa una pena.
IV. Colui che sa in modo certo che il suo matrimonio nullo, per esempio, in causa d'un impedimento d'affinità proveniente da commercio carnale illecito, non può nè chiedere il debito coniugale nè renderlo per qualsiasi motivo, imperocchè commetterebbe una vera fornicazione: la cosa e ragionevolmente chiara, ed è anche espressamente chiarita nelle Decretal, l. 5, tit. 39, cap. 44.
Se poi ha contratto un matrimonio di dubbia validità, ovvero, se sorge il dubbio, dopo averlo contratto; esso, o si avvede che questo dubbio è privo d'ogni fondamento di ragione e allora lo deve respingere come uno scrupolo, e può chiedere benissimo il debito coniugale; o s'accorge che esso è appoggiato a ragioni non sprezzabili, e allora non può chiedere il debito, se prima non è coscenziosamente certo; diversamente; egli incorrerebbe nel pericolo di fornicare. Ma egli è tenuto a rendere il debito al coniuge che non dubita, e lo richiede; imperocchè fra due mali che non si possono evitare, è da scegliersi il minore; ed è certo male minore esporsi al pericolo d'una materiale fornicazione, che a quello di essere ingiusto contro l'altro coniuge. Queste decisioni si trovano al cap. che dianzi abbiamo citato.
Qui si suppone che non esistano giusti motivi per ricusare il debito coniugale o per sottrarvisi con sotterfugi, imperocchè nel caso invece in cui ci fosse pericolo d'ingiustizia, non si dovrebbe rendere il debito. Dicasi egualmente pel caso in cui gli argomenti per la nullità del matrimonio fossero molto più serii che quelli per la validità non sarebbe permesso rendere il debito coniugale, imperocchè si commetterebbe senza dubbio alcuno una fornicazione. Così Dens t. 7. p. 199.
Se entrambi gli sposi dubitassero della validità del matrimonio, nè l'uno nè l'altro potrebbe nè chiedere nè rendere il debito coniugale: ciò risulta da quanto si è già detto,
§ II.—Di coloro che peccano venialmente esigendo il debito coniugale.
I. Qualche teologo, citato da S. Liguori l. 6, n. 91 5,—dice, assecondando S. Tomaso, che è peccato mortale lo accoppiarsi alla moglie durante i mestrui, i quali sono quel flusso sanguigno che ordinariamente si appalesa ogni mese nelle donne atte a rimaner fecondate; ed è peccato perchè si nuoce alla prole e perchè è cosa proibita da Dio come risulta dal Levitico, 20, 18; altri comunemente insegnano che è peccato, perchè con esso si offende la scienza, ma è peccato soltanto veniale, imperocchè l'accoppiamento carnale esercitato durante i mestrui o non nuoce affatto o nuoce ben poco alla prole, e di più, la proibizione espressa al Levitico fu come pratica, abrogata dalla nuova Legge. Così S. Antonino, Navarrus, Concina, Pontius, Bonacina, Paludanus, Caietano, Sylvius, Billuart, Dens, ecc. Se poi vi fosse una causa ragionevole che giustificasse la richiesta del debito coniugale, per esempio, una grave tentazione, o per sfuggire alla incontinenza, non vi sarebbe alcun peccato. Così Navarrus, Paludanus, la scuola di Salamanca, S. Liguori.
Se però la mestruazione, che ordinariamente non va più in là di due o tre giorni, si prolungasse e diventasse quasi continua come talvolta accade, il marito può, senza peccare, chiedere il debito coniugale; imperocchè sarebbe per esso assai più grave l'astenersene.
Tutti sono d'accordo che non pecca la moglie, la quale rende il debito durante la mestruazione: ed è pure tenuta a renderlo, se il marito non voglia ascoltare benigni avvertimenti e desistere, a meno che non sia evidente un grave danno, come suole accadere allorchè la mestruazione è sovrabbondante.
Ciò che si dice riguardo al tempo dei mestrui, dicasi con eguale ragione riguardo al tempo della gravidanza e del flusso che segue il parto. Vedi S Liguori l. 6, 926.
II. Chiedere il debito coniugale durante il tempo della gravidanza non è peccato mortale, semprechè sia escluso il pericolo d'aborto; è opinione questa comunissima fra i teologi, ed è una conseguenza di quanto abbiam detto intorno alla «richiesta del debito coniugale per evitare la incontinenza.» Nel caso, di cui è parola, il feto umano si trova talmente avvolto nella matrice ch'esso non può essere toccato dal seme dell'uomo, ed è per ciò che non è presumibile un facile aborto. Per tali motivi, con importune interrogazioni non devonsi su questo tema molestare i coniugi.
Sanchez l. 9, disp. 22, n. 6, e molti teologi da esso citati insegnano che non vi ha colpa, nemmeno veniale, nel richiedere il debito coniugale durante la gravidanza, imperocchè, non richiedendolo, sarebbe come sottostare ad una quasi continua astinenza dall'atto coniugale, e il matrimonio in allora, che fu istituito come un rimedio contro la concupiscenza, non servirebbe che ad irritare, non a calmare la libidine; sarebbe un inganno. Tuttavia S. Liguori l. 6. n. 924, con molti altri limita questa facoltà al solo caso nel quale esista pericolo di incontinenza.
Altri teologi invece, e non pochi, pensano che anche in questo caso il richiedere il debito coniugale non va esente da colpa veniale, imperocchè, essi dicono, l'atto coniugale benchè esercitato per evitare la continenza, manca del suo corpo legittimo. È questa l'opinione dei Padri e dei dottori sopracitati.
Quanto a noi, non tenteremo certo di definire la controversia. Commiserando questa pericolosa condizione dei conjugi diremo soltanto doversi essi lasciare nella loro buona fede, qualora il volerli distogliere dalle loro abitudini li potesse spingere verso falli più gravi.
III. San Carlo avverte i conjugi di astenersi, con mutuo assenso, dall'uso del matrimonio, nelle feste solenni, nei giorni domenicali, nei giorni di digiuno, e in quelli nei quali si è ricevuta o si deve ricevere la S. Eucarestia Ciò è conforme a più statuti rituali, e, fra gli altri, a quello di Mans, p. 140 Molti teologi, citati da Sanchez e da S. Liguori, sostengono che il chiedere il debito conjugale nei giorni sopraindicati e specialmente in quelli in cui si deve ricevere la S. Eucarestia, non va immune da peccato veniale, a meno che non ci sia una causa ragionevole che scusi, come sarebbe una grave tentazione. Questa opinione è motivata da ciò: che i diletti della carne distruggono grandemente il pensiero e lo rendono meno atto ad applicarsi a quelle cose spirituali, alle quali sono consacrati quei giorni. Tuttavia, Benedetto XIV, nel Sinodo Diocesano, l. 5, c. I. n. 8, nota che questo, ora, non è che un consiglio, benchè un tempo la Chiesa l'avesse prescritto sotto gravi pene.
Tutti i teologi dicono, con S: Francesco di Sales, (Introd. alla Vita Devota, 2° part. cap. 20), che il conjuge il quale nel giorno in cui ricevette o deve ricevere la divina Eucaristia, rende il debito conjugale, richiesto, non pecca; e di più che è pure tenuto a renderlo, se l'altro conjuge non vuole ascoltar preghiere perchè desista.
Quì i teologi si domandano, se colui, il quale ebbe nel sonno una polluzione, possa ricevere la sacra Eucarestia. Essi sogliono rispondere con S. Gregorio Magno, il quale, nella lettera al divino Agostino, apostolo nella Gran Bretagna e riferita nel Decreto, p. I, dist. 6, c. 1, faceva questa distinzione:—Questa polluzione proviene o da sovrabbondanza naturale d'umori o da infermità, e in questi casi non è colpevole; o proviene da eccessi di gola, e allora è peccato veniale; ovvero da pensieri precedenti, e può essere peccato mortale. Nei primi casi, è uno scrupolo da non temersi; nel caso degli eccessi di gola, la polluzione non impedisce che si riceva il sacramento o si celibrino i Misteri, qualora a far ciò consigli un ragionevole motivo, per esempio, l'essere un giorno di festa o una domenica, nell'ultimo caso,—ci dice S. Gregorio—«una tale polluzione deve fare astenere in quel giorno dalla celebrazione d'ogni sacro mistero.» Cionondimeno, se la polluzione non è per la sua origine mortale ovvero (trattandosi d'un sacerdote) se il sacerdote, realmente pentito, sia stato da essa assolto, potrà in quel giorno celebrare, quando a ciò lo consigli qualche ragionevole motivo.
Quegli che, accoppiandosi carnalmente nel matrimonio, desidera che dal suo atto non nasca prole, pecca: su ciò sono d'accordo tutti i teologi, ma sarebbe cotesto soltanto un peccato veniale, giusto l'adagio che finis præcepti non cadit sub præcepto. Così Sanchez l. 9, disp. 8, n. 10 e molti altri. Ma v'hanno pure dei teologi, del resto pochissimi che lo vogliono un peccato mortale.
Però, è peccato mortale, qualora l'impedimento alla fecondazione venga opposto volontariamente.
ARTICOLO III.—del ricambio del debito conjugale.—Noi dovremo dire:
I. Dell'obbligo di rendere il debito conjugale;
II. Delle cause che dispensano da ricambiare il debito conjugale.
3. Di coloro che peccano mortalmente rendendo il debito coniugale.
4. Di coloro che commettono il peccato di Onan.
5. Di coloro che, rendendo il debito coniugale, peccano venialmente.
§ I.—Dell'obbligo di rendere il debito coniugale.
Secondo la S. Scrittura e la Ragione, è stretto obbligo in ciascun coniuge di rendere il debito coniugale all'altro che lo chiedessse espressamente o tacitamente.
1. Secondo la S. Scrittura: I. ai Corin. 7, 3: «L'uomo renda il debito coniugale alla moglie, e la moglie lo renda al marito: non vogliate imporvi delle privazioni, a meno che ciò non avvenga con mutuo consenso per adempiere agli ufficii della preghiera». Queste parole esprimono chiaramente lo stretto obbligo.
2. Secondo la Ragione: Da ogni contratto nasce l'obbligazione naturale di stare a quanto si è convenuto; ora precipuo oggetto del matrimonio è la mutua prestazione del corpo per compiere ordinatamente l'atto coniugale, perciò: chi senza legittimo motivo ricusasse l'atto coniugale, mancherebbe gravemente ad un patto stipulato solennemente e con giuramento, e peccherebbe mortalmente. Così tutti i teologi.
D'onde risulta: 1. E' peccato mortale il ricusare, fosse anche per una sol volta, senza legittimo motivo, il debito carnale al coniuge che lo chiede con insistente ragionevolezza. Ma se il richiedente con facilità si adatta alla privazione e non incorre nel pericolo della incontinenza, allora il ricusare alcune volte il debito coniugale, o non è peccato, o se lo è, non è mortale.—2. Uno dei coniugi non può lungamente stare assente quando l'altro coniuge vi si opponga a meno che non esista una grande necessità. Diversamente, una tale assenza equivarrebbe al rifiuto di rendere il debito coniugale, e lederebbe gravemente la giustizia.
§ II.—Dei motivi che dispensano dal rendere il debito coniugale.
Come un legittimo motivo può talvolta dispensare dal restituire una cosa, così può egualmente dispensare dal restituire il debito coniugale. Molti sono i motivi di questo genere, cioè;
1. Se il coniuge che chiede il debito coniugale non è in sè stesso, per esempio, se è demente, o ubbriaco, non ci è obbligo in allora di assecondare la sua dimanda, imperocchè la sua richiesta non è un atto ragionevole. Tuttavia, se l'uomo, malgrado questo suo stato, può ancora consumare l'atto coniugale, la moglie può annuire alla sua domanda, e molto più sarà tenuta ad annuire, quando ragionevolmente essa tema che una ripulsa spingerebbe il marito alla incontinenza, o a darsi ad altra donna, o ad uscire in bestemmie o in turpiloqui coi domestici o coi figli. Così Sanchez l. 9, disp. 23, n. 9, S. Liguori, l. 6, n. 948, ecc. i quali dicono che alla donna demente o furiosa non deve nè rendersi nè chiedere il debito coniugale, perchè v'ha pericolo d'aborto:
1. E' scusato quegli che non rende il debito coniugale, allorchè, rendendolo, correrebbe grave pericolo la sua salute: prima del debito coniugale, c'è infatti l'esistenza e la salute. Dicasi lo stesso, se si corresse il grave pericolo di nuocere alla prole.
Da ciò risulta: 1. non c'è obbligo di rendere il debito al marito, affetto da morbo contagioso, per esempio da male venereo, peste, lebbra, ecc. Alessandro III, però dice, che deve rendersi il debito coniugale ad un lebbroso ma Sanchez, l. 9, disp. 24, n. 17. S Lig. l. 6, n. 930, e molti altri dippoi insegnano che quelle parole si riferiscono al caso in cui non ci fosse probabilità di incorrere nel pericolo di rimanere ammorbato, imperocchè è repugnante l'ammettere che un coniuge debba esporsi a tanto pericolo. Ma gli stessi autori eccettuano il caso in cui la lebbra abbia preceduto il matrimonio e fosse nota all'altro coniuge. Ad ogni modo, è sempre da supporsi che non vi sia un grave pericolo, per esempio, il pericolo della morte. 2. Il coniuge ammalato, che non potrebbe rendere il debito senza suo grave danno, ne è dispensato per tutto il tempo della malattia; ma non è permesso di rifiutarlo adducendo inconvenienti di gravidanza o d'educazione dei figli, o le consuete molestie del parto, imperocchè tutte queste cose non sono che accessorii del matrimonio.
3. Un coniuge non è tenuto a rendere il debito all'altro coniuge il quale per causa d'adulterio perdette il diritto di chiederlo, imperocchè non si è più obbligato ad essere fedele a chi ha rotto la fede: ma se è egli stesso invece il reo d'adulterio, non può ricusare il debito coniugale richiestogli, imperocchè in questo caso le offese si compenserebbero. Ciò è cosa certa per la moglie rispetto al marito, ma non è forse così per il marito rispetto alla moglie, perchè la donna adultera pecca assai più gravemente pel motivo ch'essa provoca il pericolo di introdurre nella famiglia dei falsi eredi.
Del resto, quegli che perdonò al suo coniuge l'adulterio per esempio, rendendogli il debito coniugale dopo aver saputo l'adulterio stesso, non può rifiutarlo. Nondimeno, l'adultero può chiedere, ma solo come un favore, al coniuge consapevole della infedeltà, che gli conceda il debito coniugale: se poi questo coniuge ignora affatto l'infedeltà, l'adultero non è obbligato a rivelargliela, per la ragione che non si può costringere chicchessia ad infliggersi una punizione.
4. Se il debito coniugale viene chiesto frequentemente, per esempio, più volte nella stessa notte, non si è sempre obbligati a renderlo, imperocchè ciò è contrario alla ragione, e può essere grandemente nocevole. Deve però la moglie, per quanto può—dice Sanchez, l. 9, disp. 2, n. 12,—sovvenire ai bisogni del marito allorchè questi prova stimoli carnali veementi: lo spirito di carità vuole che essa, per quanto può, allontani il marito dal pericolo della incontinenza.
5. La donna non è obbligata a rendere il debito coniugale durante il flusso mestruale; o nel puerperio, a meno che ragionevolmente non tema che il marito incorra nel pericolo della incontinenza, perciò, se le di lei preghiere non valgono a persuaderlo di astenersi dall'atto coniugale, deve alla fine rendergli il debito, imperocchè, altrimenti, sarebbe a temersi il pericolo d'incontinenza, di litigii, od altri inconvenienti. Cosi S. Bonaventura e molti altri citati da Sanchez, l. 9, disp. 21, n. 16.
Generalmente i teologi insegnano essere lecito rendere e chiedere il debito coniugale nel tempo dell'allattamento perchè consta dall'esperienza che raramente l'accoppiamento carnale guasta in questo caso il latte. (Sanchez, l. 9, disp. 22, n. 14, e S. Liguori, 1, 6, n. 911).
6. Non è permesso ricusare il debito coniugale per la paura di avere troppo numerosa prole. Gli sposi cristiani confidino in Dio che manda il cibo ai giumenti e ai pulcini dei corvi quando l'invocano (salm. 146, 9); benedicendo egli la fecondità, benedice bene spesso anche i beni temporali e spirituali facendo si che fra i figli uno ne venga il quale, dotato di particolari qualità, benefichi poi moralmente e materialmente tutta la famiglia.
Ciononpertanto, se mancassero davvero i mezzi di allevare, secondo il proprio stato, una numerosissima prole, Sanchez l. 19, disp. 25, n. 3, e molti altri, reputano lecito il ricusare il debito coniugale, semprechè non vi abbia pericolo d'incontinenza; ma siccome il coniuge che nega in questo caso il debito non può mai con certezza sapere se il conjuge che lo domanda possa incorrere nel pericolo d'incontinenza, così il confessore deve raramente permettere che sotto questo pretesto si neghi il debito conjugale. Egli deve sempre esigere che l'astinenza avvenga per mutuo consenso; cionondimeno benchè si sia fatto il proponimento di conservarsi reciprocamente in una perfetta continenza, ciascuno degli sposi deve sempre essere disposto a rendere il debito conjugale all'altro che lo richiedesse.
VII. La donna che, consenziente il marito, prende, per una pattuita mercede, un fanciullo d'altri a nutrire, è scusata se non rende il debito conjugale durante l'allattamento, imperocchè se il latte di una donna incinta non nuoce ordinariamente alla propria prole che di esso si alimenta, non avviene cosí se la prole che succhia quel latte è prole d'altri. Perciò, chi affida il proprio bambino ad una balia, lo vedrà infermarsi, quando quella balia sia incinta.
§ III. Di coloro che peccano mortalmente, rendendo il debito coniugale.
I. Se il coniuge che domanda il debito pecca mortalmente, per esempio, chiedendolo in un luogo pubblico o sacro, o quado vi sia pericolo d'aborto o pericolo di nuocere alla propria o alla salute dell'altro, ovvero quando v'abbia evidente rischio di spandere il seme fuori della vagina della donna mentre potrebbe sfogarsi diversamente, è cosa certa che pecca pure mortalmente l'altro conjuge che gli rende il debito, imperocchè parteciperebbe alla stessa colpa ed assumerebbe lo stesso carattere peccaminoso.
II. Se l'uomo è decrepito e debole tanto da non poter compiere l'atto carnale, e non abbia speranza di poterlo compiere, peccherebbe mortalmente esigendo il debito conjugale, perchè sarebbe cosa contro natura; e la moglie per la stessa ragione peccherebbe mortalmente, rendendolo. Ma se l'uomo riuscisse di quando in quando a darsi all'atto conjugale, benchè spesso non riesca a consumarlo, la moglie può rendere il debito e può anche aver l'obbligo di renderlo, imperocchè, nel dubbio di un felice risultato, il marito non può privarsi del proprio diritto: al marito stesso in questo caso è permesso chiedere il debito conjugale, poichè può avere una ragionevole speranza di saper consumare l'atto carnale; e se avvenga ch'egli spanda il seme fuori della vagina della donna, si giudica essere avvenuta la cosa per accidente, ne gliela si può imputare a peccato. Ma ove nessuna speranza egli abbia di giungere alla consumazione dell'atto carnale, egli deve certamente astenersene sotto pena di peccato mortale. Così Sanchez, l. 19, disp. 17, n. 24, S. Liguori, l, 6, 954, dub. 2 e molti altri da essi citati.
III. Se uno dei conjugi, richiedendo il debito, peccasse mortalmente in forza di una circostanza sua particolare, per esempio, perchè fece voto di castità, o perchè si propone uno scopo cattivo,—i teologi domandano se è permesso rendere a questo coniuge il debito. Certi teologi pensano essere peccato mortale rendere quì il debito conjugale, a meno che la cosa non sia scusata da un grave motivo; imperocchè, nel caso in questione, il conjuge che domanda, non ha diritto alcuno sul corpo dell'altro; ovvero, pel voto emesso o pel fine perverso che si propone, il suo atto non sarebbe che un atto cattivo: l'altro conjuge può quindi non voler assolutamente rendersi suo complice. Molti altri, per lo contrario, dicono che l'altro conjuge, non solo potrebbe rendere il debito coniugale, ma deve renderlo, perchè il conjuge richiedente non perdette con un voto emesso, il suo diritto: sarà una richiesta illecita, ma non ingiusta. Potreste voi negare un debito pecuniario a un vostro creditore che promise di non chiedervelo, adducendo voi ch'egli ora ve lo chiede contro la promessa fatta? No certamente. Del pari—dicono—il coniuge che è richiesto, non può negare il debito conjugale all'altro conjuge, malgrado il voto da questi fatto, e malgrado il peccato mortale che esso commette, chiedendo. Così Sanchez, l. 9. S. Liguori, ecc.
A me pare frattanto fuori di dubbio che il conjuge a cui, è chiesto il debito sia obbligato, pe dovere di carità, di avvertire il chiedente e distoglierlo dal peccato, «semprechè—dice S. Liguori—esso possa ammonire senza tema di grave dissidio, di sdegno, o di incontinenza,» inconvenienti che spesso sono a temersi. Non è più un obbligo la correzione fraterna quando non vi ha speranza alcuna di ammenda.
Tutti i teologi asseverano che il conjuge non legato ad un voto può lecitamente chiedere il debito conjugale, e molti ve ne hanno che lo consigliano a chiederlo quando egli preveda che l'altro conjuge glielo richiederebbe lui stesso: gli eviterebbe così di commettere un peccato.
IV. Risulta dal fin quì detto che il conjuge, il quale ebbe, un commercio incestuoso con persona consanguinea all'altro conjuge in primo o secondo grado, decade dal diritto di chiedere il debito.
Ma se, ciononstante, il chiedesse,—è obbligato l'altro a renderlo?
Egli è certo che il conjuge innocente può chiedere il debito conjugale e l'altro è tenuto a renderlo. Perciò molti teologi in questo caso, come nel caso precedente, lo consigliano a chiedere il debito, prevenendo così la domanda dell'altro, il quale, chiedendo, cadrebbe in peccato.
Molti teologi citati Sanchez, l. 9, disp. 6, n. 11, ritengono invece che il coniuge innocente pecca mortalmente rendendo il debito all'altro che lo richiede, perchè asseconda una richiesta che ha peccato mortale, e perciò fa propria l'altrui malizia.
Moltissimi altri però, e più probabilmente, insegnano con Sanchez e S. Liguori che non v'ha peccato a rendere il debito conjugale, quando non si possa prudentemente distogliere il conjuge richiedente dal peccato di chiederlo: lo sposo innocente, compiendo in questo caso l'atto conjugale, fa una cosa buona in se, a cui ha un diritto, che non gli può esser tolto dall'atto colpevole dell'altro conjuge: sia che egli chieda, sia che egli renda, esercita un proprio diritto, e perciò non pecca, specialmente poi se negando il ricambio del debito conjugale ne potessero risultare inconvenienti o se non gli fosse possibile in niun modo di distogliere l'altro conjuge dal peccato.
§ IV Di coloro che commettono il paccato di Onan.
Questo peccato avviene allorquando l'uomo, dopo essersi introdotto nella vagina della donna, si ritira, affinchè il suo umore spermatico non si versi dentro le parti genitali della donna stessa, e così non avvnga la generazione. La denominazione di questo peccato viene da Onan, secondogenito del patriarca Giuda, il quale, morto il fratel suo Her senza figli, fu costretto a sposarne la vedova, di nome Thamar, affine di continuare la parentela del fratello. «Sapendo Onan che i figli nascituri non sarebbero considerati come suoi e porterebbero il nome del fratello, nè ciò egli volendo, accoppiavasi, sì, colla vedova del fratel suo, ma faceva in modo che il suo seme si versasse in terra» (Gen. 38, 9.). Nulla è oggi più frequente di questa detestabile abitudine fra i giovani sposi, che, non infrenati dal timore di Dio, sprezzano le parole dell'Apostolo: «sia il connubio, sopra ogni altro, onorevole; e il talamo, immacolato, (Cbr. 13, 4)» e vivono: «come il cavallo e il mulo, a cui manca la ragione (Sal. 31, 9).» Non domandando essi al matrimonio che le sole voluttà della carne, rifuggono dai suoi doveri e vogliono, o non aver figli, o averne solo un determinato numero; perciò si danno turpemente e senza freno alcuno alla libidine, evitando con arte le conseguenze dei loro accoppiamenti carnali.
1. E' certo che l'uomo il quale così opera, qualunque ne sia la causa, pecca mortalmente, se non lo scusi la buona fede; e non può essere assolto in confessione, se non si dolga del peccato e si proponga sinceramente di non cader più in esso; non può essere messo in dubbio ch'egli operi in modo enorme contro lo scopo del matrimonio. «Fu per questo che il Signore percosse Onan, il quale commetteva un'azione detestabile. (Gen. 38 10).»
2. E' certo che, per la stessa ragione, la moglie che induce il marito a così fare, ovvero acconsente alla di lui detestabile azione, o—e ciò a più forte ragione—essa si ritira, malgrado la volontà del marito prima che questi le abbia versato nella vagina il seme, pecca mortalmente ed è assolutamente indegna dell'assoluzione. Sì, non è infrequente il caso di mogli che non permettano al marito di consumare interamente l'atto coniugale, ovvero che, almeno, liberamente acconsentano che il marito compia la nefanda azione d'Onan.
3. E' certo che la moglie è, almeno ordinariamente, obbligata ad ammonire il marito e a distoglierlo, per quanto può, dal compiere quella perversa azione: è la legge della carità che da lei lo esige.
4. E' certo che la moglie può e deve rendere il debito coniugale; se il marito, da lei ammonito, promette di consumare perfettamente l'atto carnale, e se, infatti, di quando in quando esso perfettamente lo consuma: sul semplice dubbio ch'egli possa mancare al proprio dovere, essa non può negare il debito coniugale; ma essa deve disapprovarlo allorchè egli si ritira indebitamente della sua vagina; se no, peccherebbe anch'essa gravemente.
Ora la difficoltà sta nel sapere, con tranquilla coscienza, se essa può rendere il debito conjugale, ove sappia con certezza che il marito si tirerà indietro, malgrado le sue preghiere per distornelo.
Molti teologi sostengono che la moglie in questo caso non può rendere il debito coniugale ancorchè si esponesse ad una minaccia di morte:
1. Perchè l'atto del marito che si ritira indebitamente dalla vagina della moglie è atto cattivo; e la moglie che a questo atto annuisce, partecipa alla peccaminosità del marito;
2. Perchè, nella nostra ipotesi, l'uomo non chiede veramente l'atto coniugale, ma soltanto il permesso di introdursi nella vagina della donna per eccitare in se una polluzione;
3. Perchè, se il marito esigesse dalla moglie atti sodomitici, essa certamente non potrebbe in modo alcuno acconsentirvi, ancorchè si esponesse con ciò alla morte: ora, nel caso nostro, la domanda del marito si riduce a chiedere nè più nè meno che un atto di sodomia[12], perchè vi sarebbe esclusa la consumazione dell'atto conjugale. Cosí Habert, tit. 7, p. 745, Collator di Parigi, t 4, p. 348, molti Dottori della Sorbonna citati da Collet, t. 16, p. 244, Collator Andeg. «Sugli Stati,» t. 3 p. ultima, Bailly ecc.
[12] Qui l'autore si riferisce a quella specie, diremo così anormale di sodomia, che si compie fra persone di sesso differente, imperocchè la sodomia normale sarebbe quella fra maschio e maschio, fra femmina e femmina (Vedi cap. III. art. II). (Nota del traduttore)
Molti altri insegnano che la moglie, la quale non si oppone alla domanda del marito e si offre a lui nel modo che è d'uso, va immune da ogni peccato, qualora essa non dia il proprio intero assentimento all'azione del marito quando esso si tira indietro prima del tempo, imperocchè, cosi operando, essa fa cosa lecita ed esercita un diritto di cui il marito non può colla sua malizia, privarla: essa non fa se non ciò che, dato il matrimonio, può lecitamente fare. E il marito che ad essa si accosta e s'introduce nella parte genitale di lei, non pecca già per ciò, ma pecca soltanto perchè si ritira innanzi tempo e spande fuori della vagina il suo seme. Dunque se la moglie non dà a quest'azione del marito il proprio consenso, essa non partecipa al peccato del marito. Così Sanchez, l. 9, disp. 17, n. 3, Pontius, l. 10, cap. 11, n. 3, Tamburinus. l. 7, cap. 3, § 5, n. 4. Sporer, p. 356. n. 490, Pontas al vocabolo «Dovere conjugale» cap. 55, S. Liguori, l. 6, n. 947.
Roncaglius e Ebel, citati da S. Liguori, l. 6, n. 947, permettono essi pure alla moglie di rendere il debito conjugale al marito che vuole tiarsi indietro innanzi tempo, purchè essa non dia il proprio assenso al peccato di lui: ma per scusarla d'ogni colpa essi esigono un grave motivo.
Questa opinione a noi sembra la sola ammissibile, imperocchè noi siamo fermamente persuasi che quì l'azione della donna non ha nulla in sè di cattivo; perciò crediamo che il giudizio, dato da Habert e dagli altri teologi che ed esso aderiscono, sia troppo severo, e non fondato. La moglie può dunque quand'abbia una sufficiente ragione, prestarsi passivamente al marito: ma la ragione scusante deve essere proporzionata alla malizia del peccato e all'effetto della cooperazione, imperocchè non si può mettere in dubbio che la moglie in questo caso cooperi direttamente al peccato del marito: per ciò la causa scusante vuolsi che sia grave. Così ora pensano in generale i confessori dotti e pii, e la stessa Sacra Penitenzieria, la quale interrogata con queste parole:—«Una pia moglie può ella permettere che suo marito le si accosti, dopo che ella sa per esperienza ch'egli segue la nefanda usanza di Onan………. specialmente se, rifiutandosi essa, si esponga al pericolo di sevizie, o tema che il marito vada a sfogarsi con prostitute?» rispose il 23 aprile 1822: «Siccome nel caso proposto la moglie, da parte sua, nulla farebbe che fosse contro natura, faccia pure questa cosa che è lecita; e tutto ciò che vi ha di disordinato in questo atto si imputi alla malizia dell'uomo, il quale, invece di consumare l'atto conjugale, si tira indietro e spande il seme fuori della vagina. Se la moglie, dopo aver fatto le debite ammonizioni al marito, che insiste minacciandole percosse, la morte, od altre gravi sevizie, essa nulla ottiene, può allora, senza peccare, (come insegnano provetti teologi) prestarsi passivamente al marito, imperocchè, in questo caso, essa non fa che semplicemente tollerare il peccato di suo marito, ed ha per sè gravi motivi di scusa, perchè la carità che pur l'obbliga ad opporsi al marito, non l'obbliga però ad opporglisi esponendosi a troppo gravi inconvenienti.»
Dunque resta stabilito che la moglie, date queste circostanze, non pecca prestandosi al marito, semprechè però possa essere scusata da gravi motivi. Ora, ecco i motivi che vengono considerati come gravi:
1. Se essa teme la morte, le percosse, o gravi sevizie. Ciò risulta manifesto dai responsi della Sacra Penitenzieria e dalla Ragione.
2. Se c'è luogo a temere che il marito conduca nella casa conjugale una concubina e viva maritalmente con essa, imperocchè una donna sensata sopporterà piuttosto le sevizie e le percosse che vedere nella propria casa una tresca così ingiuriosa per lei.
3. Se c'è a temere che il marito, benchè non tenga nella propria casa una concubina, la possa però in qualche altro modo frequentare, o possa tenere relazioni con meritrici, ci sembra che la moglie abbia quì un motivo sufficiente di scusa, tuttochè la Sacra Penitenzieria non si sia espressa su questo punto: è certo che un tale stato di cose riuscirebbe assai molesto alla moglie recando con sè diverbi, dissidii, sciupìo d'avere, scandalo, ecc.
4. La gravità di tutte queste molestie deve essere misurata a seconda delle circostanze personali. Ciò che per uno si reputa lieve cosa, può essere per un altro una cosa gravissima: ai litigii passeggeri, ai dissidii ed anche alle percose non si dà gran peso presso i contadini ma queste cose sarebbero insopportabili per una donna timida, istruita con squisitezza, ed educata alle maniere urbane. Ora, il timore di rilevanti dissidii, in quest'ultimo caso, sarebbe una causa sufficiente per scusare il ricambio del debito conjugale.
5. Egualmente può rendere il debito conjugale la moglie, se essa sà con certezza che il marito, irritato da una di lei negativa, bestemmierebbe Dio e la religione, ingiurierebbe confessori e sacerdoti, e uscirebbe in parole scandalose coi figli o coi domestici: volendo essa impedire un peccato, ne provocherebbe invece altri, gravi, ed anche più gravi del primo: a nulla di buono essa dunque riuscirebbe, e dovrebbe anche esporsi a subire gravi molestie.
6. A più forte ragione sarebbe una scusa sufficiente il timore di divorzio, o di separazione, o di disonore, o di grave scandalo.
7. Non è necessario che la moglie resista al marito fino al punto di provare le sevizie, le molestie e gli altri inconvenienti summentovati, imperocchè allora, anche rendendo o offrendo il debito conjugale, non riuscirebbe spesso a togliere il male già esistente: d'altronde essa non è obbligata a subire quelle molestie per impedire al marito di peccare. Basta dunque che il timore sia ragionevole.
8. Non è essa neppure obbligata di ammonire il marito ogni volta ch'esso le domanda il debito conjugale coll'intenzione di ritirarsi da lei prima del tempo, quando ella sappia per esperienza che nulla ottetrebbe, deve tuttavia, almeno qualche volta, far capire al marito ch'essa non è contenta del suo mal fare. Si guardi però bene dal non assentire internamente al peccato del marito o dal compiacersi segretamente in esso, sia pel desiderio di non aver figli, o di non aver le molestie della gravidanza, o per qualsivoglia altro motivo. Nel caso che l'atto fecondatore dipendesse unicamente da lei, dovrebbe essere disposta, piuttosto alla morte, che ad impedire la generazione. In tutti questi casi è permesso alla moglie tutto ciò che le sarebbe lecito, se il marito compisse regolarmente l'atto conjugale.
I suesposti principii sono generalmente accettati. Cionullameno v'hanno ancora molte incertezze che nello scorso anno così esponemmo al sommo Pontefice:
«Beatissimo Padre,
«Il vescovo di Mans, prostrato con somma reverenza ai piedi di
Vostra Santità, vi espone umilmente ciò che segue:
«Quasi tutti i giovani sposi non vogliono aver prole numerosa, e
d'altronde non possono moralmente astenersi dall'atto conjugale.
«Interrogati dai confessori sul modo con cui essi esercitano i loro diritti conjugali, sogliono ordinariamente ritenersi gravemente offesi da tali interrogazioni; ma continuano però nei loro smodati atti conjugali e nel tempo stesso non vogliono punto avere prole troppo numerosa, malgrado tutte le nostre ammonizioni.
«Agli ammonimenti dei confessori rispondono abbandonando i sacramenti della Penitenza e della Eucarestia, dando in tal modo mali esempii ai figli, ai domestici e ad altri fedeli in Cristo. Da ciò consegue un lagrimevole pregiudizio alla religione.
«Il numero di coloro che si accostano al sacro tribunale diminuisce dovunque di anno in anno, e specialmente pel motivo or enunciato, come asseverano molti parroci, cospicui per pietà, per scienza e per esperienza.
«Che facevano un tempo i confessori? dicono molti. Dai matrimonii non nascevano allora, generalmente, più figli di quello che oggi ne nascano: i conjugi non erano allora più casti d'adesso, eppure non mancavano essi al precetto della annuale Confessione e della Comunione pasquale.
«Tutti sinceramente ammettono essere massimo peccato tanto la infedeltà di un conjuge, quanto il provocato aborto. Or bene: non si riesce che a stento a persuadere qualcuno, che si è obbligati, sotto pena di peccato mortale, di conservarsi perffettamente casti nel matrimonio[13], e di correre il rischio di procreare numerosa prole.
[13] É bene richiamarsi alla mente la distinzione fra castità coniugale, castità vedovile e castità verginale (V il preambolo al Cap. I.) Si è casti nel matrimonio ogni qualvolta si subordinano gli atti coniugali ai dettami della ragione: la castità conjugale non è lo stato verginale nella carne, ma è l'uso virtuoso del matrimonio. (Nota del Traduttore).
«Lo scrivente vescovo di Mans, prevedendo i gravi mali che da ciò possono scaturire, e turbato dalle incertezze, sollecito interpella Vostra Beatitudine sulle seguenti questioni:
«1.° I conjugi, che usano del matrimonio in modo da impedire la fecondazione, commettono un atto per sè stesso mortalmente cattivo?
«2.° Benchè quest'atto sia da aversi per sè stesso mortalmente cattivo, possono gli sposi, che di esso non accusano sè stessi, ritenersi in una tale buona fede che li renda immuni da grave colpa?
«3.° È da approvarsi la condotta di quei confessori che per non offendere i conjugi, si astengono dall'interrogarli circa il modo col quale usano dei loro diritti conjugali?«
Risposta,
La sacra penitenzieria, ponderate naturalmente le proposte questioni, risponde alla 1.ª:
«Allorquando tutta la disordinatezza degli atti conjugali provenga dalla malizia dell'uomo, il quale, invece di consumare l'atto, si tira indietro e spande il suo seme fuori della vagina della moglie, questa può, dopo le debite ammonizioni invanamente fatte e qualora il marito insista minacciandola di percosse o di morte, può, senza peccare,—come insegnano autorovoli teologi—prestarsi passivamente all'atto conjugale, a patto però, che in questi casi essa non faccia che tollerare semplicemente il peccato del marito: essa ha quì un grave motivo che la scusa, imperocchè la carità, che pure l'obbliga a far resistenza, non l'obbliga cionompertanto fino ad esporsi a tanto gravi molestie
Alla 2:ª poi e alla 3.ª questione risponde: Che il confessore si richiami alla mente l'adagio: le cose sante si devono trattare santamente; che ponderi bene le parole di S. Alfonso de' Liguori, uomo dotto ed espertissimo in tali cose, il quale così dice nella sua Pratica del Confessore §. 4, n.° 7:—«Relativamente a certi peccati dei conjugi riguardato al debito coniugale, il confessore non è ordinariamente obbligato di tenerne speciale parola, nè conviene farne interrogazioni: a meno che non si tratti della moglie; per chiederle; nel modo il più modesto possibile se ella abbia reso il debito coniugale…. Sul resto, taccia; parli soltanto se sarà interrogato—e finalmente che non ometta di consultare attri provetti Autori.»
«Dato in Roma, l'8 giugno 1842.»
Le suaccennate parole di S. Alfonso de' Liguori trovansi nella ediz. XI° in 4° al § suindicato, ma non al N.° 7, ma al 41.
Notiamo dunque che la Sacra Penitenzieria: 1.° suppone che l'azione del marito il quale fa abuso del matrimonio, è azione per sè stessa mortalmente cattiva; 2° ammette che la norma indicata da S. Alfonso de' Liguori è prudente, e che i confessori la possono tranquillamente adottare.
I confessori quindi si astengono cautamente—e specialmente i più giovani—da interrogazioni indiscrete e che recano grave molestia ai conjugi: operino e parlino con molta prudenza, senza però ledere mai la verità colle loro risposte, nè assolvere indebitamente il penitente ch'essi hanno la coscienza ch'ei sia in peccato mortale; ma non sieno però nemmeno troppo solleciti a ritenere il penitente privo di quella buona fede che talora toglie al peccato la gravezza mortale. Ad ogni modo, si procuri d'indurre i coniugi a vivere santamente nel matrimonio.
La moglie procuri colla forza delle blandizie, con tutti i segni dell'amore, colle preghiere, colle esortazioni, di persuadere il marito a compiere l'atto coniugale colle debite regole, se no, di astenersene completamente, e vivere da cristiano. L'esperienza prova che molte mogli sono riuscite in questo modo a persuadere i loro mariti.
Si domanda: 1. Se la moglie può chiedere il debito coniugale al marito, quando ella sappia che esso ne abuserà.
R. Molti teologi rispondono affermativamente, perchè essa ne ha diritto, e del suo diritto usa. Così Pontius, Tamburinus, Spover ecc. Ma altri e più rettamente, come risulta da quanti abbiamo detto, richiedono un grave motivo affinchè essa possa lecitamente chiedere il debito coniugale, perchè altrimenti offrirebbe al marito un'occasione prossima di peccare; difficilmente poi potrà presentarsi questo motivo quando essa può trovare altri mezzi per vincere la tentazione. Ma, dato infatti il grave motivo, per esempio, la difficoltà di vincere la tentazione, essa non peccherebbe affatto, imperocchè è permesso di domandare con retto intendimento e per gravi motivi una cosa buona in sè, a quegli che la può dare senza peccare, abbenchè questa cosa, per l'abuso che se ne farebbe, non si possa dare senza cadere in peccato: per questa ragione è permesso chiedere i sacramenti da un sacerdote indegno, un prestito di un usuraio, il giuramento da un pagano, ecc. quando vi sieno per far ciò sufficenti motivi.
Si domanda: 2. Se il marito possa versare il proprio seme fuori della vagina della donna, quando, per dichiarazione dei medici, la moglie non potesse se non con evidente pericolo di morte.
Rispondiamo, con tutti i teologi, negativamente, perchè il versare a quel modo il proprio seme è cosa contro natura, e detestabile. Se il pericolo della morte non è molto probabile, si consumi completamente l'atto, se poi il pericolo è moralmente certo, bisogna astenersene affatto. In questo caso non rimane ai coniugi altra via di salvezza che quella della continenza: è questa una condizione lagrimevole, ma non può essere mutata. Questi disgraziati sposi devono, se vogliono con più facilità rimanere continenti e vivere castamente, separarsi di letto.
E' a notarsi che anche i fornicatori, gli adulteri, ecc., non possono opporsi alla generazione col lasciar volontariamente cadere il seme fuori della vagina della donna, perchè questa è sempre una cosa contro natura: circostanza d'altronde da doversi dichiarare in confessione.
§ V. Di coloro che peccano venialmente rendendo il debito coniugale.
1. Quando l'atto coniugale è un peccato veniale da parte del coniuge che l'ha domandato, per esempio, perchè lo domandò per sua voluttà, credesi che vi sia colpa a concederlo, a meno che non lo scusi qualche ragione, imperocchè altrimenti non si farebbe che somministrare materia al peccato. Se però la domanda è fatta in modo assoluto, è questa una ragione sufficente per giustificare il coniuge che rende il debito, imperocchè diniegandolo, sarrebbero a temersi risse, odii, scandali, pericoli più gravi di peccato ecc.
2. Se poi l'atto coniugale è venialmente cattivo per la cosa in sè, per esempio, perchè, volendo pur far uso, quegli che lo domanda, delle parti naturalmente destinate a ciò, nondimeno vuole un modo o una posizione strana e venialmente cattiva, oppure vuole l'atto coniugale durante la mestruazione o la gravidanza, allora non lo si deve concedere se non c'è una ragione, essendo esso indecente. Sarebbe però una ragione sufficiente per rendere il debito conjugale richiesto, se, diniegandolo, avessero a temersi dei dispiaceri. Così Sanchez, l. 9, disp. 6, n. 6, S. Liguori, l. 6. n. 946 e molti altri citati da essi, contrariamente ad altri non pochi i quali non ammettono che l'indecenza d'un atto, per quanto sia soltanto venialmente cattivo, possa essere cancellata da ragione qualsiasi: la menzogna, per esempio, (dicono essi), non può essere mai giustificata dalla necessità.
Non c'è però parità fra i due casi: la menzogna è cattiva per natura sua, ma così non è della richiesta del debito conjugale, la quale poi, nel caso nostro, può essere giustificata a detta di chiunque, da un ragionevole motivo: perciò sarebbe egualmente giustificato chi rendesse il debito conjugale richiestogli.
Dopo tutto, mi sembra più probabile l'opinione, che chi rende il debito, in questo caso, vada immune da ogni colpa.
Si domanda: 1. Se le mogli che non seppero mai procreare se non figli morti, possano ciononostante rendere o chiedere il debito coniugale.
R. Sanchez l. 7. disp. 102, n. 8, S. Liguori l. 6, n. 553 e molti altri dicono che la moglie in questo caso non pecca nè rendendo nè chiedendo il debito coniugale, imperocchè: 1. ella fa una cosa in sè lecita e alla quale ha diritto, mentrechè la morte del feto avviene per accidente e non può essere a lei imputata; 2. meglio è che possa nascere un essere con un peccato originale, di quello che non nasca alcuno, come procura di dimostrarlo ampiamente Sanchez; 3. qualche volta accade che una donna, dopo molti aborti, partorisca felicemente.
Sylvius però t. 4, p. 718, Billuart t. 19, p. 396, Bailly, ecc. dicono che la moglie non può chiedere, nè rendere il debito coniugale, quando sia moralmente certa che la prole non può nascere viva, perchè in questo caso diventa impossibile ottenere lo scopo legittimo e proprio del matrimonio. Questa opinione, così ristretta, ci sembra la più probabile e la sola da adottare. Gli Autori citati non dicono che in questo caso il peecato sia mortale, nè certo osiamo dirlo noi.
Si domanda: 2. Se la moglie la quale, secondo il giudizio dei medici, non può partorire senza manifesto pericolo di morte, sia obbligata di rendere il debito al marito, quando questi lo chieda insistentemente.
R. Noi abbiamo già provato che il marito in questo caso non può, per qualsiasi motivo, domandare alla moglie il debito coniugale: egualmente la moglie non può renderlo, perché essa non può disporre a sua voglia della propria vita. Tuttavia, il peccato non è mortale se non nel caso in cui il pericolo della morte sia evidente.
Dell'uso del matrimonio.
In questo capo esamineremo:
1. Quando i conjugi peccano usando del matrimonio;
2. Come devono essere giudicati i contatti fra conjugi.
ARTICOLO I.—Quando i coniugi peccano usando del matrimonio.—I. Peccano mortalmente i coniugi, non quando il loro accoppiamento carnale avviene all'infuori della vagina della donna, o quando si spande, fuori della della stessa vagina e deliberatamente, l'umore spermatico; ma altresì, quando cominciano essi l'accoppiamento carnale nelle parti deretane colla intenzione di consumarlo poi nella vagina femminile imperocchè qui essi ricorrono ad un mezzo che è in tutto sconveniente, e siccome questo mezzo tende per sè stesso a far spargere il seme fuori delle parti sessuali della donna, così esso non è, infine, se non una sodomia. Così Sanchez l. 9, disp. 17, n. 4, S. Liguori l. 6, n. 916, e molti altri da essi citati.
II. Secondo il parere di tutti i teologi, è un peccato mortale tanto il chiedere quanto il rendere il debito conjugale quando si vuol adottare, per accoppiarsi, una posizione non naturale e si incorre per ciò nel grave pericolo che il seme caschi fuori della vagina della donna. La ragione di ciò è evidente. Ma, escluso questo pericolo, il chiedere o il rendere senza necessità il debito conjugale in questa maniera è soltanto un peccato veniale, la positura non naturale dei corpi dei conjugi non tocca l'essenza del matrimonio nè impedisce la fecondazione. Ma è severamente da biasimare, il marito specialmente, se per sentire maggiore voluttà, s'introduce nella vagina della moglie facendosi volgere da lei il tergo come usano le bestie, oppure mettendosi sotto di lei, imperocchè queste strane giaciture corporali sono spesso segni di concupiscenza mortalmente cattiva in coloro che non si accontentano delle posizioni ordinarie. Data però la necessità di comportarsi in questi modi, per esempio, in causa di gravidanza, o perchè non è possibile una positura diversa, allora non vi ha peccato, semprechè però non ci sia il probabile pericolo di spandere il seme fuori della vagina della donna.
III. Peccano mortalmente i coniugi che esercitano fra loro atti molto osceni e gravemente repugnanti al naturale pudore, e specialmente se si accoppiano carnalmente usando di una parte del loro corpo che non è quella voluta dalla natura, per esempio, se la moglie prende in bocca il membro virile del marito[14]…………… ecc. ecc. imperocchè lo stato coniugale non potrà mai in modo alcuno giustificare simili infamie.
[14] Il testo latino ha qui una lacuna, ma l'esempio offerto dall'autore è già abbastanza eloquente nella sua sconcezza per indovinare i lubrici segreti mal velati dai puntini e gli eccetera, segreti d'altronde che vengono voluttuosamente disvelati dalla cattedra nei seminari al cospetto di giovani seminaristi. Che lezioni! (Nota del Traduttore).
IV. E' peccato mortale se i coniugi impediscono la fecondazione, per esempio, se, come già dicemmo, l'uomo spande il seme fuori della vagina della donna, se si oppone alla sua completa eiaculazione, se la donna respinga da sè lo sperma del marito o tenta di respingerlo, se rimane essa impossibile, coll'intendimento di impedire la fecondazione, ecc.—S. Antonio Sanchez e molti altri citati da S. Liguori l. 6, n. 918, dicono che non vi è peccato mortale se, prima di emettere il seme, il marito, col consenso della moglie, si tira indietro, per esempio, affinchè non nasca prole; semprechè però non vi sia nè nell'uno nè nell'altro coniuge pericolo di polluzione. Tuttavia Navarrus, Silvestro, Ledesma, Azor e moltri altri credono ragionevolmente essere peccato mortale, tanto perchè nell'uomo c'è sempre il pericolo della polluzione, quanto perchè si opera gravemente contro natura lasciando imperfetto l'accoppiamento carnale. Questa seconda opinione è quella che in pratica de'vessere adottata.
V. Peccano mortalmente i conjugi se chiedono o rendono l'accoppiamento carnale, quando v'abbia grave pericolo di aborto, abbenchè il feto non sia ancora animato, oppure quando ne derivi notevole nocumento alla salute della prole. Ciò risulta evidente da quanto abbiamo già detto, imperocchè anche questa è una cosa gravemente contraria alla natura.
IV. Peccano pure mortalmente i conjugi se, nell'atto carnale del matrimonio hanno desiderii di adulterio, vale a dire se si fingono dinnanzi alla mente un'altra persona e voluttuosamente si dilettano immaginandosi di avere invece commercio carnale con lei. Dicasi lo stesso se esercitano l'atto conjugale con un fine mortalmente cattivo, per esempio, se il marito chieda o renda il debito col desiderio che la moglie muoja nei dolori del parto.
VII. E' peccato mortale l'accoppiamento, se si compie, fosse pur anco in tempo di guerra, in un luogo sacro, perchè si mancherebbe alla debita riverenza del luogo e perchè la legge della Chiesa lo proibisce: i conjugi possono in altro modo appagare i loro bisogni.
VIII. Peccano, infine, mortalmente i conjugi se si accoppiano in presenza d'altri dando così grave scandalo: procurino perciò che nella loro camera nuziale non ci sia letto d'altre persone. E i poveri, e i contadini, che ben sovente non hanno che una sola camera per dormirvi essi, i figli, e i domestici, sieno cauti e procurino che, di nottetempo, usando dei loro diritti conjugali, non si presti occasione di rovina ad altri. Oh! quante domestiche, quanti fanciulli, in tenera età, sono già di costumi corrotti, e devono la loro depravazione a conjugi imprudenti!
ARTICOLO II.—Dei contatti fra conjugi.—I. Quel toccarsi per giungere direttamente al legittimo accoppiamento, senza però che vi sia pericolo di polluzione, è, senza alcun dubbio, lecito: questi toccamenti sono come gli accessorii dell'accoppiamento: lecito questo, sono leciti pur essi. Se però, abbenchè tendano all'accoppiamento, si fanno per godere una voluttà maggiore, sono peccati veniali, perchè questo maggiore godimento è uno scopo venialmente cattivo. Ma sarebbero però peccati mortali se questi contatti, quantunque tendenti all'accoppiamento, fossero repugnati alla retta ragione, come sarebbe l'applicare le parti sessuali dell'uno a certe parti del corpo dell'altro, non convenienti: perciò i conjugi cristiani non devono fare «come fanno i cavalli e i muli che sono irragionevoli (Salm 31. 11); ma che ciascuno di voi sappia ch'egli possiede parti sensuali per scopo di santificazione e d'onore, non per sfogo di passioni, come usano le genti che non conoscono Dio» (I. ai Tessal, 4. 4.)
II. Il palparsi fra conjugi è peccato mortale quando ne risulti un prossimo pericolo di polluzione, imperocchè la polluzione non è lecita nè ai conjugati nè ai liberi, e non si può ammettere scusa alcuna ad esporsi volontariamente al pericolo di essa. Percui, allorquando non espongono al pericolo di polluzione, non sono menomamente peccati gli abbracciamenti fra conjugi ed altri contatti non osceni che soglionsi fare fra sposi per coltivare la mutua affezione. Se questi contatti si posson permettere fra persone non conjugate, benchè vi possa essere qualche pericolo di polluzione, semprecchè però vi sia un motivo che li giustifichi, a più forte ragione si possono permettere fra conjugi, imperocchè, favorendo questi contatti la loro mutua affezione, diventano un motivo sufficente a scusare un qualche pericolo di polluzione, se pur esistesse.
III. Disputano discordi i Dottori sull'argomento, se i contatti gravemente osceni fra conjugi, escluso sempre il pericolo prossimo di polluzione, siano peccati mortali. S. Antonio, Silvestro, Comitolus e molti altri citati da Sanchez, l. 9, disp. 44, asseriscono che i contatti, (come gli sguardi), di questo genere, sono peccati se avvengono senza che vi sia un intendimento di addivenire all'accoppiamento carnale, imperocchè in questo caso, non tendono ad esso, anzi l'escludono, ma mirano bensì alla polluzione che è in sè essenzialmente cattiva.
Sanchez poi l. 9, disp. 44, n. 11 e 12, S. Liguori l. n. 932 ed altri in generale, sostengono che i toccamenti, come gli sguardi, di questa natura, escluso pur sempre il pericolo prossimo di polluzione, non sieno dippiù di un peccato veniale, benchè non mirano all'atto conjugale, imperocchè tali atti fra sposi non sono, di loro natura, peccati, potendo esser benissimo compiuti lecitamente in relazione all'accoppiamento carnale, e non diventano peccati venali se non quando non siano in relazione a cotesto accoppiamento, e manchino perciò di un legittimo scopo: e quando non esista grave pericolo di polluzione, non sono mai dippiù d'un peccato veniale.
Questa seconda opinione a noi sembra la più probabile. Tuttavia devesi, ordinariamente, in pratica biasimare sul serio i conjugi che così operano, in special modo, se questi contatti solleticano fortemente gli spriti veniali, imperocchè in questo caso di rado manca il pericolo della polluzione. Così P. Antoine e Collet.
Non si devono però ritenere rei di peccato mortale quei coniugi, che asseverano in buona fede che, col toccarsi, i loro sensi non si eccitano, e che non v'ha in essi probabile pericolo di polluzione imperocchè tal cosa non è infatti rara fra sposi da lungo tempo assuefatti agli atti venerei. Certamente noi non vorremmo condannare quella pia moglie la quale, o per timidezza, o per tema di qualche guajo, o per conservare la pace domestica, permette che il marito la palpeggi, semprechè essa assicuri che questi contatti non la eccitano libidinosamente od almeno la eccitano leggerissimamente.
I discorsi osceni fra marito e moglie non sono peccati mortali, a meno che non inducano, nel grave pericolo della polluzione; locchè d'altronde è ben raro. Perciò, i confessori devono non preoccuparsi molto di tal cosa.
IV. Sanchez, l. 9. disp 44, n. 15 e molti citati da esso dicono che un conjuge il quale, nell'assenza dell'altro, si tocchi o si guardi libidinosamente, senza pericolo di polluzione, pecca soltanto venialmente, imperocchè questi suoi atti sono atti secondari che tendono ad un atto principale, in sè lecito, vale a dire l'accoppiamento carnale che è il loro debito scopo, benchè ora non possano conseguirlo.
Essi sono pure d'avviso che si deve dire la stessa cosa, se questo conjuge si figura d'essere in atto di compiere l'accoppiamento carnale e si diletta voluttuosamente pensandovi.
Molti altri al contrario, più comunemente, per esempio, Layman, Diana, Sporer, Vasquez, S. Liguori, ecc. non sospetti di soverchia severità ritengono come probabile, che sono peccato mortale questo genere di toccamenti, tanto perchè il conjuge non ha facoltà di disporre del proprio corpo se non incidentalmente e in relazione all'accoppiamento carnale, quanto perchè questo toccarsi provoca la polluzione, e si connette poi ad un pericolo prossimo quando soffermandovisi sopra col pensiero, si sovreccitano gli spiriti.
Devono sempre essere proibiti come mortali quando eccitano notevolmente i sensi: se no, a noi sembrano soltanto peccati veniali.
Siccome il piacere dell'atto coniugale che si è compito o che si deve compiere non ha che poca influenza per eccitare i sensi, noi pensiamo che sovente non lo si debba imputare a peccato mortale. Il piacere di una cosa lecita non può essere gravemente cattiva; ora, l'accoppiamento carnale fra coniugi è lecito; dunque non vi è peccato mortale pensando al piacere dell'accoppiamento compiuto o da compiersi o che s'immagina di compiere. Perciò S. Tomaso, «Del Male» 9, 12, art. 2 a 17 dice: «Siccome il congiungimento carnale non è peccato mortale fra sposi, così l'acconsentire al pensiero voluttuoso di esso non può essere un peccato più grave dell'acconsentire all'atto medesimo.» Vale a dire, se l'esercitare l'atto coniugale per solo piacere è soltanto un peccato veniale, egualmente sarà del pensare voluttuosamente ad esso. Non può dunque essere peccato mortale se non in causa del pericolo che ne può derivare, pericolo che si reputa presente se «il piacere s'accompagna, non solo alla commozione degli spiriti, ma benanco al solletico e alla voluttà della libidine,« come dice S. Liguori, l, 6, n. 937.
Questi sono i principali peccati coi quali si suole macchiare la santità del matrimonio: Dio spesso li punisce, anco in questa vita, coll'estinguere la famiglia, colla scostumatezza dei figli, colla morte improvvisa, o con altre calamità. Molti errano quei coniugi i quali credono che tutto a loro sia lecito nel matrimonio: perciò, con facilità essi commettono innumerevoli peccati mortali, che poi non disvelano al confessore, e che imputridiscono dentro di essi. A ragione l'Augustissimo Delfino, padre di Luigi XVI, Luigi XVIII e Carlo X diceva che la castità coniugale era più difficile della perfetta continenza.
Norme dei confessori verso le persone coniugate.
I. I confessori devono avvertire i fidanzati,—prima del matrimonio, s'intende,—degli obblighi cui vanno incontro, dicendo loro, per esempio: Molti coniugi credono erroneamente che tutto sia ad essi lecito; si comportano «come il cavallo e il mulo;» commettono molti peccati; attirono sopra di se e loro famiglia gravi piaghe in questa vita, e miseramente si perdono nella vita eterna: procurate dunque di non comportarvi in questo modo, e non macchiate la santità del divino Sacramento: sappiate che ai coniugi è solo lecito ciò che è necessario per avere prole; ed ora non voglio dirvi di più; se qualche dubbio a voi verrà, aprite l'animo vostro ad un confessore prudente.—
II. L'esperienza insegna che molti conjugi non confessano i peccati commessi nell'uso del matrimonio, se non sono interrogati. Ora, il confessore li può interrogare circa quelle cose che fra conjugi si permettono:—Avete voi qualche cosa che vi morde la coscienza?—Se essi dicono di nulla avere e sembrano abbastanza istrutti e timorati, non è necessario lo insistere ulteriormente. Ma se essi sono rozzi o la loro sincerità appare dubbia, il confessore deve insistere: chiederà ad essi se hanno mai negato il debito coniugale: e se questa frase non fosse da essi compresa, potrà dir loro: Vi siete mai rifiutati all'atto che si fa per avere dei figli?—se rispondono d'aver rifiutato, bisogna informarsi del motivo, e dopo questa informazione si giudicherà se v'ha peccato o no; e se vi ha peccato, se sia mortale, o veniale.
III. Generalmente il confessore deve chiedere al penitense s'egli ha mai fatto cose disoneste contro la santità del matrimonio: Se il penitente confessa d'aver fatto qualche cosa, conviene far dire da lui in che consiste questa cosa, e così non s'incorre nel pericolo di insegnargli alcunchè ch'egli ignora; ma non si deve repentinamente nè con leggerezza incolparlo di peccato mortale.
Quanto abbiam fin qui detto su questo lubrico argomento, basta.
I parroci e i confessori devono proclamare la onestà e la santità dei doveri coniugali; e dicano spesso col B. Paolo: «Che ciascuno di voi sappia ch'egli possiede parti sensuali per scopo di santificazione e d'onore, non per sfogo di passioni, come usano le genti che non conoscono Dio.» Riflettendo a queste parole, gli sposi facilmente comprenderanno in che possano aver peccato e come debbano astenersi dai peccati, se vogliono compiere—giusta la dottrina dell'Apostolo—castamente e santamente i doveri coniugali.
Concina t. 21 p. 248 dice: «I parroci apprenderanno maggior scienza per istruire i coniugati, studiando la dottrina di Paolo, di quello che ritenendo nella memoria tutte le dispute trattate da Sanchez, Diana, Gotius, ed altri: Nulla ci sembra più vero di ciò: per la qual cosa noi preghiamo i giovani confessori d'essere cauti gravi e modesti nell'interrogare le persone coniugate, perchè facilmente possono offenderle, e facilmente possono esporre se medesimi a gravi pericoli.
Stampato dalla litografia f.a.r.a.p.
S. Giovanni in Persiceto (Bo)
Aprile 1974